CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 38787/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 1510/2021 emessa dalla Corte di appello di Milano è inammissibile. Le censure con le quali si impugna la decisione con cui, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Nel caso di specie il dato ponderale (296 dosi singole di cocaina) è stato motivatamente ritenuto elemento assorbente per l'esclusione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero ritenere tale fatto compatibile con l'ipotesi della lieve entità, che il ricorrente neppure ha specificato. 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Arde oroso [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT,