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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01731/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29249-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 394/22/021 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 15/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso contro il comune di Bibbona avverso due avvisi di accertamento relativi agli anni 2009 e 2010 per IMU; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva l'appello affermando che le aree in questione andavano considerate di fatto inedificabili; su ricorso del comune di Bibbona la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19071 del 2019 ne accoglieva il ricorso cassando con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] affermando che l'edificabilità dell'area va desunta dal piano regolatore generale approvato dal Comune indipendentemente dall'approvazione dello stesso dalla Regione e dall'adozione di piani attuativi e che il rischio idrogeologico e gli oneri di demolizione avrebbero, al più, giustificato una diminuzione del valore dell'area, ma non una equiparazione del valore dei terreni a quello dei terreni agricoli.

A seguito di riassunzione su iniziativa della parte contribuente la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello di quest'ultima affermando che va riconosciuta la natura edificabile dell'area in questione e che nei precedenti gradi di merito non è mai stata richiesta da parte del Ric. 2021 n. 29249 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -2- contribuente una diversa valorizzazione delle superfici di relativa proprietà a causa dell'esistenza del rischio idrogeologico gravante sulle stesse, avendo la società contribuente evocato tale circostanza nei precedenti gradi sempre e solo per suffragare la propria tesi secondo cui tale rischio idrogeologico avrebbe imposto di ritenere le aree in questioni come inedificabili a fini ICI; afferma inoltre la sentenza impugnata che è inammissibile la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio per tenere conto del rischio idrogeologico e dei costi di demolizione per poter disporre di una nuova cubatura edificabile, perché il giudizio di riassunzione è un giudizio ad istruttoria chiusa.

La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre il comune di Bibbona si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamentava la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in quanto la pronuncia impugnata non avrebbe compreso il thema decidendum e avrebbe quindi erroneamente ritenuto che l'oggetto del contendere fosse semplicemente la natura edificabile o meno dei terreni, non valutandosi in concreto la sussistenza del vincolo idrogeologico e dei costi di demolizione dell'area.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte, infatti: la vincolatività del principio di diritto enunciato in sede rescindente - sia per il giudice del rinvio sia per la Corte di cassazione nuovamente investita del ricorso avverso la Ric. 2021 n. 29249 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -3- sentenza pronunziata in sede di rinvio - presuppone l'omogeneità delle situazioni devolute al giudizio di legittimità e non opera con riguardo a un "thema decidendum" non affrontato in occasione del primo giudizio rescindente o quando sopravvenga un fatto, estintivo o modificativo del diritto fatto valere, afferente a un profilo non affrontato in precedenza dai giudici di merito ed esulante dal "decisum" del giudizio rescindente (nella specie, è stato ritenuto che il giudice del merito - cui la causa era stata rimessa perché si attenesse al principio di diritto della irrilevanza, ai fini dell'esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita immobiliare, della sottoscrizione di entrambi i coniugi in regime di comunione legale dei beni e del rimedio ex art. 184 c.c. concesso al coniuge che non aveva espresso il consenso - correttamente si fosse pronunciato sulla data di decorrenza del termine quinquennale per l'esercizio di quest'ultima azione, valutando le relative prove: Cass. n. 26521 del 2018); in ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario e del rispetto dei principi della ragionevole durata del giusto processo (artt. 111 Cost., 47 CDFU e 6 CEDU), il giudice, adito in una causa di opposizione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario. (Fattispecie avente ad oggetto anche riprese per tributi armonizzati: Cass.n. 39660 del 2021).

