CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16579/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ancona visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il ottobre 2022, il Tribunale di Ancona ha rigettato l'appello proposto dall'indagato, confermando l'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Fermo del 9 settembre 2022, con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere disposta a carico del medesimo o, in subordine, la sua modifica con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, in relazione al delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione dell'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in relazione alla contestazione della recidiva specifica, ritenuta ostativa alla concessione di una misura cautelare diversa dalla custodia in carcere. Più nel dettaglio, il ricorrente sarebbe gravato da un unico precedente risalente al 2016, oggetto di pronuncia da parte del Tribunale di Fermo, con l'applicazione della pena su concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen., il quale comunque non sarebbe valutabile ai fini della scelta della misura, poiché il decorso del quinquennio dal passaggio in giudicato di tale pronuncia ne avrebbe comportato l'estinzione, estesa ai connessi effetti penali, ivi compresa la rilevanza dell'illecito ai fini della contestazione della recidiva. Conseguentemente, sarebbe viziata la motivazione ove, in sede di valutazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, farebbe generico riferimento a tele precedente e alla gravità del fatto, tralasciando ogni altra circostanza. 2.2. Con una seconda doglianza, si censurano la violazione degli artt. 272, 273 e 274 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza in concreto delle esigenze cautelari. Già con la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere o, in subordine, di sua sostituzione con la misura, meno afflittiva, degli arresti domiciliari, si sarebbe evidenziato come fosse impossibile che gli indagati fossero tornati nel pomeriggio del 24 maggio 2022 presso il vivaio per caricare le piante, posto che ben quattro persone si trovavano a bordo della [OSCURATO:PERSONA] nella loro disponibilità, aggiungendo: che il furgone parcheggiato nel piazzale era risultato a loro estraneo, come accertato anche dai carabinieri; che il nastro trovato all'interno del borsone sequestrato era diverso da quello utilizzato per confezionare i panetti rinvenuti all'interno dei vasi già posti sottovuoto con nastro adesivo bianco; che le attività di preparazione dei panetti e di posizionamento all'interno dei vasi con uno spago bianco - vasi che si sono rivelati non essere quelli acquistati - avrebbero richiesto molto tempo di cui l'indagato non disponeva; che il sequestro dei vasi, dello spago e delle stesse piante avrebbe potuto evidenziare la presenza di prove inequivocabili a carico dei reali responsabili, atteso che la sussistenza di eventuali impronte digitali avrebbe dimostrato l'estraneità del ricorrente ai fatti. Non si sarebbe valutato il fatto che gli indagati erano arrivati in Italia in aereo e, quindi, non avrebbero potuto avere con loro il rilevante quantitativo di stupefacente, avrebbero girato in automobile, pernottando in hotel e visitando altri vivai, dove avrebbero acquistato altre piante e, soprattutto, che non sarebbero stati visti entrare nel vivaio con borsoni o contenitori analoghi; nessun riscontro, nemmeno indiziario, sarebbe stato rilevato quanto ai presunti contatti con persone in Italia, come emergerebbe dal cellulare sequestrato e sottoposto ad esame da parte del perito, ove non sarebbe stato rinvenuto alcun utile elemento; mancherebbe, inoltre, la prova dell'esistenza di una rilevante somma di denaro da consegnare in anticipo al venditore. Secondo la difesa, sarebbe bastato che i carabinieri avessero atteso effettivamente l'eventuale incaricato del ritiro e del trasporto delle piante, per individuare sia il trasportatore che il vero autore del fatto illecito, poiché non sarebbe ipotizzabile che una piccola autovettura con a bordo quattro persone fosse utilizzata per ritirare lo stupefacente occultato all'interno dei vasi con le piante; per converso, il nastro adesivo di colore blu per la segnatura delle piante non avrebbe potuto essere utilizzato per i panetti poiché gli stessi erano già preconfezionati sottovuoto con nastro adesivo bianco; infine, i soggetti sentiti a sommarie informazioni non avrebbero in alcun modo riferito di aver visto gli indagati compiere operazioni di travaso e, soprattutto, di apposizione dello spago bianco nei vasi: [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato solo di aver visto uscire dal bagno [OSCURATO:PERSONA] con un vaso in mano — vaso peraltro diverso da quelli acquistati per le piante scelte degli indagati, pur non confrontabile con essi per mancato sequestro — i signori Brutti, padre e figlio, avrebbero riferito delle visite degli indagati e di aver accompagnato costoro al negozio vicino per l'acquisto di vasi nuovi, ma nessuno di loro avrebbe detto di aver visto direttamente gli indagati compiere operazioni di travaso, visto che entrambi avevano riportato ciò che avevano appreso da [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con un terzo motivo di ricorso, si censura la violazione degli artt. 275, commi 3 e 3-bis, e 275-bis cod. proc. pen., oltre al vizio di motivazione circa la scelta della misura cautelare. Il Tribunale non avrebbe tenuto adeguatamente in considerazione la circostanza che l'indagato è incensurato, ma avrebbe fatto solo generico riferimento alla caratura criminale del medesimo. Inoltre, non sarebbero stati illustrati gli elementi sulla base dei quali si è ritenuto che le altre misure meno afflittive, anche se applicate cumulativamente, non sarebbero idonee a fronteggiare l'esigenza cautelare ritenuta sussistente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso — con cui si lamentano la violazione dell'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione in relazione alla contestazione della recidiva specifica ritenuta ostativa alla concessione di una misura cautelare diversa dalla custodia in carcere - è inammissibile. In punto di diritto, deve premettersi che, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (ex plurimis, Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, Rv. 265569). In altri termini, nell'appello cautelare, per la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall'impugnante, ma anche dal decisum del provvedimento gravato, sicché con l'appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di primo grado, né al giudice ad quem è attribuito il potere di estendere d'ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame dal giudice a quo (ex multís, Sez. 3, n. 58451 del 13/11/2018, Rv. 275566; Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015, Rv. 264818). Inoltre, in sede di ricorso per cassazione non sono proponibili questioni mai sollevate prima, salvo che riguardino argomenti nuovi, enunciati a sorpresa dal giudice dell'impugnazione di merito in funzione risolutiva, allorché, per l'assoluta imprevedibilità della loro rilevanza, siano da qualificarsi come questioni "che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello", come tali decidibili dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. Ciò implica che, nel caso di specie, la doglianza relativa alla presunta violazione di legge in conseguenza della denunciata mancata nomina di un interprete qualificato che assistesse il ricorrente durante tutto lo svolgimento del procedimento penale è inammissibile, posto che il mezzo di impugnazione mediante il quale far valere tale censura sarebbe stata l'istanza di riesame, ove non si configurano gli stessi limiti tipici dell'appello, la cui natura devolutiva circoscrive la cognizione del giudice entro il confine segnato non solo dai motivi dedotti dall'impugnante ma anche dal decisum del provvedimento gravato; sicché con esso non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza 'in sottoposta al giudice di primo grado. Ciò premesso, va osservato che la ratio decídendí seguita tanto dal Gip quanto dal Tribunale di Ancona in appello non è quella riportata dalla difesa: non viene assolutamente menzionata la recidiva specifica, richiamata dal ricorrente e identificabile, seguendo la sua ricostruzione, nel precedente risalente al 2016, quanto piuttosto il pericolo di reiterazione del reato, concetto diverso e non assimilabile al primo. Più nel dettaglio, con riferimento alla sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., si è osservato, correttamente, come la quantità dello stupefacente rinvenuto, in uno con la tipologia dello stesso, abbia indotto a conclusioni inevitabili: gli indagati erano stabilmente inseriti nel tessuto del traffico di droga con fonti di approvvigionamento importanti, in grado di procurarne quantitativi ingenti. Parimenti, emerge che gli stessi avessero la disponibilità economica per poter acquistare la partita di stupefacente rinvenuta, ovvero che fossero persone di fiducia di soggetti dotati della forza economica per pagare detta partita, di rilevante valore. 1.2. La seconda censura - con cui si deducono la violazione degli artt. 272, 273 e 274 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza in concreto delle esigenze cautelari - è inammissibile. Nell'articolare il motivo di ricorso la difesa contesta, di fatto, la configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza; doglianza inammissibile in sede di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa all'esito dell'appello cautelare avente ad oggetto il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere o, in subordine, di sua modifica con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. Valgono sul punto le considerazioni già svolte sub. 1.1., da intendersi come richiamate. Ciò posto, a fronte di una motivazione assolutamente coerente e logicamente strutturata redatta dal Tribunale, la difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, quest'ultima, ma si limita a formulare asserzioni del tutto sganciate dagli atti di causa. La motivazione dell'ordinanza impugnata risulta, in ogni caso, pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove ha ricostruito l'ipotesi accusatoria sulla base degli elementi progressivamente raccolti, a partire dalle