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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17254/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

25 del Tribunale di Napoli, in sede di riesame;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 9 dicembre 2025, il Tribunale di Napoli, quale giudicedel riesame, ha confermato l’ordinanza emessa in data 17 novembre 2025applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di VaianoPaolino, adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli edeseguita il 17 novembre 2025.

La motivazione del provvedimento del riesame èstata depositata il 12 gennaio 2026.All’indagato è contestato, al capo 1), il delitto di cui all’art. 416-bis, commi1, 2, 3 e 8, cod. pen., con l’aggravante di cui al comma 6, per avere partecipato,con altri, all’associazione di tipo camorristico denominata clan [OSCURATO:PERSONA], operante inNola e nei comuni limitrofi, promossa e diretta da [OSCURATO:PERSONA] cl. ’81 e RussoAntonio cl. ’79 ed organizzata, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In tale compagine, secondo l’ipotesi cautelare recepita dal Tribunale del riesame,Vaiano apparteneva all’area facente capo a [OSCURATO:PERSONA], ne svolgeva funzionidi guardaspalle, partecipava alle riunioni degli affiliati ed era stabilmente inseritonelle dinamiche interne del sodalizio.Gli sono inoltre contestati i capi 11) e 12).

Più precisamente, al capo 11) glisi addebita la partecipazione all’associazione per delinquere finalizzata all’esercizioabusivo delle attività di gioco e scommesse, aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1cod. pen.; al capo 12) la costituzione e gestione, in assenza di concessione,autorizzazione o licenza, di piattaforme virtuali e relative agenzie di raccolta dellescommesse, tra cui l’agenzia PJ Nola, che diffondeva e utilizzava piattaforme nonriconosciute AAMS.Nel ricostruire la posizione del Vaiano con riguardo al capo 1), il Tribunaledel riesame ha valorizzato, in sintesi, una serie di elementi convergenti: i contattitelefonici con esponenti del clan; il riferimento, contenuto in una conversazionedel 1° ottobre 2023, a “[OSCURATO:PERSONA], quello grosso grosso”, indicato da StefanileGiuseppe tra i soggetti che si riunivano con frequenza presso il bar Gioya; ladescrizione, contenuta nelle intercettazioni a bordo dell’auto di [OSCURATO:PERSONA] 6 novembre 2023, della corporatura particolarmente robusta del soggetto edella sua abitazione in via [OSCURATO:PERSONA] n. 26 in Nola; l’osservazione,mediante videosorveglianza, dei ripetuti incontri dell’indagato con GallucciAntonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli Zoppinopresso il bar Gioya e la barberia Euphoria nelle date del 22, 24 e 25 novembre2023, del 6 e 22 dicembre 2023 e dell’8 marzo 2024.Il Tribunale ha, altresì, richiamato le intercettazioni relative ai capi 11) e 12),ritenendole ulteriormente significative anche ai fini del capo associativo di stampomafioso.

In tale prospettiva, è stata posta in evidenza, da un lato, l’ambientale n.197 dell’8 novembre 2023, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA],indicava “[OSCURATO:PERSONA]” come “il guardia spalla di questo Tonino”, cioè di GallucciAntonio; dall’altro, il ruolo del Vaiano quale uno dei quattro soci operantinell’agenzia PJ Nola, nonché quale referente per le “imbasciate” e le interlocuzioniconnesse ai debiti maturati nell’ambito del settore delle scommesse clandestine.Sempre secondo l’ordinanza impugnata, ulteriore rilievo assumevano, ai finidell’inserimento stabile dell’indagato nel sodalizio, le conversazioni del 6 dicembre2023 presso il bar Gioya, nelle quali, alla presenza del Vaiano, venivano affrontatitemi inerenti alla contrapposizione tra gruppi interni al clan e al tentativo diricondurli ad unità, nonché l’ambientale del 22 dicembre 2023, nella quale Zoppinouomo della squadra di [OSCURATO:PERSONA].In sede di riesame, la difesa limitava espressamente il gravame, quanto allagravità indiziaria, al solo capo 1).

Il Tribunale rigettava l’istanza, osservandoaltresì che le contestazioni relative ai capi 11) e 12) non erano statespecificamente devolute, sicché esse potevano essere considerate, nei limiti dellarilevanza corroborativa loro attribuita, anche ai fini della valutazione dellapartecipazione del Vaiano al clan [OSCURATO:PERSONA].Dopo il deposito della motivazione, in data 20 gennaio 2026 venivadepositata un’ulteriore ordinanza di identico contenuto, recante la sottoscrizionedel presidente del collegio; il 21 gennaio 2026 veniva quindi trasmessa al difensorecopia del provvedimento, con annotazione a margine relativa al preteso erroremateriale della precedente sottoscrizione, e il successivo 22 gennaio 2026 venivanotificato l’avviso formale di deposito.2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ildifensore dell’indagato, articolando tre motivi di ricorso.2.1.

Con il primo motivo si deduce nullità dell’ordinanza per violazione degliartt. 546, commi 2 e 3, e 178 cod. proc. pen.La difesa lamenta la discrasia tra la composizione del collegio indicatanell’intestazione del provvedimento – [OSCURATO:PERSONA], giudiciAlfonso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – e le sottoscrizioni apposte in calce,sostenendo che sotto la dicitura “Il Presidente” comparirebbe la firma di unmagistrato diverso da quello indicato in epigrafe e, comunque, non riconducibilecon certezza al Presidente del collegio, mentre l’annotazione manoscrittasuccessiva non sarebbe idonea a sanare il vizio, non potendosi far ricorso, secondola prospettazione difensiva, al procedimento di correzione dell’errore materiale peremendare un difetto di sottoscrizione del provvedimento giurisdizionale.2.2.

Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione agliartt. 292 e 309 cod. proc. pen.Secondo il ricorrente, il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a riprodurrele valutazioni del primo giudice senza procedere ad un’autonoma verifica criticadegli elementi a carico del Vaiano.

In particolare, la difesa censura l’affermazionesecondo cui l’indagato sarebbe “perfettamente inserito nel clan [OSCURATO:PERSONA] econsapevole di prestare per tale via un contributo causale finalisticamenteorientato al rafforzamento del sodalizio”, ritenendola apodittica e non sorretta dauna analisi specifica del contenuto delle intercettazioni e dei servizi di osservazionerichiamati nell’ordinanza impugnata.2.3.

Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alle esigenzecautelari e alla scelta della misura, assumendosi che il Tribunale avrebbe omessodi giustificare in termini di attualità il pericolo di reiterazione, limitandosi arichiamare la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. senzaconfrontarsi con il tempo trascorso dai fatti e senza indicare specifici elementidimostrativi della persistente operatività dell’indagato nel sodalizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è, nel complesso, infondato.2.

Il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse.Secondo il consolidato orientamento di legittimità, la mancanza dellasottoscrizione del presidente nel provvedimento collegiale non determinainesistenza della decisione, ma nullità relativa del provvedimento-documento, cuiconsegue, ove il vizio sia utilmente dedotto, la restituzione degli atti al giudice aquo per la redazione di un nuovo provvedimento ritualmente sottoscritto (Sez.

U,n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, Rv. 254671-01; in applicazione delmedesimo principio, con specifico riguardo all’ordinanza del tribunale quale giudicedel riesame, Sez. 4, n. 33398 del 05/07/2023, dep. 31/07/2023, Rv. 285104-01).Proprio alla luce di tale principio, nella specie difetta l’interesse concreto epreordinata - vale a dire l’esistenza di un provvedimento ritualmente sottoscritto- risulta già conseguito per effetto del successivo deposito, in data 20 gennaio2026, di un’ulteriore ordinanza di identico contenuto, recante la sottoscrizione delpresidente effettivo del collegio.

Secondo il costante insegnamento delle SezioniUnite, infatti, l’interesse ad impugnare, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc.pen., deve essere concreto e attuale, cioè correlato alla possibilità di conseguire,mediante l’impugnazione, un risultato pratico favorevole, non meramente teorico(Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251694-01).Ne consegue che, una volta sopravvenuto il deposito del provvedimentoregolarmente sottoscritto, il ricorrente non può più ritrarre dall’accoglimento delladoglianza alcuna utilità ulteriore.3.

Il secondo motivo – con cui si contesta l’assenza di automa valutazionesulla gravità indiziaria – è infondato e, per taluni profili, del tutto aspecifico erichiedente una valutazione sulle risultanze istruttorie preclusa in questa sede.Per pacifica giurisprudenza, è legittima la motivazione di un provvedimentoper relationem allorché il complessivo quadro argomentativo fornisca unagiustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e con leallegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità (Sez. 2, n. 18404del 05/04/2024, Rv. 286406-02).

In particolare, è stato già affermato che lamancanza di autonoma valutazione del Tribunale in sede di riesame, rispettoall'ordinanza cautelare genetica sottoposta al vaglio, non è sanzionata da nullitàex art. 292, comma 2, cod. proc. pen., che è norma (nella parte in cui prevede lanullità dell'ordinanza cautelare quando manchi l'autonoma valutazione da partedel giudice) rivolta al giudice che ha emesso la misura e tende a garantirel'equidistanza tra l'organo requirente che ha richiesto la misura e l'organogiudicante, evenienza necessaria per controbilanciare il potere attribuito al giudicedi provvedere inaudita altera parte (Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122-01; così pure Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, MorabitoGiorgio, Rv. 276066-01).Naturalmente, è sempre possibile far valere i vizi della motivazione e, amaggior ragione, la motivazione assente o apparente, intendendosi per tale quellaaffetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quandonon del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov,Rv. 239692-01).Tuttavia, nel caso in esame la censura di vizi motivazionali è, comeanticipato, infondata e, anzi, non si confronta puntualmente con i passaggi in cuiil Tribunale ha valorizzato elementi specificamente riferiti alla posizione del Vaiano.Il Tribunale ha ritenuto che Vaiano fosse stabilmente inserito nell’area diGallucci [OSCURATO:PERSONA] sulla base di alcuni dati convergenti: contatti con esponenti delclan, riconoscimento nominativo come “[OSCURATO:PERSONA], quello grosso grosso”, suaidentificazione attraverso la corporatura e l’indirizzo di casa e, soprattutto, ripetutiincontri con vari esponenti del clan, quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli Zoppino presso il bar Gioya e la barberiaEuphoria.

A ciò ha aggiunto l’indicazione proveniente da [OSCURATO:PERSONA], che lo qualificacome “guardia spalla” di [OSCURATO:PERSONA].In chiave ulteriormente corroborativa, il Tribunale ha poi valorizzato il suocoinvolgimento nel settore delle scommesse clandestine, come uno dei referentidell’agenzia PJ Nola e soggetto incaricato anche delle “imbasciate” e delleinterlocuzioni sui debiti; inoltre ha richiamato la sua presenza a conversazioniinterne al clan del 6 dicembre 2023 (sulle contrapposizioni fra gruppi) e del 22dicembre 2023 (in cui si parlava di somme ancora dovute a “[OSCURATO:PERSONA]”, indicatocome uomo della squadra di [OSCURATO:PERSONA]).Trattasi di motivazione certamente esaustiva, con cui parte ricorrente non siconfronta se non per la detta, ed infondata, deduzione di carenza motivazionale.4.

Il terzo motivo – relativo alle esigenze cautelari e alla scelta della misura– è infondato.In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazionead associazioni mafiose "storiche", la presunzione di sussistenza delle esigenzecautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solocon il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attivitàassociativa, mentre il cd.

"tempo silente" – ossia il decorso di un apprezzabile lassodi tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati – non può, da solo,costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio,potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibilielementi, volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di unasituazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari (Sez. 5, n. 16434 del21/02/2024, Tavella, Rv. 286267-01).Nel caso di specie, il ricorrente valorizza soltanto il tempo trascorso rispettoai fatti, ma non allega alcun dato idoneo a dimostrare il recesso dal sodalizio, ladisgregazione del clan o un effettivo e stabile allontanamento dell’indagato dalcontesto criminale di riferimento.

