CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 26552/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAtrelUi avviso atte p@rtjj, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. in data 3 novembre 2021, il Tribunale di Civitavecchia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 4 di reclusione ed C 18.000 di multa avendole ritenute colpevoli per il reato di cui in epigr afe; che per l'annullamento di predetta sentenza le imputate hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione deducendo quale unico motivo di impugnazione il vizio di motivazione lamentando in particolare la mancata disamina circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile; che i ricorsi - trattati ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - devono essere dichiarati inammissibili, perché proposti al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); che in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., la previsione da ultimo richiamata dispone infatti che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggi