Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:T:2026:163
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TO0267_RES
Causa T‑267/24
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione che si riunisce con cinque giudici) del 26 febbraio 2026
«Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Personale della BEI – Termine di ricorso – Articolo 41a del regolamento del personale della BEI – Computo dei termini – Irricevibilità»
Ricorsi dei funzionari – Agenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti – Termini – Dies a quo – Data di notifica della decisione di rigetto di una domanda di riesame – Calcolo – Scadenza – Determinazione del dies ad quem con riferimento al giorno dell’evento
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 58; regolamento del personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti, art. 41a; regolamento del Consiglio n. 1182/71, art. 3, § 1)
(v. punti 14-21)
Procedimento giurisdizionale – Termini – Termine in ragione della distanza – Applicazione alla presentazione di un ricorso di un agente avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 60; regolamento del personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti, art. 41a)
(v. punto 22)
[OSCURATO:PERSONA] occasione di un ricorso di annullamento che esso respinge in quanto irricevibile per tardività del ricorso, il Tribunale, che si riunisce con cinque giudici, si pronuncia per la prima volta sulla questione del computo del termine di tre mesi previsto all’articolo 41a del regolamento del personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti (BEI), nonché sull’applicazione del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni, previsto all’articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale, alle controversie tra la BEI e il suo personale.
Il 17 maggio 2024, il ricorrente, un agente della BEI, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l’annullamento di una decisione della BEI che gli è stata notificata il 6 febbraio 2024. La BEI ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, fondata, tra l’altro, sulla violazione del termine per proporre un ricorso giurisdizionale amministrativo.
Giudizio del Tribunale
Il Tribunale ricorda che le norme sul computo dei termini previste all’articolo 58 del suo regolamento di procedura si applicano solo ai termini processuali previsti dai trattati, dallo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dallo stesso regolamento di procedura.
In assenza di precisazioni, nel regolamento del personale della BEI, sul metodo di computo del termine per proporre un ricorso giurisdizionale amministrativo, previsto all’articolo 41a di tale regolamento, espresso in mesi e che decorre dalla notifica della decisione impugnata, il Tribunale ritiene che occorra applicare il metodo che garantisce a qualsiasi parte la piena fruizione del termine, indipendentemente dall’ora in cui ha avuto luogo la notifica dell’atto in questione. In base a tale metodo, se un termine espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno in cui si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine.
In applicazione di tale metodo, poiché, ai sensi dell’articolo 41a del regolamento del personale della BEI, il ricorso deve essere proposto dinanzi al giudice dell’Unione europea nel termine di tre mesi successivo alla data della notifica, tale termine inizia a decorrere alla fine del giorno della notifica a mezzanotte e scade l’ultimo giorno del periodo di tre mesi, a mezzanotte. Esso scade, quindi, alla fine del giorno che, nel mese indicato dal termine, è contraddistinto dallo stesso numero del giorno della notifica.
Inoltre, il Tribunale precisa che la norma stabilita all’articolo 60 del suo regolamento di procedura, secondo la quale i termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni, si applica a tutti i termini processuali, salvo disposizione contraria di detto regolamento. Essa si applica, quindi, anche a quelli relativi alle controversie tra la BEI e i membri del suo personale sottoposte alla Corte di giustizia dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 41a del regolamento del personale della BEI.
Di conseguenza, poiché la decisione della BEI è stata notificata al ricorrente il 6 febbraio 2024, il termine di ricorso ha, quindi, iniziato a decorrere il 6 febbraio a mezzanotte o, in altre parole, il 7 febbraio 2024 alle ore 00:00, ed è scaduto tre mesi dopo, ossia il 6 maggio 2024 a mezzanotte. Dato che tale termine è aumentato del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni, il ricorrente avrebbe, pertanto, dovuto proporre il suo ricorso entro la mezzanotte del 16 maggio 2024. Il ricorso, presentato il 17 maggio 2024, è dunque tardivo e irricevibile.