CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13596/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11508/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 12; –ricorrente – contro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze; –intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3399 /202 1 depositatail 6 maggio 202 1 . [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], insieme con altri medici, evocò in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, i Ministeri della Salute, dell'Istruzione e dell'Economia, per sentir dichiarare ed accertare l'inadempimento dei convenuti all'obbligo di corrispondergli la remunerazione dovutagli per aver frequentato il corso quadriennale di specializzazione in odontostomatologia tra il 198 1 e il 198 4 , così come stabilito nella direttiva CEE 82/76. Dai convenuti venne eccepita la prescrizione del diritto vantato dall'attore, oltre alla infondatezza della pretesa nel merito. Il Tribunale di Roma, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalle Amministrazioni convenute, rigettò la domanda. La sentenza fu confermata, nella sua parte dispositiva, dalla Corte di appello capitolina che, pur avendo escluso il decorso della prescrizione sì come opinato dal primo giudice, ritenne privi di legittimazione passiva i ministeri convenuti. 2. Con sentenza n. 24821 del 24/11/ 2011 questa Corte ha cassato tale decisione affermando, in conformità a principio già in precedenza consolidato, la legitimatio ad causam e quella ad processumdei Ministeri resistenti, con rinvio al giudice a quo. 3. Pronunciando quindi in sede di rinvio, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3399/2021 del 6 maggio 2021,ha rigettato la domanda del Capodiferro poiché relativa a corso di specializzazione iniziato in epoca precedente al 1° gennaio 1983. Ha tuttavia compensato integralmente le spese delgrado. 4. Avverso tale decisione il predetto propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Le amministrazioni intimate non svolgono difese nella presente sede.È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente osservato che l a sentenza impugnata è stata resaanche nei confronti di altri medici nei cui confronti il ricorso nonè stato notificato. Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 1173 , 1183 , 1218 cod. civ. , in relazione all'applicazione delle direttive comunitarie nn. 82/76/CEE (artt. 13 e 16) 362/75/CEE e 363/75/CEE e 93/16/CEE, al D.Lgs. 257/91 come modificato dal D.Lgs. 368/99 e alla L. n. 370/1999 . Violazione e falsa applicazione dei principi contenuti nella sentenza del 3 marzo 2022 (Causa C - 590/2020) della Corte di Giustizia dell’Unione Europea» in relazione alla ritenuta non spettanza del diritto al risarcimento ai medici che, come esso ricorrente, ha nno iniziatoil corso di specializzazione in epoca precedente al 1° gennaio 1983, data in cui si verificò l’inadempimento dello Stato. 3. Con il secondo e il terzo motivo egli denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 112, 324, 329, 342, 346 e 394 cod. proc. civ., degli artt . 2909, 1218 e 1223 cod. civ., delle direttive comunitarie nn. 82/76/CEE e 93/16/CEE del d.lgs. 257/1991 e della L. n. 370/1999, assumendo che l’accertamento dell'obbligazione risarcitoria-indennitaria ex lege dello Stato ve r so il ricorrente per mancato recepimento della direttiva 82/76/CEE entro il 31 dicembre 1982 era coperto da giudicato interno, anche con riferimento al parametro da utilizzare a tal fine, rappresentato dall’importo previsto dal d.lgs. n. 257del 1991. 4. Con il quarto motivo denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa od omessa applicazione dell’art.2 Cost., dell'art. 14 prel., in relazione all'art. 11 , comma 1 (ultimo periodo), della legge n. 370 del 19 99 e degli artt.1176, 1218 e 1223 cod. civ.. Deduce l’erroneità dell’affermazione contenuta in sentenza secondo cui i crediti azionati in giudizio non hanno natura di crediti di valore e su di essi non va pertanto riconosciuta la rivalutazione monetaria. 5. Con il quintomotivo il ricorrente denuncia infine, ex art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla disposta integrale compensazione delle spese. 