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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 22208/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] di Ravennadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza inpreambolo con la quale il [OSCURATO:PERSONA] di pace l’ha condannato per il reato di cui all’art. 10-bisd.lgs. n. 286 del 1998; ritenute manifestamente infondate e interamente versate in fatto le censure riguardantila violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione in punto di ritenutasussistenza della condotta di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, poiché ladecisione del [OSCURATO:PERSONA] si è posta nell'alveo del principio secondo cui, ai fini dellaconfigurabilità del reato, è sufficiente fornire la dimostrazione che il cittadinoextracomunitario sia sprovvisto di un titolo legittimante l'ingresso o soggiorno, ovvero chequesto non sia in grado di allegare detta documentazione (Sez. 1, n. 1405 del 26/11/2019,dep. 2020,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 277920 – 01; Sez. 1, n. 31998 del 17/05/2013, Hamani, Rv.256503; Sez. 1, n. 57 del 01/12/2010, dep. 2011, Benjannet, Rv. 249472 - 01);rilevato, invero, che – nel caso che ci occupa – dagli atti acquisiti sull’accordo delleparti è emerso che il ricorrente era sprovvisto di qualsiasi documento idoneo, sicché ilgiudice di merito, con motivazione esente da vizi, ha correttamente ritenuto che egli si fossetrattenuto sul territorio nazionale senza alcun titolo, non essendovi alcuna prova che avessecercato in alcun modo di regolarizzare la propria posizione; ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] di pace ha valorizzato elementi tratti dalle risultanze investigative eha reso una lineare esposizione degli elementi di fatto, ricostruiti a mezzo delle risultanzeprocessuali, e una logica argomentazione in ordine alla loro valutazione, sicché le stessenon appaiono esposte alle censure del ricorrente;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilitàche può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n.186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equodeterminare in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] di Ravennadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza inpreambolo con la quale il [OSCURATO:PERSONA] di pace l’ha condannato per il reato di cui all’art. 10-bisd.lgs. n. 286 del 1998; ritenute manifestamente infondate e interamente versate in fatto le censure riguardantila violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione in punto di ritenutasussistenza della condotta di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, poiché ladecisione del [OSCURATO:PERSONA] si è posta nell'alveo del principio secondo cui, ai fini dellaconfigurabilità del reato, è sufficiente fornire la dimostrazione che il cittadinoextracomunitario sia sprovvisto di un titolo legittimante l'ingresso o soggiorno, ovvero chequesto non sia in grado di allegare detta documentazione (Sez. 1, n. 1405 del 26/11/2019,dep. 2020,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 277920 – 01; Sez. 1, n. 31998 del 17/05/2013, Hamani, Rv.256503; Sez. 1, n. 57 del 01/12/2010, dep. 2011, Benjannet, Rv. 249472 - 01);rilevato, invero, che – nel caso che ci occupa – dagli atti acquisiti sull’accordo delleparti è emerso che il ricorrente era sprovvisto di qualsiasi documento idoneo, sicché ilgiudice di merito, con motivazione esente da vizi, ha correttamente ritenuto che egli si fossetrattenuto sul territorio nazionale senza alcun titolo, non essendovi alcuna prova che avessecercato in alcun modo di regolarizzare la propria posizione; ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] di pace ha valorizzato elementi tratti dalle risultanze investigative eha reso una lineare esposizione degli elementi di fatto, ricostruiti a mezzo delle risultanzeprocessuali, e una logica argomentazione in ordine alla loro valutazione, sicché le stessenon appaiono esposte alle censure del ricorrente;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilitàche può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n.186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equodeterminare in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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