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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06068/2026

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o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 9534/2016 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, con domicilio eletto in Roma , via DeiPortoghesi, n. 12; –ricorrente – Oggetto:II.DD. – IVA - av- viso di accertamento – omessa dichiarazione–con- trasto irriducibile contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentat a e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] , indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] , –controricorrente – avversola sentenz a della Commissione tributaria regionale della Lom- bardian. 4366 / 13 /20 15 , depositat a in data 8 / 1 0 /20 15 e non notificat a .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 3 novembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.La sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.4366/13/2015 accoglieva parzialmente l’appello proposto da lla so- cietàRADIOFORNITURE S.r.l. in liquidazione avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n. 1382 / 43 /20 14 che aveva rigettato il ricorso introduttivo, relativo ad avviso di accerta- mentoper IRES, IRAP, IVA e sanzioni relativamente al periodo di im- posta2005.

2. Si legge in sentenza che l’atto veniva emesso ex artt.41 d.P.R. n.600/1973e 55 d.P.R. n.633/1972 in ragione dell’omessa presenta- zionedella dichiarazione dei redditi per tale annualità e della tardiva rispostaal questionario inviato dall’Agenzia con richiesta di documen- tazionecontabile e fiscale pe r più annualità, tra cui quella oggetto di causa.L’Amministrazione, basandosi sui dati della comunicazione an- nualeIVA e sulla dichiarazione modello 770 regolarmente presentati dallasocietà, procedeva in via induttiva alla rideterminazione delle sud- detteimposte e ad irrogare contestualmente le sanzioni.

Ilricorso introduttivo invocava l’annullamento dell’atto e l’applicazione dell’”esimente”, rectius l’utilizzabilità della documentazione non pro- dottain fase amministrativa nell ’inadempimento delle richieste dell’Uf- ficio ma per causa non imputabile , di cui a l l ’art.32 , comma 5, d.P.R. n.600/1973.Infatti, non sarebbe stato imputabile alla società il ritardo nella consegna della dichiarazione dei redditi e della documentazione richiesta per l’infedeltà al mandato conferito al consulente abilitato, contro il quale era stata depositata querela per truffa e promosso il giudiziocivile di responsabilità.

Invia subordinata, chiedeva il riconoscimento della deduzione dei costi relativialla ricostruzione induttiva del maggior imponibile accertato e, inogni caso, che le sanzioni venissero poste a carico del consulente finanziarionegligente. 3.Il giudice di primo grado rigettava integralmente la prospettazione dellasocietà, mentre il giudice d'appello accoglieva parzialmente l’im- pugnazioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione. 4.Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso per Cas- sazione,affidato a tre motiv i , cui replica la contribuent e con controri- corso.

Consideratoche: 1.In via pregiudiziale, va dato atto della richiesta di riunione del pre- senteprocesso con quello tra le parti relativo all’anno di imposta 2004 iscrittoall’RGN 1439/2015, formulata in ricorso , e cui non è possibile darecorso in quanto tale processo è stato già deciso dalla Corte con ordinanzan.22422/22 di cassazione con rinvio. 2.Con il primo motivo di ricorso , in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4,cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per contra- stoirriducibile tra affermazioni inconciliabili e in violazione dell’art. 36, d.lgs.n. 546/1992.

I giudici di seconde cure non avrebbero esternato inmodo coerente le ragioni della decisione, affermando in dispositivo diaccogliere solo in parte l’appello della contribuente, mentre , in parte motiva, sarebbe stato annullato l’avviso di accertamento in applica- zionedell’art.32, comma 5, d.P.R. n.600/73, salvo poi, senza logicità alcuna, rideterminare gli imponibili accertati tenuto conto dei costi e ancheai fini della detraibilità dell’IVA assolta sug li acquisti. 3.Il motivo è fondato. 3.1.La Corte reitera l’insegnamento secondo cui la motivazione è solo apparente,e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando,benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepi- bile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudiceper la formazione del proprio convincimento, non potendosi la- sciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez.

Un. 3 novembre 2016 n. 22232).

3.2. Rammenta, inoltre, che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere inter- pretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'a rt. 12 delle pre- leggi,come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legit- timità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costitu- zionalmente rilevante, in qua nto attinente all'esistenza della motiva- zionein sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescinderedal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia siesaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate- rialee grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriduci- bile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sem- plicedifetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

Un., 7 aprile 2014n. 8053). 3.3.Orbene, nel caso di specie, a fonte delle complesse contestazioni dicui si è dato conto nell’esposizione del fatto la decisione della causa che emerge dal dispositivo è di « parziale accoglimento dell’appello della contribuente, riconosciuta l’ipotesi di cui all’art.32 d.P.R. n.600/1973»e , perciò , non è in dubbio che sia stata riconosciuta la causadi non imputabilità dell’inadempimento delle richieste dell’Ufficio, dicui al comma 5 dell’articolo , e che quindi la documentazione prodotta in giudizio sia stata ritenuta utilizzabile.

Il dispositivo recita inoltre: «annulla l’atto impositivo demandando all’Ufficio la rideterminazione dell’imponibiletenendo conto dei costi documentati dalla contribuente e,ai fini IVA, della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti » .

Non è possibile interpretare tale dispositivo, come ritiene la contri- buente,nel senso che il giudice abbia in realtà voluto accogliere com- pletamenteil gravame , in quanto il tenore è chiaro e ripetuto, nel senso dell’accoglimentoparziale dell’appello. 3.4.La lettura della motivazione non riconduce a logica i confini di tale pronuncia: i l giudice innanzitutto afferma che la fattispecie « non con- sentedi per sé di escludere la configurabilità dell’esimente ex art.32 ult. comma cit., stante l’assenza di profili di dolo, assumendo rilievo invecesotto il profilo sanzionatorio come in seguito si dirà » .

L’applica- zione del comma 5 cit. secondo la CTR « comporta l’annullamento dell’accertamentoimpugnato».

Questo è un primo profilo di contraddi- zioneinsanabile, perché non si verte su un’ipotesi di causa di non pu- nibilitàcome pare ritenere il giudice, ma nella semplice eventuale non imputabilitàdi un inadempimento relativo alla fase amministrativa che, sericonosciuti i presupposti di legge, consente l’utilizzabilità della do- cumentazioneprodotta in giudizio, ma non per questo determina di per sél’annullamento dell’atto impositivo.

Inoltre,la sentenza afferma che , « pur essendosi legittimamente pro- cedutoin via induttiva, stante l’omessa dichiarazione ai fini IRES, IRAP, IVA,non si è tenuto conto nella ricostruzione del reddito, della docu- mentazionecontabile ed extracontabile messa a disposizione dell’Uffi- cio(…) pi enamente idonea a superare le presunzioni adottate in sede diaccertamento induttivo » .

Ilgiudice, dunque, da un lato annulla l’atto impositivo e, dall’altro, af- fermache l’Agenzia ha legittimamente compiuto l’accertamento indut- tivo.Inoltre, ridetermina l’imponibile accertato « con il riconoscimento delladeducibilità di tutti i costi documentati in atti dalla contribuente » e,senza pronunciarsi sull’ an delle sanzioni, a differenza di quanto an- ticipato(«come in seguito si dirà » , ibidem ) , esclude con riferimento al quantumdelle stesse l’applicazione dell’istituto della continuazione.

Lamotivazione è perciò perplessa e non rispetta il minimo costituzio- naleper contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, con conse- guentenullità della sentenza. 4.L’accoglimento del primo motivo reca con sé l’assorbimento del se- condo, con il quale viene prospettata la nullità della sentenza anche Perviolazione e falsa applicazione de gli art t .112 , 115 cod. proc. civ., 2697cod. civ., 19 d.P.R. n.633/1972 e 109 TUIR, e del terzo, relativo alla violazione e falsa applicazione dell’art.32, commi 4 e 5, d.P.R. n.600/1973, questioni che dovranno necessariamente essere rimedi- tatedal giudice del rinvio.

5. Lasentenza è cassata con rinv io alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti,e per la liquida- zione delle spese di lite.

