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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22746/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E CON:[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 4 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Taranto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina e lesioni personali in concorso, ma riduceva le pene loro inflitte in ragione della esclusione della circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa da più persone riunite.

Rilevato, quanto all'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], che il ricorso è inammissibile in quanto - a fronte di una sentenza che ha ampiamente individuato in modo chiaro e logico molteplici elementi da cui desumere la colpevolezza del prevenuto, partecipe fin dall'inizio dell'accordo criminoso con il figlio (pagg. 7-8) - per un verso non si confronta con le argomentazioni del giudice di appello e per altro verso sollecita a questa Corte una inammissibile rivalutazione delle risultanze probatorie; osservato che anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando manifestamente infondato il motivo sul concorso anomalo, escluso dalla Corte territoriale (pag. 8) con motivazione immune dai vizi (peraltro cumulativamente e quindi inammissibilmente) denunciati, aderente al principio consolidato nella giurisprudenza, secondo il quale la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen. e non quello anomalo, se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, costituendo in particolare sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della vittima o di un terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia (Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019, Rhimi, Rv. 276734; Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, lamarishvili, Rv. 274467; Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Lia, Rv. 265479; Sez. 5, n. 44359 del 18/03/2015, Sisti, Rv. 265728; Sez. 2, n. 49486 del 14/11/2014, Cancelli, Rv. 261003); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E CON:[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 4 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Taranto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina e lesioni personali in concorso, ma riduceva le pene loro inflitte in ragione della esclusione della circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa da più persone riunite. Rilevato, quanto all'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], che il ricorso è inammissibile in quanto - a fronte di una sentenza che ha ampiamente individuato in modo chiaro e logico molteplici elementi da cui desumere la colpevolezza del prevenuto, partecipe fin dall'inizio dell'accordo criminoso con il figlio (pagg. 7-8) - per un verso non si confronta con le argomentazioni del giudice di appello e per altro verso sollecita a questa Corte una inammissibile rivalutazione delle risultanze probatorie; osservato che anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando manifestamente infondato il motivo sul concorso anomalo, escluso dalla Corte territoriale (pag. 8) con motivazione immune dai vizi (peraltro cumulativamente e quindi inammissibilmente) denunciati, aderente al principio consolidato nella giurisprudenza, secondo il quale la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen. e non quello anomalo, se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, costituendo in particolare sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della vittima o di un terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia (Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019, Rhimi, Rv. 276734; Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, lamarishvili, Rv. 274467; Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Lia, Rv. 265479; Sez. 5, n. 44359 del 18/03/2015, Sisti, Rv. 265728; Sez. 2, n. 49486 del 14/11/2014, Cancelli, Rv. 261003); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 22746/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris