CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 20018/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19880/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da sé stesso ( p.e.c. indicata : [OSCURATO:EMAIL]),con domicilio eletto in Roma , [OSCURATO:PERSONA], n. 113 presso lo studio del l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difes o dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il suo Studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 32; –controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA](p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrenti – e contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] presso l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; Presidente della [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 169/2023, depositata in data 11settembre 2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 169/2023, depositata in data 11 settembre 2023 , che ne ha rigettato il ricorso proposto , in relazione all'art. 3, comma 3, legge12 luglio 2017, n. 113, avverso: a)la delibera, assunta in data 4 febbraio 2023 dalla Commissione elettorale per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui aveva proclamato eletti gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) la precedente delibera del 27 gennaio 2023 di ammissione con riserva della candidatura degli stessi; al ricorso hanno resistito con controricors i il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di [OSCURATO:PERSONA] e gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; gli altri intimati non hanno svolto difese; considerato che: è pervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 11 aprile2024, dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta con firma digital e dal ricorrente; in data 15 aprile2024 è pervenuta accettazione alla rinuncia, con compensazione delle spese, sottoscritta digitalmente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e personalmente dai suoi assistiti, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; in data 28 giugno 2024 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato delibera del C.O.A. di [OSCURATO:PERSONA], adottata nella seduta del 17 aprile, con cui detto organo ha deciso di accettare la rinuncia e di abbandonare il giudizio; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ. per cui sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione, a norma dell'art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria; non v’è luogo a provvedere sulle spese, considerata l’accettazione della rinuncia espressa dai controricorrenti; deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camer