CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 24765/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 18714-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 300, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 290/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 29/03/2016 R.G.N. 938/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 18714/16 Rilevato che: Con sentenza del 29 marzo 2016 n. 290, la Corte d'appello di Salerno accoglieva l'appello dell'Inps, avverso la sentenza del tribunale di Salerno in funzione di GL che in accoglimento della opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] srl aveva annullato la cartella esattoriale relativa a crediti contributivi afferenti all'anno 2009, scaturenti da accertamento ispettivo dell'Inps, crediti tuttavia ritenuti dal giudice di primo grado non adeguatamente provati. Da parte sua, invece, la Corte d'appello a supporto delle ragioni di accoglimento del gravame dell'Inps, per quanto ancora d'interesse, ha ritenuto che vi fosse sostanziale continuità aziendale tra l'azienda intestata allo Spera che aveva messo in mobilità i lavoratori e la [OSCURATO:PERSONA] srl subentrante, come desumibile dal complesso delle circostanze direttamente verificate dagli ispettori e riassunte alle pp. 4 e 5 della sentenza impugnata. In particolare, la Corte d'appello ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse travisato le risultanze istruttorie in quanto dal complesso delle prove assunte non emergeva un'effettiva discontinuità aziendale attesa la sovrapponibilità tra la struttura e la logistica delle due aziende interessate. Per quanto riguarda il rigetto dell'appello incidentale, la Corte del merito riteneva inammissibile la riproposizione di eccezioni di rilievi essenzialmente attinenti a vizi formali e procedurali dell'atto opposto ovvero errori in procedendo oppure in iudicando nei quali il tribunale sarebbe incorso nel valutare l'ammissibilità ovvero la fondatezza di detti rilievi, trattandosi di questioni qualificabili come opposizione agli atti esecutivi che seguono il regime della non appellabilità ma della sola ricorribilità in cassazione. Af) i Avverso la sentenza della Corte d'appello, [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre pgr r i cassazione, sulla base di ).fil sei motivi, illustrati da memoria, mentre l'Inpsv 440, resiste' con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] servizi di riscossione spa resiste con controricorso (che tuttavia, risulta notificato tardivamente, come puntualmente eccepito dalla società ricorrente in memoria). Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare la violazione dell'art. 434 c.p.c. e dell'art. 436 bis c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., e il vizio di omessa motivazione su un fatto decisivo, perché erroneamente la Corte del merito aveva ritenuto l'appello dell'Inps sufficientemente specifico, ai sensi dell'art. 434 c.p.c., vigente ratione temporis (sostenendo che i rilievi mossi dall'Istituto previdenziale quale appellante fossero idonei a vincere la decisione di primo grado), ed omettendo di pronunciarsi sull'eccezione sollevata dalla società ricorrente in ordine all'applicazione di detta norma. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente prospetta la violazione dell'art. 8 della legge n. 223/1991, in combinato disposto con l'art. 2359 c.c., dell'art. 74 c.c. e dell'art. 14 delle preleggi, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte distrettuale aveva ritenuto una continuità aziendale basandosi sul fatto che i figli dell'imprenditore individuale cessato avevano continuato ad operare nell'azienda della società subentrante, considerando, quindi, rilevante al fine di escludere il diritto allo sgravio, la relazione familiare tra gli assetti proprietari delle due imprese. Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta il vizio di error in procedendo, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., il vizio di omessa motivazione, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., e il vizio di violazione dell'art. 8 della legge n. 223/91, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello per ritenere la sussistenza di "assetti proprietari coincidenti" fra le due aziende, al fine di escludere il diritto agli sgravi contributivi, si era basata sull'assunto dell'esistenza di relazione familiari tra la compagine sociale cessata (nella persona di [OSCURATO:PERSONA]) e quella subentrante (nella persona dell'amministratore [OSCURATO:PERSONA]), pur in difetto di prova. Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., e il vizio di omesso esame di fatti rilevanti al fine del decidere, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., e il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 116 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché erroneamente il giudice di secondo grado aveva posto a base della decisione unicamente le risultanze del verbale di ispezione, ritenendo la prevalenza di detto verbale rispetto alle altre prove acquisite, tra le quali anche le prove orali assunte in primo grado, in punto di mancanza di rapporti commerciali tra l'impresa cessata e quella subentrante, nonché in riferimento alla cessazione dell'attività dello Spera che escludeva che l'impresa di [OSCURATO:PERSONA] srl potesse esservi collegata da una continuità aziendale e ciò con violazione delle norme di cui alla rubrica. Con il quinto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., e il vizio di omesso esame di fatti decisivi, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] srl non avesse contestato in primo grado il conguaglio tra i contributi dalla stessa dovuti con le somme anticipate ai dipendenti per prestazioni previdenziali indebite perché questi non avevano prodotto i relativi documenti giustificativi, mentre invece, la società ricorrente aveva in effetti eccepito l'infondatezza dei presupposti del predetto recupero dei contributi compensati. Con il sesto motivo di ricorso, la società ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 615 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 618 c.p.c. e dell'art. 616 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., e dell'art. 24 Cost., perché erroneamente, la Corte d'appello non aveva ritenuto che l'eccezione di violazione delle norme in materia di formazione dei ruoli e di indeterminatezza del credito investisse a tutti gli effetti il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, con conseguente appellabilità con i mezzi ordinari, piuttosto che l'eccezione fosse riferita ai soli vizi dell'atto e pertanto, ricorribili, ex art. 111 comma 7 Cost., solo in cassazione, come ritenuto dalla Corte distrettuale e ciò, in quanto ad avviso della società, la contestazione investiva proprio la pretesa in sé, che per poter essere messa in esecuzione, doveva risultare certa, liquida ed esigibile. In via preliminare, va accolta l'eccezione del ricorrente d'inammissibilità del controricorso di Equitalia servizi di riscossione spa, perché tardivo; infatti, il ricorso principale risulta notificato alla medesima Equitalia il 28.7.2016, mentre il controricorso è stato notificato alla ricorrente in data 13.10.2016, quindi oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. e ciò perché in materia previdenziale non opera la sospensione feriale dei termini processuali (cfr. art. 3 della legge n. 742/69). Il primo motivo appare infondato, in quanto per quanto riportato riassuntivamente in ricorso dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl (cfr. p. 11) emerge l'individuazione - da parte dell'appellante Inps - delle questioni e/o dei punti contestati della sentenza di primo grado che l'Istituto previdenziale ha inteso contrastare in sede di gravame; inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il medesimo appellante può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (Cass. n. 40560/21, 13535/18, Cass. sez. un. 27199/17). Il secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono inammissibili, perché sollevano censure sull'accertamento di fatto relativo al collegamento tra aziende (cessata e subentrante) basato sulla relazione familiare fra gli assetti proprietari delle due aziende, che è una questione (risultante dai verbali ispettivi) valutata discrezionalmente (anche se non arbitrariamente) dal giudice del merito, ed incensurabile nel giudizio di legittimità, se correttamente motivata, come nella specie. Il quarto motivo è inammissibile, riguardando la valutazione discrezionale (anche se non arbitraria) del materiale istruttorio, che non è consentita in sede di legittimità, se non in ristretti limiti, non ricorrenti nella specie (cfr. Cass. nn. 27000/16, 11892/16), inoltre, spetta al giudice del merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento (Cass. nn. 25608/13, 3425/16, non massimata). Il quinto motivo di ricorso è infondato, perché la Corte d'appello ha rilevato che non vi era stata contestazione da parte della società ricorrente sui conteggi dell'Inps relativi alla compensazione del debito previdenziale con le prestazioni previdenziali anticipate ai propri dipendenti, infatti, la società si era limitata ad invocare la responsabilità dei propri dipendenti, rispetto alle dichiarazioni effettuate per avere i benefici in questione. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile, perché contesta l'attività qualificatoria della Corte, incensurabile in cassazione se correttamente motivata, in termini di opposizione agli atti esecutivi (e non opposizione all'esecuzione), dei rilievi essenzialmente attinenti a vizi formali e procedurali dell'atto opposto (cfr. p. 8 della sentenza impugnata), per i quali non sussiste il regime dell'appellabilità, ex art. 618 u.c. c.p.c., ma della sola ricorribilità in cassazione, ex art. 617 primo comma c.p.c. (Cass. n. 3166/20, 18312/14, 13203/10). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei confronti dell'Inps, mentre non si fa luogo alla liquidazione delle spese in favore di Equitalia servizi di riscossione spa, attesa l'inammissibilità del controricorso, perché tardivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso Condanna la società ricorrente a pagare all'Inpe spese di lite che liquida nell'importo di € 9.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso,