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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 23839/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva depositata nell'interesse del ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si è insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 dicembre 2021, la Corte d'appello di L'Aquila, decidendo il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta estinzione del reato di cui all'art. 11, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, riducendo conseguentemente la pena e l'importo della disposta confisca.

La Corte territoriale hai invece(confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 2 dello stesso decreto e la disposta confisca per equivalente del profitto, per aver egli indicato quattro fatture passive per operazioni inesistenti, (apparentemente) emesse dalla [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarazione annuale del 2012, relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto della società da lui amministrata.

2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la manifesta illogicità della motivazione per essere stata ritenuta provata la penale responsabilità in relazione ad elementi meramente presuntivi, ignorando la Corte territoriale le dichiarazioni rese dalle testimoni indicate dalla difesa, bollate come generiche solo per comodità, e mancando di valutare la contestata attendibilità delle dichiarazioni rese dagli amministratori di fatto e di diritto della [OSCURATO:PERSONA], rimaste prive di riscontri.

Si lamenta, inoltre, che il giudice d'appello aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 11 d.lgs. 74 del 2000 senza valutare la bontà della contestazione d'accusa, come già aveva fatto il giudice di primo grado nel dichiarare prescritto l'ulteriore addebito di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti relative all'anno d'imposta 2009, benché neppure di tali reati sussistessero i presupposti di colpevolezza.

3. Posto che era stato eseguito il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente relativo al profitto di tutti e tre i reati in origine contestati, sino alla concorrenza della somma di Euro 378.144, sulla nuda proprietà di beni immobili intestati alla moglie separata dell'imputato - immobili oggetto del trasferimento contestato come fraudolento ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 74/2000 e ritenuti nella disponibilità dell'imputato - con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 per aver la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta di revoca del sequestro, adottando un provvedimento di confisca abnorme e sproporzionato.

L'imputato - si allega - aveva peraltro dimostrato di possedere beni propri per un ammontare quantomeno equivalente alla somma corrispondente al profitto del residuo reato non prescritto, sicché quei beni si sarebbero dovuti dissequestrare in favore dell'effettiva proprietaria.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile con riguardo ad entrambi i motivi dedotti.

2. Con riguardo al reato per cui è stata confermata la condanna, il primo motivo è generico e proposto per ragioni non consentite, concernendo la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, doglianze non proponibili in sede di legittimità, ed è comunque manifestamente infondato.

Ed invero, la sentenza impugnata ha non illogicamente argomentato le ragioni per cui erano inesistenti le operazioni oggetto delle quattro fatture indicate nel residuo capo d'imputazione, ritenendo attendibili le dichiarazioni rese dagli amministratori - di fatto e di diritto - della società apparente emittente e reputando generiche le contrarie dichiarazioni rese dalle due testimoni indicate dalla difesa.

A conferma della conclusione, si sono inoltre posti in rilievo la mancanza del contratto che avrebbe regolato il rapporto sottostante all'emissione delle fatture e l'errata numerazione delle medesime.

Il ricorrente si limita a contestare tale valutazione, omettendo di considerare che il sindacato di legittimità ha un orizzonte circoscritto, dovendo limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).

Alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

3. Con riguardo ai reati per cui è intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione, posto che in questa sede si contesta il solo vizio di motivazione, difetta invece un concreto interesse che sul punto legittimi l'impugnazione, dovendo farsi applicazione del principio, ripetutamente affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013, dep. 2014, Zambonini, Rv. 258670).

Nel ribadire più di recente tale principio in altra decisione, le Sezioni Unite di questa Corte - richiamando anche un risalente precedente (Sez.

U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403) - hanno in motivazione chiarito che l'art. 129 cod. proc. pen.

«assolve a due funzioni fondamentali: la prima è quella di favorire l'imputato innocente, prevedendo l'obbligo dell'immediata declaratoria di cause di non punibilità "in ogni stato e grado del processo", la seconda è quella di agevolare in ogni caso l'exitus del processo, ove non appaia concretamente realizzabile la pretesa punitiva dello Stato [...] l'eventuale interesse dell'imputato a proseguire l'attività processuale, in vista di un auspicato proscioglimento con formula liberatoria di merito, sarebbe tutelato dalla possibilità di rinunciare alla prescrizione e deve bilanciarsi, alla luce della normativa vigente, con l'obiettivo, di pari rilevanza, della sollecita definizione del processo, che trova fondamento nella previsione di cui all'art. 111, secondo comma, Cost.» (Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli).