6. I motivi secondo e terz o, di rilievo logicamente preliminare, sono manifestamente infondati. La domanda dell’odierno ricorrente non ha trovato accoglimento né in primo grado né in appello e nessun accertamento, tanto meno passato in giudicato, può ritenersi formato sulla fondatezza del vantato diritto. Il richiamato riconoscimento, nella motivazione delle sentenze di primo grado e secondo grado, della fondatezza in diritto della pretesa indennitaria rimane pertanto, nei confronti dell’odierno ricorrente, mera affermazione incidentale che, non avendo trovato poi corrispondenza nella statuizione finale, della quale non costituiva passaggio logico necessario, non richiedeva alcuna impugnazione, neppure incidentale, e non può dunque considerarsi coperta da giudicato. Va rammentato in proposito che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, il giudicato interno può formarsi solo su un capo non impugnato delladecisione, capace di comportare una parziale soccombenza della parte con conseguente necessità - appunto - della relativa impugnazione, non già su un argomento, sia pure di rilievo, posto nella sentenza impugnata a sostegno della decisione. Ed invero costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile diformare oggetto di giudicato, anche interno, quello che risolva unaquestione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di unpresupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorra a formare un capo unico della decisione (Cass. n. 4732 del 23/03/2012; Cass. n. 24358 del 04/10/2018; Cass. n.726 del16/1/2006). In particolare, è stato affermato che«in tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propriaindividualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che,unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico delladecisione». (Cass. n. 21566 del 18/09/2017; n. 40276 del 15/12/2021). 7. Il quarto motivo è inammissibile, per difetto di interesse, investendo affermazione che non riguardava, né poteva riguardare, la posizione dell’odierno ricorrente, del quale è stata rigettata la domanda, ma solo gli altri appellanti, la cui domanda aveva invece trovato accoglimento. La questione posta, dunque, con riferimento alla posizione del Capodiferro , deve ritenersi , nella decisione impugnata, assorbita dal rigetto della pretesa azionata e andrà pertanto riproposta e comunque riesaminata dal giudice di rinvio, naturalmente considerando la giurisprudenza di questa Corte sul tema. 8. È invece fondato il primo motivo, nei termini appresso precisati, con conseguente assorbimento del quinto motivo. 8.1. Viene con essi riproposta la questione se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge — in particolare dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999 (lire 13 milioni all'anno per il periodo che va dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991) — per i c.d. medici specializzandi «a cavallo», cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea cominciando nel 1982 o in anni ancora anteriori e terminando in data ovviamente successiva al 1°gennaio 1983. Problema, questo, già affrontato in sede di legittimità, con una giurisprudenza che ha conosciuto un interno dissenso; ciò in quanto, pacifica essendo l'impossibilità di configurare un inadempimento del legislatore nazionale prima del termine del 31 dicembre 1982 (fissato dall'art. 16 della direttiva 82/76/CEE), sussistevano dubbi circa la posizione dei medici il cui corso si collocava, come nel caso in esame, a cavallo di quella data, per i quali alcune pronunce hanno negato il diritto alla percezione della somma suindicata ed altre l'hanno, invece, riconosciuto. 8.2. Tale dissenso (cfr., sul punto, per tutte, Cass. 10/07/2013, n. 17067, e Cass. 22/05/2015, n. 10612) aveva già dato luogo, una prima volta, alla rimessione della questione alle Sezioni Unite le quali, con ordinanza interlocutoria 21/11/2016, n. 23581 (successiva alla sentenza qui impugnata che ha definito il giudizio di rinvio), hanno rimesso la relativa questione interpretativa alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Quest'ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) ha stabilito che l'articolo 2, paragrafo 1, lett. c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa. Alla luce, dunque, dell'interpretazione proveniente dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, fu chiaro che coloro i quali hanno intrapreso il corso di specializzazione nell'anno 1982 e l'hanno terminato, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, hanno diritto agli emolumenti di cui all'art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983. Le Sezioni Unite di questa Corte, tornando ad occuparsi della materia con le sentenze 18/07/2018, n. 19107, e 31/07/2018, n. 20348, interpretarono il dictum della Corte europea affermando che «occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all'intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l'inadempimento». 8.3. La successiva giurisprudenza di questa Corte interpretò restrittivamente tale principio (v., tra le altre, Cass. 30/10/2018, n. 27471; 17/01/2019, nn. 1053, 1054, 1055, 1056, 1062, 1064, 1065, 1066; 26/02/2019, n. 5509; 05/07/2019, n. 18053; 23/07/2019, n. 19729 e n. 19731; 20/07/2019, n. 20410; 02/10/2019, n. 24625) escludendo che lo stesso potesse valere per coloro che avessero iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82/76).In numerose pronunce si affermò, infatti, la necessità di distinguere le posizioni dei medici specializzandi «a cavallo» in tre categorie: a) quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, i quali non hanno diritto ad alcuna remunerazione; b) quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell'anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983; c) quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1° gennaio 1983, i quali hanno diritto alla remunerazione per l'intera durata del corso. Si osservò che ciò era coerente con la correlazione tra compenso e organizzazione nonché frequenza dei corsi secondo i canoni stabiliti, presente nella direttiva del 1982, entrata in vigore nel gennaio dello stesso anno (cfr. punto 30 della citata sentenza della Corte di giustizia), oltre che con il generalissimo principio di ultrattività delle previsioni normative che costituiscano nuovi diritti rapportati a un nuovo regime che li giustifichi. E si evidenziò anche che, sebbene i casi sottesi al rinvio pregiudiziale fossero stati indicati dalla stessa Corte di giustizia come di medici specializzati tra il 1982 e 1990, il quesito del rinvio medesimo era stato ampio e volto a quindi chiarire compiutamente ogni perimetro - cfr. punti 17 e 24 della sentenza della Corte di giustizia -sicché il reiterato riferimento ai corsi iniziati nel 1982, fatto dal Collegio sovranazionale anche nel corpo della motivazione, era univocamente concludente in tal senso). Si rimarcò, infine, che la Corte di Giustizia, stabilendo che la debenza del risarcimento spetta soltanto dal 10 gennaio 1983, lo ha fatto nel presupposto che lo Stato italiano dovesse assicurare la verificazione delle condizioni di adempimento delle direttive e, quindi, adempiere l'obbligo da esse scaturente fin dalla data di entrata in vigore della c.d. direttiva di coordinamento 82/76, che entrò in vigore il 29 gennaio 1982 e imponeva agli Stati membri di conformarsi (con la concessione di un termine di adempimento) entro e non oltre il 31 dicembre 1982 a norma dell'articolo 16 della direttiva stessa. 8.4. Sotto questo specifico profilo la questione è stata nuovamente rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro n. 821 del 2020, la quale ritenne non persuasiva l’interpretazione suesposta, sul rilievo che «la questione che aveva generato l'esigenza di chiarimenti da parte della CGUE era relativa ad un giudizio in cui il corso frequentato dagli specializzandi si articolava proprio a cavallo tra il 1982 ed il 1983, ciò che rende il riferimento reiterato a tale ultima evenienza non indicativo con certezza della volontà di restringere nei sensi indicati la platea dei destinatari dell'obbligo risarcitorio, con commisurazione dello stesso all'importo successivamente previsto dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999». È stato, dunque, ravvisato un persistente contrasto, «non pacificamente superato alla stregua della giurisprudenza di legittimità passata in rassegna, circa la ritenuta portata ultrattiva (più propriamente applicabilità alle fattispecie realizzatesi dopo l'entrata in vigore della Direttiva, ossia ai rapporti insorti successivamente) dello ius superveniens rappresentato dalla direttiva», ritenuta in detta ordinanza «espressione di un principio innegabilmente in contrasto con l'altro secondo cui la normativa sopravvenuta disciplina il rapporto giuridico in corso allorché esso, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i propri effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto generatore del rapporto, ma il suo perdurare nel tempo». 8.5. Rimessa, dunque, la questione nuovamente alle Sezioni Unite, queste hanno pronunciato ordinanza interlocutoria (n. 23901 del 29 ottobre 2020) di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sul seguente quesito: «Se l'art. 189, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso all'1 gennaio 1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva all'i gennaio 1983». 8.6. Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttivadel 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della Dir. 75/363/CEE». 8.7. Alla luce di tale sentenza, le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando nel giudizio in relazione al quale era stata posta la questione ad essa rimessa, con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE». 9. In accoglimento, dunque, del primo motivo la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice a quo, il quale deciderà l’appello attenendosi ai principi di diritto enunciati nella presente decisione. Al giudice di rinvio va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; rigetta il secondo e il terzo motivo; dichiara inammissibile il quarto; assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia ad altra sezio