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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 14992/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27521-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro A.O.R.N.

A. CARDARELLI; -intimata - avverso la sentenza n. 3201/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/05/2017 R.G.N. 7005/2012; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.27521/2017 Cron.

Rep.

Ud.05/05/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO -che, con sentenza del 25 maggio 2017, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] A. Cardarelli avente ad oggetto il riconoscimento delle differenze economiche maturate per effetto della delibera esecutiva n. 359 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] della USL 40 di Napoli nella quale era confluito all’epoca facendone parte l’AORN A. Cardarelli, delibera che espressamente riconosceva all’istante, ex [OSCURATO:PERSONA] capo servizio con rapporto regolato dal CCNL 8.6.2000 per la dirigenza non medica, una maggiorazione del trattamento economico da applicarsi con attribuzione di un assegno ad personam, con effetto retroattivo a seguito della disposta equiparazione del trattamento economico della figura del [OSCURATO:PERSONA] a quello del Segretario Generale dell’Ente di provenienza, di cui alle pregresse delibere degli OO.RR. di Napoli n. 4/1979 e della USL 40 di Napoli n. 305/1985, i cui effetti erano divenuti definitivamente operativi in forza della sentenza del Consiglio di Stato n. 9/1996; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondate le eccezioni concernenti il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l’intervenuta prescrizione del credito sollevate dall’AORN A. Cardarelli ma, altresì, infondata la pretesa nel merito disponendo la delibera della USL 40 di Napoli n. 359/1997 solo per il periodo precedente all’intervento della contrattazione collettiva e non per l’avvenire cosicché la delibera che attribuiva al Pironti l’assegno ad personam doveva essere letta nel senso della limitazione dell’erogazione del medesimo al periodo 1979/1983 e, comunque per essere l’assegno stesso, stante l’applicabilità all’area dirigenziale dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, soggetto al riassorbimento ivi previsto, quale trattamento privilegiato ed aggiuntivo non finalizzato al rispetto del divieto di reformatio in peius e sottratto perciò alla disciplina di cui all’art. 202 D.P.R. n. 3/1957; -che per la cassazione di tale decisione ricorre il Pironti, affidando l’impugnazione a cinque motivi, in relazione alla quale l’AORN A. Cardarelli, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva; -che in ricorrente ha poi depositato memoria; CONSIDERATO -che, con il primo motivo, il ricorrente, deduce la nullità dell’impugnata sentenza a motivo della nullità della procura alle liti conferita agli avvocati dell’Ente Regione non abilitati al patrocinio a favore degli enti strumentali della Regione o delle società da questa partecipate, ostandovi l’ambito della deroga statale al principio di incompatibilità limitata agli affari legali propri dell’ente pubblico di appartenenza; -che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, prima parte d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale in ordine all’essere, ai sensi della predetta norma, l’assegno ad personam attribuito al ricorrente soggetto al riassorbimento, assumendo che, in base all’ulteriore disposizione recata dalla norma medesima, per cui i trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e mancando nella contrattazione collettiva di riferimento una norma in tal senso, debba escludersi la possibilità di procedere al riassorbimento; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 3, D.P.R. 348/1983, 36 Cost. e 24 d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente lamenta l’erroneità e contraddittorietà della lettura della delibera n. 359/1997 della USL 40 di Napoli accolta dalla Corte territoriale, con specifico riguardo alla determinazione dell’arco temporale di erogazione dell’assegno ad personam con riferimento al D.P.R. 348/1983; - che con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, 36 Cost., 24 d.lgs. n. 165/2001 e 2967 c.c. ribadendo l’erroneità del convincimento della Corte territoriale circa l’essere l’assegno ad personam soggetto al riassorbimento sotto il diverso profilo del suo configurarsi, non come trattamento privilegiato ed aggiuntivo, ma come retribuzione a tutti gli effetti pienamente considerata tra le voci retributive previste dal contratto collettivo e, comunque imputando alla Corte medesima, ove anche il riassorbimento dovesse ritenersi operante, il malgoverno delle regole sull’onere della prova, essendo l’AORN A. Cardarelli gravata della dimostrazione di aver fissato l’an ed il quantum del riassorbimento e la conseguente estinzione del diritto; - che nel quinto motivo il vizio di omessa motivazione è prospettato con riferimento al non aver la Corte territoriale definito la controversia con un provvedimento inammissibilità e/o improcedibilità dell’appello e/o di cessazione della materia del contendere in relazione all’esecuzione della sentenza di primo grado da parte dell’AORN A. Cardarelli con la liquidazione al ricorrente dell’assegno ad personam; - che, il primo motivo risulta infondato alla luce dell’orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 23335/2019) secondo cui la sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2013 - che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la l.r.

Campania n. 1 del 2009, che aveva autorizzato gli enti collegati allaregione ad avvalersi dell'avvocatura della Giunta regionale– non ha determinato l’invalidità ab origine dell'attività processuale posta in essere sulla base di procura alle liti non formalmente revocata, conferita in applicazione della legge regionale su ccessivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, in quanto la pronuncia della Corte costituzionale non ha inciso sullo ius postulandi, per risultare, altrimenti, compresso a posteriori il diritto di difesa esercitato dal difensore della parte, così rappresentata, per contrastare il diritto di azione esercitato dall’attore pur non essendo stato tale specifico rapporto toccato dalla pronuncia di incostituzionalità che ha riguardato il solo aspetto, formale, della mancanza di una norma primaria che consentisse alla regione di legiferare autonomamente in tale materia incidente sulla professione legale di avvocato; -che, di contro, inammissibili devono ritenersi il secondo, il terzo ed il quarto motivo i quali, essendo tutti unitariamente diretti a censurare il merito della decisione della Corte territoriale, possono essere qui trattati congiuntamente e ciò in quanto non oppongono adeguate repliche alle argomentazioni su cui la Corte territoriale fonda la propria decisione, argomentazioni che non ne risultano quindi inficiate, conservando integra la validità dell’iter logico secondo cui si sviluppano, che muove dalla considerazione del configurarsi dell’assegno ad personam quale emolumento tale da costituire sì una voce retributiva suscettibile di porsi quale componente del trattamento economico del dirigente sanitario, ma sicuramente aggiuntivo rispetto al trattamento stipendiale fissato in sede contrattuale ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 165/2001 e non destinato, pertanto, come vorrebbe far intendere qui il ricorrente, ad evitare la reformatio in peius del trattamento economico in godimento, così da ricadere nella sfera di efficacia dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 nella parte richiamata dalla Corte territoriale per cui “le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti collettivi cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del rinnovo contrattuale”, che offre sicuro fondamento alla lettura operata dalla Corte territoriale del passo della delibera n. 359/1997 della USL 40 di Napoli ove si dispone l’attribuzione dell’assegno ad personam “a far tempo dal 1 gennaio 1979 e con i limiti temporali del successivo CNL di cui al DPR 348/83”, primo accordo nazionale del comparto sanitario, cui era rimessa la determinazione del trattamento economico del personale ai sensi dell’art. 47, comma 8, l. n. 833/1978, fondamento di cui dà conto la stessa Corte territoriale con il rilievo per cui a quella stregua si sarebbe dovuto ritenere che, non diversamente da quanto sarebbe stato poi previsto dal d.lgs. n. 165/2001, i trattamenti aggiuntivi avrebbero cessato di avere efficacia con l’intervento della contrattazione collettiva, rilievo dal ricorrente neppure fatto oggetto di censura e che avvalora la conclusione cui perviene la Corte territoriale per la quale per il periodo successivo all’intervento della contrattazione collettiva non vi era più titolo all’erogazione dell’assegno in questione; -che parimenti inammissibile risulta il quinto motivo, non avendo il ricorrente adeguatamente comprovato ed anzi risultando dagli atti espressamente smentito (stante per quanto sopra detto la validità della dichiarazione a riguardo resa dal difensore) il corrispondere la messa in esecuzione della sentenza di prime cure da parte dell’AORN A. Cardarelli all’aver questa prestato acquiescenza alla decisione assunta in quella sede, con conseguente venir meno dell’interesse al pronunciamento della Corte d’Appello, cui soltanto avrebbero potuto seguire gli auspicati pronunciamenti in termini di inammissibilità e/o improcedibilità e/o cessazione della materia del contendere alternativi al sancito rigetto della domanda; - che il ricorso va dunque rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver l’AORN A. Cardarelli svolto alcuna attività difensiva; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore del solo INPS delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27521-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro A.O.R.N. A. CARDARELLI; -intimata - avverso la sentenza n. 3201/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/05/2017 R.G.N. 7005/2012; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.27521/2017 Cron. Rep. Ud.05/05/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO -che, con sentenza del 25 maggio 2017, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] A. Cardarelli avente ad oggetto il riconoscimento delle differenze economiche maturate per effetto della delibera esecutiva n. 359 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] della USL 40 di Napoli nella quale era confluito all’epoca facendone parte l’AORN A. Cardarelli, delibera che espressamente riconosceva all’istante, ex [OSCURATO:PERSONA] capo servizio con rapporto regolato dal CCNL 8.6.2000 per la dirigenza non medica, una maggiorazione del trattamento economico da applicarsi con attribuzione di un assegno ad personam, con effetto retroattivo a seguito della disposta equiparazione del trattamento economico della figura del [OSCURATO:PERSONA] a quello del Segretario Generale dell’Ente di provenienza, di cui alle pregresse delibere degli OO.RR. di Napoli n. 4/1979 e della USL 40 di Napoli n. 305/1985, i cui effetti erano divenuti definitivamente operativi in forza della sentenza del Consiglio di Stato n. 9/1996; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondate le eccezioni concernenti il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l’intervenuta prescrizione del credito sollevate dall’AORN A. Cardarelli ma, altresì, infondata la pretesa nel merito disponendo la delibera della USL 40 di Napoli n. 359/1997 solo per il periodo precedente all’intervento della contrattazione collettiva e non per l’avvenire cosicché la delibera che attribuiva al Pironti l’assegno ad personam doveva essere letta nel senso della limitazione dell’erogazione del medesimo al periodo 1979/1983 e, comunque per essere l’assegno stesso, stante l’applicabilità all’area dirigenziale dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, soggetto al riassorbimento ivi previsto, quale trattamento privilegiato ed aggiuntivo non finalizzato al rispetto del divieto di reformatio in peius e sottratto perciò alla disciplina di cui all’art. 202 D.P.R. n. 3/1957; -che per la cassazione di tale decisione ricorre il Pironti, affidando l’impugnazione a cinque motivi, in relazione alla quale l’AORN A. Cardarelli, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva; -che in ricorrente ha poi depositato memoria; CONSIDERATO -che, con il primo motivo, il ricorrente, deduce la nullità dell’impugnata sentenza a motivo della nullità della procura alle liti conferita agli avvocati dell’Ente Regione non abilitati al patrocinio a favore degli enti strumentali della Regione o delle società da questa partecipate, ostandovi l’ambito della deroga statale al principio di incompatibilità limitata agli affari legali propri dell’ente pubblico di appartenenza; -che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, prima parte d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale in ordine all’essere, ai sensi della predetta norma, l’assegno ad personam attribuito al ricorrente soggetto al riassorbimento, assumendo che, in base all’ulteriore disposizione recata dalla norma medesima, per cui i trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e mancando nella contrattazione collettiva di riferimento una norma in tal senso, debba escludersi la possibilità di procedere al riassorbimento; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 3, D.P.R. 348/1983, 36 Cost. e 24 d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente lamenta l’erroneità e contraddittorietà della lettura della delibera n. 359/1997 della USL 40 di Napoli accolta dalla Corte territoriale, con specifico riguardo alla determinazione dell’arco temporale di erogazione dell’assegno ad personam con riferimento al D.P.R. 348/1983; - che con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, 36 Cost., 24 d.lgs. n. 165/2001 e 2967 c.c. ribadendo l’erroneità del convincimento della Corte territoriale circa l’essere l’assegno ad personam soggetto al riassorbimento sotto il diverso profilo del suo configurarsi, non come trattamento privilegiato ed aggiuntivo, ma come retribuzione a tutti gli effetti pienamente considerata tra le voci retributive previste dal contratto collettivo e, comunque imputando alla Corte medesima, ove anche il riassorbimento dovesse ritenersi operante, il malgoverno delle regole sull’onere della prova, essendo l’AORN A. Cardarelli gravata della dimostrazione di aver fissato l’an ed il quantum del riassorbimento e la conseguente estinzione del diritto; - che nel quinto motivo il vizio di omessa motivazione è prospettato con riferimento al non aver la Corte territoriale definito la controversia con un provvedimento inammissibilità e/o improcedibilità dell’appello e/o di cessazione della materia del contendere in relazione all’esecuzione della sentenza di primo grado da parte dell’AORN A. Cardarelli con la liquidazione al ricorrente dell’assegno ad personam; - che, il primo motivo risulta infondato alla luce dell’orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 23335/2019) secondo cui la sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2013 - che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la l.r. Campania n. 1 del 2009, che aveva autorizzato gli enti collegati allaregione ad avvalersi dell'avvocatura della Giunta regionale– non ha determinato l’invalidità ab origine dell'attività processuale posta in essere sulla base di procura alle liti non formalmente revocata, conferita in applicazione della legge regionale su ccessivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, in quanto la pronuncia della Corte costituzionale non ha inciso sullo ius postulandi, per risultare, altrimenti, compresso a posteriori il diritto di difesa esercitato dal difensore della parte, così rappresentata, per contrastare il diritto di azione esercitato dall’attore pur non essendo stato tale specifico rapporto toccato dalla pronuncia di incostituzionalità che ha riguardato il solo aspetto, formale, della mancanza di una norma primaria che consentisse alla regione di legiferare autonomamente in tale materia incidente sulla professione legale di avvocato; -che, di contro, inammissibili devono ritenersi il secondo, il terzo ed il quarto motivo i quali, essendo tutti unitariamente diretti a censurare il merito della decisione della Corte territoriale, possono essere qui trattati congiuntamente e ciò in quanto non oppongono adeguate repliche alle argomentazioni su cui la Corte territoriale fonda la propria decisione, argomentazioni che non ne risultano quindi inficiate, conservando integra la validità dell’iter logico secondo cui si sviluppano, che muove dalla considerazione del configurarsi dell’assegno ad personam quale emolumento tale da costituire sì una voce retributiva suscettibile di porsi quale componente del trattamento economico del dirigente sanitario, ma sicuramente aggiuntivo rispetto al trattamento stipendiale fissato in sede contrattuale ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 165/2001 e non destinato, pertanto, come vorrebbe far intendere qui il ricorrente, ad evitare la reformatio in peius del trattamento economico in godimento, così da ricadere nella sfera di efficacia dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 nella parte richiamata dalla Corte territoriale per cui “le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti collettivi cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del rinnovo contrattuale”, che offre sicuro fondamento alla lettura operata dalla Corte territoriale del passo della delibera n. 359/1997 della USL 40 di Napoli ove si dispone l’attribuzione dell’assegno ad personam “a far tempo dal 1 gennaio 1979 e con i limiti temporali del successivo CNL di cui al DPR 348/83”, primo accordo nazionale del comparto sanitario, cui era rimessa la determinazione del trattamento economico del personale ai sensi dell’art. 47, comma 8, l. n. 833/1978, fondamento di cui dà conto la stessa Corte territoriale con il rilievo per cui a quella stregua si sarebbe dovuto ritenere che, non diversamente da quanto sarebbe stato poi previsto dal d.lgs. n. 165/2001, i trattamenti aggiuntivi avrebbero cessato di avere efficacia con l’intervento della contrattazione collettiva, rilievo dal ricorrente neppure fatto oggetto di censura e che avvalora la conclusione cui perviene la Corte territoriale per la quale per il periodo successivo all’intervento della contrattazione collettiva non vi era più titolo all’erogazione dell’assegno in questione; -che parimenti inammissibile risulta il quinto motivo, non avendo il ricorrente adeguatamente comprovato ed anzi risultando dagli atti espressamente smentito (stante per quanto sopra detto la validità della dichiarazione a riguardo resa dal difensore) il corrispondere la messa in esecuzione della sentenza di prime cure da parte dell’AORN A. Cardarelli all’aver questa prestato acquiescenza alla decisione assunta in quella sede, con conseguente venir meno dell’interesse al pronunciamento della Corte d’Appello, cui soltanto avrebbero potuto seguire gli auspicati pronunciamenti in termini di inammissibilità e/o improcedibilità e/o cessazione della materia del contendere alternativi al sancito rigetto della domanda; - che il ricorso va dunque rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver l’AORN A. Cardarelli svolto alcuna attività difensiva; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore del solo INPS delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorre
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