Ric. 2021 n. 29249 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -4- La sentenza impugnata non si è adeguata al suddetto principio laddove ha ritenuto che l'incidenza del rischio idrogeologico e degli oneri di demolizione esulerebbero dal thema decídendum perché sarebbero stati addotti dal contribuente solo al fine di escludere l'edificabilità dell'area ma per un verso tale interpretazione è eccessivamente formalistica non tenendo conto che la causa petendi e il petítum sostanziale in virtù dei quali tali circostanze sono state addotte sono rimaste immutate fin dall'inizio del procedimento perché la doglianza della parte contribuente è sempre consistita nel ritenere eccessiva la base imponibile considerata dal comune di Bibbona in relazione alle suddette circostanze e dall'altro lato che la stessa Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19071 del 2019, ha osservato che il rischio idrogeologico e gli oneri di demolizione ben avrebbero potuto giustificare una diminuzione del valore dell'area (e il giudice di merito ha il potere-dovere di ridurre e ricondurre la pretesa dell'amministrazione finanziaria nella misura corretta) e d'altra parte la vincolatività del principio di diritto enunciato in sede rescindente - sia per il giudice del rinvio sia per la Corte di cassazione nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata in sede di rinvio - non opera con riguardo al thema decídendum quando sopravvenga un fatto modificativo del diritto fatto valere, afferente a un profilo non affrontato in precedenza dai giudici di merito ed esulante dal decisum del giudizio rescindente, nella specie la circostanza che i terreni in questioni dovessero pacificamente, ai fini impositivi del comune di Bibbona, considerarsi edificabili.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Ric. 2021 n. 29249 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -5- secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29249-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 394/22/021 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 15/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso contro il comune di Bibbona avverso due avvisi di accertamento relativi agli anni 2009 e 2010 per IMU; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva l'appello affermando che le aree in questione andavano considerate di fatto inedificabili; su ricorso del comune di Bibbona la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19071 del 2019 ne accoglieva il ricorso cassando con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] affermando che l'edificabilità dell'area va desunta dal piano regolatore generale approvato dal Comune indipendentemente dall'approvazione dello stesso dalla Regione e dall'adozione di piani attuativi e che il rischio idrogeologico e gli oneri di demolizione avrebbero, al più, giustificato una diminuzione del valore dell'area, ma non una equiparazione del valore dei terreni a quello dei terreni agricoli. A seguito di riassunzione su iniziativa della parte contribuente la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello di quest'ultima affermando che va riconosciuta la natura edificabile dell'area in questione e che nei precedenti gradi di merito non è mai stata richiesta da parte del Ric. 2021 n. 29249 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- contribuente una diversa valorizzazione delle superfici di relativa proprietà a causa dell'esistenza del rischio idrogeologico gravante sulle stesse, avendo la società contribuente evocato tale circostanza nei precedenti gradi sempre e solo per suffragare la propria tesi secondo cui tale rischio idrogeologico avrebbe imposto di ritenere le aree in questioni come inedificabili a fini ICI; afferma inoltre la sentenza impugnata che è inammissibile la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio per tenere conto del rischio idrogeologico e dei costi di demolizione per poter disporre di una nuova cubatura edificabile, perché il giudizio di riassunzione è un giudizio ad istruttoria chiusa. La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre il comune di Bibbona si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamentava la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in quanto la pronuncia impugnata non avrebbe compreso il thema decidendum e avrebbe quindi erroneamente ritenuto che l'oggetto del contendere fosse semplicemente la natura edificabile o meno dei terreni, non valutandosi in concreto la sussistenza del vincolo idrogeologico e dei costi di demolizione dell'area. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: la vincolatività del principio di diritto enunciato in sede rescindente - sia per il giudice del rinvio sia per la Corte di cassazione nuovamente investita del ricorso avverso la Ric. 2021 n. 29249 sez. MT - ud. 22-11-2022 -3- sentenza pronunziata in sede di rinvio - presuppone l'omogeneità delle situazioni devolute al giudizio di legittimità e non opera con riguardo a un "thema decidendum" non affrontato in occasione del primo giudizio rescindente o quando sopravvenga un fatto, estintivo o modificativo del diritto fatto valere, afferente a un profilo non affrontato in precedenza dai giudici di merito ed esulante dal "decisum" del giudizio rescindente (nella specie, è stato ritenuto che il giudice del merito - cui la causa era stata rimessa perché si attenesse al principio di diritto della irrilevanza, ai fini dell'esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita immobiliare, della sottoscrizione di entrambi i coniugi in regime di comunione legale dei beni e del rimedio ex art. 184 c.c. concesso al coniuge che non aveva espresso il consenso - correttamente si fosse pronunciato sulla data di decorrenza del termine quinquennale per l'esercizio di quest'ultima azione, valutando le relative prove: Cass. n. 26521 del 2018); in ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario e del rispetto dei principi della ragionevole durata del giusto processo (artt. 111 Cost., 47 CDFU e 6 CEDU), il giudice, adito in una causa di opposizione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario. (Fattispecie avente ad oggetto anche riprese per tributi armonizzati: Cass.n. 39660 del 2021). Ric. 2021 n. 29249 sez. MT - ud. 22-11-2022 -4- La sentenza impugnata non si è adeguata al suddetto principio laddove ha ritenuto che l'incidenza del rischio idrogeologico e degli oneri di demolizione esulerebbero dal thema decídendum perché sarebbero stati addotti dal contribuente solo al fine di escludere l'edificabilità dell'area ma per un verso tale interpretazione è eccessivamente formalistica non tenendo conto che la causa petendi e il petítum sostanziale in virtù dei quali tali circostanze sono state addotte sono rimaste immutate fin dall'inizio del procedimento perché la doglianza della parte contribuente è sempre consistita nel ritenere eccessiva la base imponibile considerata dal comune di Bibbona in relazione alle suddette circostanze e dall'altro lato che la stessa Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19071 del 2019, ha osservato che il rischio idrogeologico e gli oneri di demolizione ben avrebbero potuto giustificare una diminuzione del valore dell'area (e il giudice di merito ha il potere-dovere di ridurre e ricondurre la pretesa dell'amministrazione finanziaria nella misura corretta) e d'altra parte la vincolatività del principio di diritto enunciato in sede rescindente - sia per il giudice del rinvio sia per la Corte di cassazione nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata in sede di rinvio - non opera con riguardo al thema decídendum quando sopravvenga un fatto modificativo del diritto fatto valere, afferente a un profilo non affrontato in precedenza dai giudici di merito ed esulante dal decisum del giudizio rescindente, nella specie la circostanza che i terreni in questioni dovessero pacificamente, ai fini impositivi del comune di Bibbona, considerarsi edificabili. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Ric. 2021 n. 29249 sez. MT - ud. 22-11-2022 -5- secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado de
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