dichiarazioni rilasciate dal dipendente del vivaio [OSCURATO:PERSONA] il quale, trovandosi sul posto di lavoro sorprendeva gli indagati - riconosciuti per averli visti nei giorni precedenti scegliere alcune piante da acquistare, nonché dalla loro auto - in prossimità del bagno, assistendo all'ingresso al suo interno da parte di uno di loro, il quale ne usciva con una pianta rinvasata, come molte altre, in un vaso eccessivamente grande; essendosi recato in bagno dopo che i due indagati erano andati via, constatava la presenza di terriccio sparso in vari punti come se qualcuno avesse tentato di ripulirlo, riferendo LI successivamente l'accaduto alla moglie del Brutti affinché pulisse il bagno, e, in seguito, anche al figlio [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di avere visto direttamente sia il bagno sporco di terriccio sia le piante a lui indicate dal [OSCURATO:PERSONA], segnalate mediante lo spago conficcato nel terriccio; piante il cui anomalo travaso veniva esaminato più da vicino dallo stesso, in modo da consentirgli di rinvenire i panetti di cocaina di cui all'imputazione. Nella stessa sede è stato specificato che l'indagato più esile, conoscente del padre, gli aveva riferito che il camion per il trasporto della merce sarebbe arrivato in tarda serata. Secondo la progressione dei fatti, la segnalazione ai carabinieri veniva effettuata intorno alle ore 17:25; seguiva quindi l'intervento presso il vivaio quando sul posto faceva ritorno la [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di questi gravi indizi il collegio ha correttamente ritenuto irrilevanti gli elementi circostanziali addotti dalla difesa, come nel caso del furgone parcheggiato nel piazzale antistante il vivaio, poi rivelatosi estraneo ai fatti, giunto sul posto per caricare altre piante destinate all'esportazione in Albania. Infatti, per quanto riguarda il trasporto era stato lo stesso indagato a riferire che questo sarebbe stato effettuato da un camion che sarebbe arrivato in tarda sera, sicché correttamente si è ritenuta irrilevante la circostanza che le piante non potessero essere fisicamente trasportate nell'automobile fermata dai militari già occupata da quattro persone. Analogamente, non rileva la circostanza che i vasi utilizzati per il rinvaso non fossero quelli acquistati la mattina precedente in compagnia del figlio del proprietario del vivaio, [OSCURATO:PERSONA], dietro apposita richiesta degli indagati, né che lo scotch rinvenuto nel borsone non sia stato utilizzato; né appare dirimente che non sia stato disposto il sequestro delle piante e dei vasi in modo da poter procedere al rilievo delle impronte digitali, ritenendo gli elementi raccolti sufficienti ai fini dell'affermazione della presenza di gravi indizi di colpevolezza. Ancora, logicamente coerente è l'affermazione secondo cui non rileva che gli indagati prevedessero di viaggiare in aereo al ritorno, in quanto, dalle conoscenze acquisite nel corso delle indagini, è emerso come gli stessi avessero incaricato soggetti terzi per il trasporto; infine, proprio la circostanza che gli indagati avessero effettuato una serie di tappe in Italia, unitamente al loro radicamento nel territorio nazionale, rende irrilevante il fatto che non vi siano prove dei precedenti contatti degli indagati con fonti di approvvigionamento. Con specifico riferimento, invece, alla sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., si è osservato, correttamente, come la quantità di stupefacente rinvenuto, in uno con la tipologia dello stesso, abbia indotto a conclusioni del tutto logiche; gli indagati erano stabilmente inseriti nel tessuto del traffico di droga con fonti di approvvigionamento importanti, in grado di procurarne quantitativi ingenti. Parimenti, emerge che gli stessi avessero la disponibilità economica per poter acquistare la partita di stupefacente rinvenuta, ovvero che fossero persone di fiducia di soggetti dotati della forza economica per pagare detta partita, di rilevante valore. 1.3. Il terzo motivo di ricorso - con cui si censura la violazione degli artt. 275, commi 3 e 3-bis, e 275-bis cod. proc. pen. oltre al vizio di motivazione circa l'inadeguatezza di misure alternative alla custodia cautelare in carcere - è parimenti inammissibile. A fronte di una doglianza assolutamente generica, correttamente il Tribunale precisa che l'esigenza cautelare in questione, identificabile nel pericolo di reiterazione del reato, debba essere desunta dalla gravità del fatto che ha determinato l'impossibilità di fronteggiare la stessa con una misura diversa dalla custodia in carcere, necessaria tanto per rimuovere i soggetti dal contesto criminale entro il quale operano, nel tentativo di allentare i legami malavitosi inevitabilmente forti ed economicamente saldi con fornitori, acquirenti e altri soggetti coinvolti in un'attività che necessita, per imponenza, di un'organizzazione strutturata, tanto in ragione della necessità che l'indagato non abbia contatti con gli ambienti entro i quali è inserito, quanto dalla caratura criminale del medesimo, tale da rendere inadeguata qualsiasi misura gradata. 2. Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process