Per coltivare il suddetto interesse, il ricorrente avrebbe dunque dovuto rinunciare alla prescrizione.

4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.

4.1. Va innanzitutto osservato che la sentenza impugnata ha ridotto la confisca sino alla concorrenza di una somma corrispondente al profitto del solo reato per il quale è stata confermata la condanna, disponendo la restituzione di quanto in sequestrato in eccedenza con riguardo al maggiore profitto ipotizzabile sulla base dei reati dichiarati prescritti.

Ne risulta la manifesta infondatezza - e l'incomprensibilità - delle doglianze afferenti alla dedotta "abnorme e sproporzionata" confisca.

4.2. Quanto alla mancata restituzione dei beni sequestrati all'effettiva proprietaria - al di là della genericità del rilievo e della sua manifesta infondatezza, posto che le questioni concernenti il dissequestro dell'eccedenza saranno semmai esaminate in sede esecutiva - è agevole rilevare, sulla base della stessa allegazione, come il ricorrente non sia legittimato, e non abbia interesse, a muovere quella doglianza, essendo inammissibile il ricorso per cassazione di chi non può vantare un diritto alla restituzione di beni in sequestro fatti oggetto della contestata confisca (cfr., di recente, Sez. 5 , n. 27050 del 30/04/2021, Cantile, Rv. 281627).

Ed invero, questa Corte ha già affermato il principio - che deve essere qui ribadito - secondo cui è inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso la confisca di un bene da parte dell'imputato del reato in riferimento al quale la confisca viene disposta, che non sia titolare o gestore del bene stesso (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco e aa., Rv. 270209), salvo che non vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione dell'impugnazione (Sez. 6, n. 11496 del 21/10/2013, dep. 2014, Castellaccio, Rv. 262612).

