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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 1985

Cassazione n. 45617/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/06/1985 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 13/05/2019, che la aveva riconosciuta responsabile del delitto di truffa aggravata, ha rideterminato la pena di giustizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] bela ; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge penale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio motivazionale in ordine all'identificazione della prevenuta è articolato in termini non consentiti in sede di legittimità poiché tali da risolversi in mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a sollecitare una inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie ed una loro rilettura in chiave alternativa, del tutto estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; osservato, inoltre, che le doglianze sono inoltre meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui la ricorrente omette di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - in linea con la motivazione del giudice di primo grado - ha congruamente ritenuto insussistenti i dubbi difensivi circa l'identificazione dell'odierna ricorrente, atteso che la stessa è stata più volte contattata (senza positivo esito) dalla PG operante sull'utenza telefonica fornita dalla parte offesa, che possedeva diversi contatti telefonici della predetta spiegando che anche la difformità individuata dalla difesa circa il nome della ricorrente (MIRABELLA in luogo di MIRABELA) era - per contro - idonea a rafforzare la correttezza sull'identificazione della prevenuta, considerato che il mero errore materiale sul nome non aveva impedito di perfezionare la corresponsione del denaro inviato dalla parte offesa a mezzo di bonifico (in virtù del codice Iban correttamente individuato e ad ella intestato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15/11/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/06/1985 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 13/05/2019, che la aveva riconosciuta responsabile del delitto di truffa aggravata, ha rideterminato la pena di giustizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] bela ; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge penale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio motivazionale in ordine all'identificazione della prevenuta è articolato in termini non consentiti in sede di legittimità poiché tali da risolversi in mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a sollecitare una inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie ed una loro rilettura in chiave alternativa, del tutto estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; osservato, inoltre, che le doglianze sono inoltre meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui la ricorrente omette di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - in linea con la motivazione del giudice di primo grado - ha congruamente ritenuto insussistenti i dubbi difensivi circa l'identificazione dell'odierna ricorrente, atteso che la stessa è stata più volte contattata (senza positivo esito) dalla PG operante sull'utenza telefonica fornita dalla parte offesa, che possedeva diversi contatti telefonici della predetta spiegando che anche la difformità individuata dalla difesa circa il nome della ricorrente (MIRABELLA in luogo di MIRABELA) era - per contro - idonea a rafforzare la correttezza sull'identificazione della prevenuta, considerato che il mero errore materiale sul nome non aveva impedito di perfezionare la corresponsione del denaro inviato dalla parte offesa a mezzo di bonifico (in virtù del codice Iban correttamente individuato e ad ella intestato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/11/20
Sentenza Cassazione n. 45617/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris