CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35354/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 settembre 1939; avverso l'ordinanza del 26 marzo 2024 del Tribunale di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ri- corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 marzo 2024, il Tribunale distrettuale di Potenza, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], esclusa una delle condotte contestate al capo 1), ha confermato l'originaria misura custodiale degli arresti domiciliari, applicata al predetto il 7 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari, in relazione alle imputazioni provvisorie di cui ai capi 1) e 2) della rubrica cautelare (interesse privato del curatore e falsa perizia). 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato articolando tre motivi d'impugna- zione. 2.1. Il primo attiene alla sussistenza delle ritenute esigenze cautelari e de- duce che il Tribunale avrebbe ancorato il giudizio negativo sulla personalità dell'in- dagato alla ritenuta gravità della condotta contestata, operando un illegittimo au- tomatismo tra personalità e gravità del fatto, senza compiere alcuna valutazione sullo stato di incensuratezza dell'indagato e, soprattutto, senza considerare come la prospettata esigenza specialpreventiva fosse, in concreto, neutralizzata dalla revoca di tutti gli incarichi da parte del Tribunale di Potenza e dalla richiesta di cancellazione dell'iscrizione dall'albo degli avvocati. 2.2. Il secondo e il terzo attengono alla scelta della misura da applicare e deducono (sotto i profili della violazione di legge, in relazione all'art. 275 cod. proc. pen., e del vizio di motivazione) la violazione dei criteri di adeguatezza e propor- zionalità della misura applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Va premesso che la legge 16 aprile 2015 n. 47 ha introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., accanto al requisito della concretezza, quello dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, individuabile nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipo- tetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi. Il requisito dell'attualità, tuttavia, non va equiparato all'imminenza del peri- colo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del pe- riculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effet- tività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. Circostanze deducibili (seppur non esclusivamente) anche dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede e, in particolare, dalla condotta perpetrata e dalle circostanze che la connotano, concreti ed imprescindibili elementi di valuta- zione necessari per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991; Sez. 2 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Rv. 282769; Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522). Parallelamente, quanto ai criteri di scelta delle misure cautelari, la valutazione in ordine alla "proporzionalità" della misura implica l'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi (Sez. 2, n. 797 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280470). E, a tal fine, è legittimo il riferimento alle specifiche mo- dalità e circostanze del fatto ai fini della motivazione circa l'applicazione della cu- stodia in carcere, costituendo la condotta tenuta dal soggetto, in occasione del reato, elemento diretto e significativo per interpretare la personalità dell'agente (Sez. 2, n. 38615 del 24/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241465). 3. Ebbene, il Tribunale, facendo corretta applicazione di tali principi, alla luce della significativa pluralità di condotte contestate, ha valorizzato: - l'inconsueta capacità criminale mostrata dall'odierno indagato, "che ha sa- puto con delinquenziale maestria gestire come 'cosa propria' la procedura falli- mentare, sostanzialmente ingannando l'autorità giudiziaria"; - la capacità di tessere progressivamente una trama finalizzata ad assicurare vantaggi patrimoniali ai propri familiari, con danno per i creditori, grazie alla quale ha inserito propri fiduciari all'interno della procedura fallimentare (in specie, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il geom. Molinari); - la fitta rete di rapporti intessuti nel corso della sua lunga carriera e, in particolare, la stretta relazione professionale con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], assunta preso il Mi- nistero della Giustizia quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo, in servizio presso il Tribunale di Potenza, con postazione di lavoro all'interno dell'ufficio del giudice delegato titolare della procedura fallimentare all'interno della quale si sono verificati i fatti contestati), che ha perseverato, senza soluzione di continuità, a collaborare con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sino all'attualità. Ed è proprio tale ultima circostanza ad elidere, come correttamente ritenuto dal Tribunale, la rilevanza dell'attuale revoca degli incarichi da parte del Tribunale di Potenza e la sopravvenuta (richiesta di) cancellazione dall'albo professionale e dar conto della valutazione di proporzionalità e adeguatezza svolta dal Tribunale. Se, infatti, è vero che il principio di proporzionalità comporta che, ove il periculum libertatis sia individuato nel rischio di abuso dei pubblici poteri o della qualità, il giudice debba preventivamente verificare l'adeguatezza della misura della sospen- sione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, essendo questa espressamente preordinata alla finalità cautelare che si intendere prevenire (Sez. 6, n. 40529 del 14/10/2021, Zappalà, Rv. 282181), la prognosi sfavorevole sulla pericolosità so- ciale dell'indagato non è di per sé impedita dalla circostanza che quest'ultimo abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva posto in essere la condotta addebitata, ove sussista il rischio concreto che ulteriori reati dello stesso tipo siano resi probabili da una posizione soggettiva che consenta all'agente di mantenere, pur fuori dall'ambito di funzioni o incarichi pubblici, condotte anti- giuridiche dotate dello stesso rilievo ed offensive della medesima categoria di beni (Sez. 2, n. 38832 del 20/07/2017, Rv. 271139; Sez. 6, n. 1238 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278338; principio dettato in tema di reati contro la pubblica am- ministrazione, ma, all'evidenza sovrapponibile alla fattispecie in esame, alla luce della identità del contesto fattuale, essendo tutti i reati contestati stati commessi nell'esercizio delle funzioni proprie di curatore fallimentare). Tanto dà conto delle ragioni per le quali il Tribunale ha ritenuto la misura custodiale necessaria. E in ciò l'infondatezza del ricorso. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes