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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 01469/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 maggio 2025 il G.U.P. del Tribunale di Foggia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 61 n. 2, 81, comma 2, cod. pen., 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (capo A); 61 n. 5, 624, 625 comma 1 n. 2, comma 2 cod. pen. (capo B); 707 cod. pen. (capo C).

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, l'erronea modalità con cui è stato individuato il reato più grave da porre in continuazione con le altre fattispecie.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.

La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 maggio 2025 il G.U.P. del Tribunale di Foggia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 61 n. 2, 81, comma 2, cod. pen., 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (capo A); 61 n. 5, 624, 625 comma 1 n. 2, comma 2 cod. pen. (capo B); 707 cod. pen. (capo C). Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, l'erronea modalità con cui è stato individuato il reato più grave da porre in continuazione con le altre fattispecie. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il
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