P.Q.M LaCorte: accoglieil primo motivo del ricorso , assorbiti i restanti, cassa l a sen- tenza impugnat a e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 9534/2016 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, con domicilio eletto in Roma , via DeiPortoghesi, n. 12; –ricorrente – Oggetto:II.DD. – IVA - av- viso di accertamento – omessa dichiarazione–con- trasto irriducibile contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentat a e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] , indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] , –controricorrente – avversola sentenz a della Commissione tributaria regionale della Lom- bardian. 4366 / 13 /20 15 , depositat a in data 8 / 1 0 /20 15 e non notificat a . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 3 novembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.La sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.4366/13/2015 accoglieva parzialmente l’appello proposto da lla so- cietàRADIOFORNITURE S.r.l. in liquidazione avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n. 1382 / 43 /20 14 che aveva rigettato il ricorso introduttivo, relativo ad avviso di accerta- mentoper IRES, IRAP, IVA e sanzioni relativamente al periodo di im- posta2005. 2. Si legge in sentenza che l’atto veniva emesso ex artt.41 d.P.R. n.600/1973e 55 d.P.R. n.633/1972 in ragione dell’omessa presenta- zionedella dichiarazione dei redditi per tale annualità e della tardiva rispostaal questionario inviato dall’Agenzia con richiesta di documen- tazionecontabile e fiscale pe r più annualità, tra cui quella oggetto di causa.L’Amministrazione, basandosi sui dati della comunicazione an- nualeIVA e sulla dichiarazione modello 770 regolarmente presentati dallasocietà, procedeva in via induttiva alla rideterminazione delle sud- detteimposte e ad irrogare contestualmente le sanzioni. Ilricorso introduttivo invocava l’annullamento dell’atto e l’applicazione dell’”esimente”, rectius l’utilizzabilità della documentazione non pro- dottain fase amministrativa nell ’inadempimento delle richieste dell’Uf- ficio ma per causa non imputabile , di cui a l l ’art.32 , comma 5, d.P.R. n.600/1973.Infatti, non sarebbe stato imputabile alla società il ritardo nella consegna della dichiarazione dei redditi e della documentazione richiesta per l’infedeltà al mandato conferito al consulente abilitato, contro il quale era stata depositata querela per truffa e promosso il giudiziocivile di responsabilità. Invia subordinata, chiedeva il riconoscimento della deduzione dei costi relativialla ricostruzione induttiva del maggior imponibile accertato e, inogni caso, che le sanzioni venissero poste a carico del consulente finanziarionegligente. 3.Il giudice di primo grado rigettava integralmente la prospettazione dellasocietà, mentre il giudice d'appello accoglieva parzialmente l’im- pugnazioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione. 4.Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso per Cas- sazione,affidato a tre motiv i , cui replica la contribuent e con controri- corso. Consideratoche: 1.In via pregiudiziale, va dato atto della richiesta di riunione del pre- senteprocesso con quello tra le parti relativo all’anno di imposta 2004 iscrittoall’RGN 1439/2015, formulata in ricorso , e cui non è possibile darecorso in quanto tale processo è stato già deciso dalla Corte con ordinanzan.22422/22 di cassazione con rinvio. 2.Con il primo motivo di ricorso , in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4,cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per contra- stoirriducibile tra affermazioni inconciliabili e in violazione dell’art. 36, d.lgs.n. 546/1992. I giudici di seconde cure non avrebbero esternato inmodo coerente le ragioni della decisione, affermando in dispositivo diaccogliere solo in parte l’appello della contribuente, mentre , in parte motiva, sarebbe stato annullato l’avviso di accertamento in applica- zionedell’art.32, comma 5, d.P.R. n.600/73, salvo poi, senza logicità alcuna, rideterminare gli imponibili accertati tenuto conto dei costi e ancheai fini della detraibilità dell’IVA assolta sug li acquisti. 3.Il motivo è fondato. 3.1.La Corte reitera l’insegnamento secondo cui la motivazione è solo apparente,e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando,benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepi- bile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudiceper la formazione del proprio convincimento, non potendosi la- sciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). 