CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2017
Cassazione n. 08068/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22332/2017 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;– ricorrente –controLevantino Rosalba, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –avversola sentenza n. 634 pronunciata in data 13/01/2017 dalla CommissioneTributaria Regionale della Lombardia, depositata il 20/02/2017;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:Numero registro generale 22332/2017Numero sezionale 1121/2026Numero di raccolta generale 8068/2026Data pubblicazione 01/04/20261. L’Agenzia delle Entrate, con avviso di accertamento notificato aisensi dell’art. 38 del d.P.R. 600/1973, rettificava il reddito dichiaratoda euro 82.608,00 ad euro 335.098,25, a seguito di verbale diconstatazione della Guardia di Finanza di Saronno dal quale emergevaun versamento in contanti su conto corrente per euro 225.000,00 edun versamento per euro 3.452,26 derivante da redditi di locazione diimmobili.2. La contribuente impugnava l’accertamento sostenendonel’illegittimità per violazione dell’art. 32 del d.P.R.600/1973 egiustificando i versamenti. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso ritenendo che l’art. 32 citato non potesse essereapplicato a titolari di conto corrente bancario non imprenditori olavoratori autonomi.3. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello reiterando leargomentazioni svolte in primo grado e la Commissione TributariaRegionale rigettava l’impugnazione, compensando le spese di lite. Inparticolare, i giudici di appello evidenziavano che la somma oggetto dicontestazione era stata indicata nella dichiarazione integrativa dellasuccessione materna senza che l’Agenzia avesse opposto alcunacontestazione incassando la relativa imposta e che, pertanto, nonavrebbe potuto poi contestarne l’effettività con l’avviso diaccertamento spedito alla contribuente; ritenevano, poi, che il citatoart. 32 non potesse essere applicato a contribuenti titolari di contocorrente bancario che non fossero imprenditori o lavoratori autonomi.4. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione affidandosi aquattro motivi. La contribuente deposita controricorso.5. La contribuente in data 12/01/2026 ha depositato istanza diestinzione per definizione agevolata ai sensi del d.l. 119/2018, conallegata documentazione.Numero registro generale 22332/2017Numero sezionale 1121/2026Numero di raccolta generale 8068/2026Data pubblicazione 01/04/20266. L’Agenzia delle entrate in data 30 gennaio 2026 ha depositatonota con la quale ha chiesto la cessazione della materia del contenderee la compensazione delle spese in considerazione dell’estinzione delgiudizio per la definizione agevolata adempiuta dalla contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, num.4 c.p.c. la nullità dellasentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.,per aver la [OSCURATO:PERSONA] determinato un themadecidendi diverso e più ridotto rispetto a quello sottoposto al suoesame, in particolare non considerando un ulteriore versamento di euro25.037,99.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, per aver laCommissione Tributaria Regionale ritenuto che il citato art. 32 nonpotesse essere applicato ai contribuenti titolari di conto correntebancario non imprenditori o lavoratori autonomi.3. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num.4 c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36d.lgs. 546/1992, per aver esposto una motivazione carente omeramente apparente.4. Con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dei principi generali in materia di dichiarazione,accertamento e riscossione delle imposte, dovendosi ritenere correttala condotta dell’Ufficio che ha riscosso l’imposta di registro.Numero registro generale 22332/2017Numero sezionale 1121/2026Numero di raccolta generale 8068/2026Data pubblicazione 01/04/20265. In via preliminare si dà atto del deposito in data 12/01/2026 didocumentazione attestante la presentazione in data 14/5/2019 daparte della contribuente, con riferimento all’avviso di accertamento n.T93013G01172-2014, della domanda di definizione ai sensi dell’art. 6,del d.l. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2018, n. 136, e della conseguente domanda di estinzione delgiudizio.L’Agenzia delle Entrate in data 30/01/2026 ha depositato istanzadi estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere,con compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546del 1992 e dell’art 6 comma 13 d.l. 119/2018, rilevando la regolaritàdella domanda proposta e l’avvenuto pagamento di quanto dovuto peril perfezionamento della definizione del 2018.6. Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto.7. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate come previstodall’art. 5, comma 5, della l. 130/2022, per cui nulla va disposto.8. L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza deipresupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre2018, n. 31732). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4 febbraio 2026Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]