Questo interesse non viene dedotto in ricorso, né nella memoria difensiva rassegnata in sede di discussione.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva depositata nell'interesse del ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si è insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 dicembre 2021, la Corte d'appello di L'Aquila, decidendo il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta estinzione del reato di cui all'art. 11, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, riducendo conseguentemente la pena e l'importo della disposta confisca. La Corte territoriale hai invece(confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 2 dello stesso decreto e la disposta confisca per equivalente del profitto, per aver egli indicato quattro fatture passive per operazioni inesistenti, (apparentemente) emesse dalla [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarazione annuale del 2012, relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto della società da lui amministrata. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la manifesta illogicità della motivazione per essere stata ritenuta provata la penale responsabilità in relazione ad elementi meramente presuntivi, ignorando la Corte territoriale le dichiarazioni rese dalle testimoni indicate dalla difesa, bollate come generiche solo per comodità, e mancando di valutare la contestata attendibilità delle dichiarazioni rese dagli amministratori di fatto e di diritto della [OSCURATO:PERSONA], rimaste prive di riscontri. Si lamenta, inoltre, che il giudice d'appello aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 11 d.lgs. 74 del 2000 senza valutare la bontà della contestazione d'accusa, come già aveva fatto il giudice di primo grado nel dichiarare prescritto l'ulteriore addebito di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti relative all'anno d'imposta 2009, benché neppure di tali reati sussistessero i presupposti di colpevolezza. 3. Posto che era stato eseguito il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente relativo al profitto di tutti e tre i reati in origine contestati, sino alla concorrenza della somma di Euro 378.144, sulla nuda proprietà di beni immobili intestati alla moglie separata dell'imputato - immobili oggetto del trasferimento contestato come fraudolento ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 74/2000 e ritenuti nella disponibilità dell'imputato - con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 per aver la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta di revoca del sequestro, adottando un provvedimento di confisca abnorme e sproporzionato. L'imputato - si allega - aveva peraltro dimostrato di possedere beni propri per un ammontare quantomeno equivalente alla somma corrispondente al profitto del residuo reato non prescritto, sicché quei beni si sarebbero dovuti dissequestrare in favore dell'effettiva proprietaria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile con riguardo ad entrambi i motivi dedotti. 2. Con riguardo al reato per cui è stata confermata la condanna, il primo motivo è generico e proposto per ragioni non consentite, concernendo la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, doglianze non proponibili in sede di legittimità, ed è comunque manifestamente infondato. Ed invero, la sentenza impugnata ha non illogicamente argomentato le ragioni per cui erano inesistenti le operazioni oggetto delle quattro fatture indicate nel residuo capo d'imputazione, ritenendo attendibili le dichiarazioni rese dagli amministratori - di fatto e di diritto - della società apparente emittente e reputando generiche le contrarie dichiarazioni rese dalle due testimoni indicate dalla difesa. A conferma della conclusione, si sono inoltre posti in rilievo la mancanza del contratto che avrebbe regolato il rapporto sottostante all'emissione delle fatture e l'errata numerazione delle medesime. Il ricorrente si limita a contestare tale valutazione, omettendo di considerare che il sindacato di legittimità ha un orizzonte circoscritto, dovendo limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 3. Con riguardo ai reati per cui è intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione, posto che in questa sede si contesta il solo vizio di motivazione, difetta invece un concreto interesse che sul punto legittimi l'impugnazione, dovendo farsi applicazione del principio, ripetutamente affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013, dep. 2014, Zambonini, Rv. 258670). Nel ribadire più di recente tale principio in altra decisione, le Sezioni Unite di questa Corte - richiamando anche un risalente precedente (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403) - hanno in motivazione chiarito che l'art. 129 cod. proc. pen. «assolve a due funzioni fondamentali: la prima è quella di favorire l'imputato innocente, prevedendo l'obbligo dell'immediata declaratoria di cause di non punibilità "in ogni stato e grado del processo", la seconda è quella di agevolare in ogni caso l'exitus del processo, ove non appaia concretamente realizzabile la pretesa punitiva dello Stato [...] l'eventuale interesse dell'imputato a proseguire l'attività processuale, in vista di un auspicato proscioglimento con formula liberatoria di merito, sarebbe tutelato dalla possibilità di rinunciare alla prescrizione e deve bilanciarsi, alla luce della normativa vigente, con l'obiettivo, di pari rilevanza, della sollecita definizione del processo, che trova fondamento nella previsione di cui all'art. 111, secondo comma, Cost.» (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli). Per coltivare il suddetto interesse, il ricorrente avrebbe dunque dovuto rinunciare alla prescrizione. 4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. 4.1. Va innanzitutto osservato che la sentenza impugnata ha ridotto la confisca sino alla concorrenza di una somma corrispondente al profitto del solo reato per il quale è stata confermata la condanna, disponendo la restituzione di quanto in sequestrato in eccedenza con riguardo al maggiore profitto ipotizzabile sulla base dei reati dichiarati prescritti. Ne risulta la manifesta infondatezza - e l'incomprensibilità - delle doglianze afferenti alla dedotta "abnorme e sproporzionata" confisca. 4.2. Quanto alla mancata restituzione dei beni sequestrati all'effettiva proprietaria - al di là della genericità del rilievo e della sua manifesta infondatezza, posto che le questioni concernenti il dissequestro dell'eccedenza saranno semmai esaminate in sede esecutiva - è agevole rilevare, sulla base della stessa allegazione, come il ricorrente non sia legittimato, e non abbia interesse, a muovere quella doglianza, essendo inammissibile il ricorso per cassazione di chi non può vantare un diritto alla restituzione di beni in sequestro fatti oggetto della contestata confisca (cfr., di recente, Sez. 5 , n. 27050 del 30/04/2021, Cantile, Rv. 281627). Ed invero, questa Corte ha già affermato il principio - che deve essere qui ribadito - secondo cui è inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso la confisca di un bene da parte dell'imputato del reato in riferimento al quale la confisca viene disposta, che non sia titolare o gestore del bene stesso (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco e aa., Rv. 270209), salvo che non vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione dell'impugnazione (Sez. 6, n. 11496 del 21/10/2013, dep. 2014, Castellaccio, Rv. 262612). Questo interesse non viene dedotto in ricorso, né nella memoria difensiva rassegnata in sede di discussione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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