3.2. Rammenta, inoltre, che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere inter- pretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'a rt. 12 delle pre- leggi,come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legit- timità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costitu- zionalmente rilevante, in qua nto attinente all'esistenza della motiva- zionein sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescinderedal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia siesaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate- rialee grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriduci- bile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sem- plicedifetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014n. 8053). 3.3.Orbene, nel caso di specie, a fonte delle complesse contestazioni dicui si è dato conto nell’esposizione del fatto la decisione della causa che emerge dal dispositivo è di « parziale accoglimento dell’appello della contribuente, riconosciuta l’ipotesi di cui all’art.32 d.P.R. n.600/1973»e , perciò , non è in dubbio che sia stata riconosciuta la causadi non imputabilità dell’inadempimento delle richieste dell’Ufficio, dicui al comma 5 dell’articolo , e che quindi la documentazione prodotta in giudizio sia stata ritenuta utilizzabile. Il dispositivo recita inoltre: «annulla l’atto impositivo demandando all’Ufficio la rideterminazione dell’imponibiletenendo conto dei costi documentati dalla contribuente e,ai fini IVA, della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti » . Non è possibile interpretare tale dispositivo, come ritiene la contri- buente,nel senso che il giudice abbia in realtà voluto accogliere com- pletamenteil gravame , in quanto il tenore è chiaro e ripetuto, nel senso dell’accoglimentoparziale dell’appello. 3.4.La lettura della motivazione non riconduce a logica i confini di tale pronuncia: i l giudice innanzitutto afferma che la fattispecie « non con- sentedi per sé di escludere la configurabilità dell’esimente ex art.32 ult. comma cit., stante l’assenza di profili di dolo, assumendo rilievo invecesotto il profilo sanzionatorio come in seguito si dirà » . L’applica- zione del comma 5 cit. secondo la CTR « comporta l’annullamento dell’accertamentoimpugnato». Questo è un primo profilo di contraddi- zioneinsanabile, perché non si verte su un’ipotesi di causa di non pu- nibilitàcome pare ritenere il giudice, ma nella semplice eventuale non imputabilitàdi un inadempimento relativo alla fase amministrativa che, sericonosciuti i presupposti di legge, consente l’utilizzabilità della do- cumentazioneprodotta in giudizio, ma non per questo determina di per sél’annullamento dell’atto impositivo. Inoltre,la sentenza afferma che , « pur essendosi legittimamente pro- cedutoin via induttiva, stante l’omessa dichiarazione ai fini IRES, IRAP, IVA,non si è tenuto conto nella ricostruzione del reddito, della docu- mentazionecontabile ed extracontabile messa a disposizione dell’Uffi- cio(…) pi enamente idonea a superare le presunzioni adottate in sede diaccertamento induttivo » . Ilgiudice, dunque, da un lato annulla l’atto impositivo e, dall’altro, af- fermache l’Agenzia ha legittimamente compiuto l’accertamento indut- tivo.Inoltre, ridetermina l’imponibile accertato « con il riconoscimento delladeducibilità di tutti i costi documentati in atti dalla contribuente » e,senza pronunciarsi sull’ an delle sanzioni, a differenza di quanto an- ticipato(«come in seguito si dirà » , ibidem ) , esclude con riferimento al quantumdelle stesse l’applicazione dell’istituto della continuazione. Lamotivazione è perciò perplessa e non rispetta il minimo costituzio- naleper contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, con conse- guentenullità della sentenza. 4.L’accoglimento del primo motivo reca con sé l’assorbimento del se- condo, con il quale viene prospettata la nullità della sentenza anche Perviolazione e falsa applicazione de gli art t .112 , 115 cod. proc. civ., 2697cod. civ., 19 d.P.R. n.633/1972 e 109 TUIR, e del terzo, relativo alla violazione e falsa applicazione dell’art.32, commi 4 e 5, d.P.R. n.600/1973, questioni che dovranno necessariamente essere rimedi- tatedal giudice del rinvio. 5. Lasentenza è cassata con rinv io alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti,e per la liquida- zione delle spese di lite. P.Q.M LaCorte: accoglieil primo motivo del ricorso , assorbiti i restanti, cassa l a sen- tenza impugnat a e
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