Al contrario, il Tribunale ha posto in evidenza laperdurante operatività del clan [OSCURATO:PERSONA], il ruolo di rilievo del Vaiano qualeguardaspalle del capo del gruppo di riferimento, la sua disponibilità a operare neidiversi settori di interesse del sodalizio e la vicinanza cronologica dei fatti, elementilogicamente idonei a giustificare la ritenuta attualità del pericolo di reiterazione e,con essa, la misura adottata, in applicazione dell’art. 275, comma 3, secondoperiodo, cod. proc. pen.3.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento.Trattandosi di provvedimento da cui non consegue la rimessione in libertàdel detenuto, una sua copia va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziarioperché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp. att. cod.proc. pen. (ai sensi del comma 1-ter del medesimo articolo).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 07/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 del Tribunale di Napoli, in sede di riesame;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 9 dicembre 2025, il Tribunale di Napoli, quale giudicedel riesame, ha confermato l’ordinanza emessa in data 17 novembre 2025applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di VaianoPaolino, adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli edeseguita il 17 novembre 2025. La motivazione del provvedimento del riesame èstata depositata il 12 gennaio 2026.All’indagato è contestato, al capo 1), il delitto di cui all’art. 416-bis, commi1, 2, 3 e 8, cod. pen., con l’aggravante di cui al comma 6, per avere partecipato,con altri, all’associazione di tipo camorristico denominata clan [OSCURATO:PERSONA], operante inNola e nei comuni limitrofi, promossa e diretta da [OSCURATO:PERSONA] cl. ’81 e RussoAntonio cl. ’79 ed organizzata, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In tale compagine, secondo l’ipotesi cautelare recepita dal Tribunale del riesame,Vaiano apparteneva all’area facente capo a [OSCURATO:PERSONA], ne svolgeva funzionidi guardaspalle, partecipava alle riunioni degli affiliati ed era stabilmente inseritonelle dinamiche interne del sodalizio.Gli sono inoltre contestati i capi 11) e 12). Più precisamente, al capo 11) glisi addebita la partecipazione all’associazione per delinquere finalizzata all’esercizioabusivo delle attività di gioco e scommesse, aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1cod. pen.; al capo 12) la costituzione e gestione, in assenza di concessione,autorizzazione o licenza, di piattaforme virtuali e relative agenzie di raccolta dellescommesse, tra cui l’agenzia PJ Nola, che diffondeva e utilizzava piattaforme nonriconosciute AAMS.Nel ricostruire la posizione del Vaiano con riguardo al capo 1), il Tribunaledel riesame ha valorizzato, in sintesi, una serie di elementi convergenti: i contattitelefonici con esponenti del clan; il riferimento, contenuto in una conversazionedel 1° ottobre 2023, a “[OSCURATO:PERSONA], quello grosso grosso”, indicato da StefanileGiuseppe tra i soggetti che si riunivano con frequenza presso il bar Gioya; ladescrizione, contenuta nelle intercettazioni a bordo dell’auto di [OSCURATO:PERSONA] 6 novembre 2023, della corporatura particolarmente robusta del soggetto edella sua abitazione in via [OSCURATO:PERSONA] n. 26 in Nola; l’osservazione,mediante videosorveglianza, dei ripetuti incontri dell’indagato con GallucciAntonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli Zoppinopresso il bar Gioya e la barberia Euphoria nelle date del 22, 24 e 25 novembre2023, del 6 e 22 dicembre 2023 e dell’8 marzo 2024.Il Tribunale ha, altresì, richiamato le intercettazioni relative ai capi 11) e 12),ritenendole ulteriormente significative anche ai fini del capo associativo di stampomafioso. In tale prospettiva, è stata posta in evidenza, da un lato, l’ambientale n.197 dell’8 novembre 2023, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA],indicava “[OSCURATO:PERSONA]” come “il guardia spalla di questo Tonino”, cioè di GallucciAntonio; dall’altro, il ruolo del Vaiano quale uno dei quattro soci operantinell’agenzia PJ Nola, nonché quale referente per le “imbasciate” e le interlocuzioniconnesse ai debiti maturati nell’ambito del settore delle scommesse clandestine.Sempre secondo l’ordinanza impugnata, ulteriore rilievo assumevano, ai finidell’inserimento stabile dell’indagato nel sodalizio, le conversazioni del 6 dicembre2023 presso il bar Gioya, nelle quali, alla presenza del Vaiano, venivano affrontatitemi inerenti alla contrapposizione tra gruppi interni al clan e al tentativo diricondurli ad unità, nonché l’ambientale del 22 dicembre 2023, nella quale Zoppinouomo della squadra di [OSCURATO:PERSONA].In sede di riesame, la difesa limitava espressamente il gravame, quanto allagravità indiziaria, al solo capo 1). Il Tribunale rigettava l’istanza, osservandoaltresì che le contestazioni relative ai capi 11) e 12) non erano statespecificamente devolute, sicché esse potevano essere considerate, nei limiti dellarilevanza corroborativa loro attribuita, anche ai fini della valutazione dellapartecipazione del Vaiano al clan [OSCURATO:PERSONA].Dopo il deposito della motivazione, in data 20 gennaio 2026 venivadepositata un’ulteriore ordinanza di identico contenuto, recante la sottoscrizionedel presidente del collegio; il 21 gennaio 2026 veniva quindi trasmessa al difensorecopia del provvedimento, con annotazione a margine relativa al preteso erroremateriale della precedente sottoscrizione, e il successivo 22 gennaio 2026 venivanotificato l’avviso formale di deposito.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ildifensore dell’indagato, articolando tre motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo si deduce nullità dell’ordinanza per violazione degliartt. 546, commi 2 e 3, e 178 cod. proc. pen.La difesa lamenta la discrasia tra la composizione del collegio indicatanell’intestazione del provvedimento – [OSCURATO:PERSONA], giudiciAlfonso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – e le sottoscrizioni apposte in calce,sostenendo che sotto la dicitura “Il Presidente” comparirebbe la firma di unmagistrato diverso da quello indicato in epigrafe e, comunque, non riconducibilecon certezza al Presidente del collegio, mentre l’annotazione manoscrittasuccessiva non sarebbe idonea a sanare il vizio, non potendosi far ricorso, secondola prospettazione difensiva, al procedimento di correzione dell’errore materiale peremendare un difetto di sottoscrizione del provvedimento giurisdizionale.2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione agliartt. 292 e 309 cod. proc. pen.Secondo il ricorrente, il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a riprodurrele valutazioni del primo giudice senza procedere ad un’autonoma verifica criticadegli elementi a carico del Vaiano. In particolare, la difesa censura l’affermazionesecondo cui l’indagato sarebbe “perfettamente inserito nel clan [OSCURATO:PERSONA] econsapevole di prestare per tale via un contributo causale finalisticamenteorientato al rafforzamento del sodalizio”, ritenendola apodittica e non sorretta dauna analisi specifica del contenuto delle intercettazioni e dei servizi di osservazionerichiamati nell’ordinanza impugnata.2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alle esigenzecautelari e alla scelta della misura, assumendosi che il Tribunale avrebbe omessodi giustificare in termini di attualità il pericolo di reiterazione, limitandosi arichiamare la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. senzaconfrontarsi con il tempo trascorso dai fatti e senza indicare specifici elementidimostrativi della persistente operatività dell’indagato nel sodalizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel complesso, infondato.2. Il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse.Secondo il consolidato orientamento di legittimità, la mancanza dellasottoscrizione del presidente nel provvedimento collegiale non determinainesistenza della decisione, ma nullità relativa del provvedimento-documento, cuiconsegue, ove il vizio sia utilmente dedotto, la restituzione degli atti al giudice aquo per la redazione di un nuovo provvedimento ritualmente sottoscritto (Sez. U,n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, Rv. 254671-01; in applicazione delmedesimo principio, con specifico riguardo all’ordinanza del tribunale quale giudicedel riesame, Sez. 4, n. 33398 del 05/07/2023, dep. 31/07/2023, Rv. 285104-01).Proprio alla luce di tale principio, nella specie difetta l’interesse concreto epreordinata - vale a dire l’esistenza di un provvedimento ritualmente sottoscritto- risulta già conseguito per effetto del successivo deposito, in data 20 gennaio2026, di un’ulteriore ordinanza di identico contenuto, recante la sottoscrizione delpresidente effettivo del collegio. Secondo il costante insegnamento delle SezioniUnite, infatti, l’interesse ad impugnare, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc.pen., deve essere concreto e attuale, cioè correlato alla possibilità di conseguire,mediante l’impugnazione, un risultato pratico favorevole, non meramente teorico(Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251694-01).Ne consegue che, una volta sopravvenuto il deposito del provvedimentoregolarmente sottoscritto, il ricorrente non può più ritrarre dall’accoglimento delladoglianza alcuna utilità ulteriore.3. Il secondo motivo – con cui si contesta l’assenza di automa valutazionesulla gravità indiziaria – è infondato e, per taluni profili, del tutto aspecifico erichiedente una valutazione sulle risultanze istruttorie preclusa in questa sede.Per pacifica giurisprudenza, è legittima la motivazione di un provvedimentoper relationem allorché il complessivo quadro argomentativo fornisca unagiustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e con leallegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità (Sez. 2, n. 18404del 05/04/2024, Rv. 286406-02). In particolare, è stato già affermato che lamancanza di autonoma valutazione del Tribunale in sede di riesame, rispettoall'ordinanza cautelare genetica sottoposta al vaglio, non è sanzionata da nullitàex art. 292, comma 2, cod. proc. pen., che è norma (nella parte in cui prevede lanullità dell'ordinanza cautelare quando manchi l'autonoma valutazione da partedel giudice) rivolta al giudice che ha emesso la misura e tende a garantirel'equidistanza tra l'organo requirente che ha richiesto la misura e l'organogiudicante, evenienza necessaria per controbilanciare il potere attribuito al giudicedi provvedere inaudita altera parte (Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122-01; così pure Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, MorabitoGiorgio, Rv. 276066-01).Naturalmente, è sempre possibile far valere i vizi della motivazione e, amaggior ragione, la motivazione assente o apparente, intendendosi per tale quellaaffetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quandonon del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov,Rv. 239692-01).Tuttavia, nel caso in esame la censura di vizi motivazionali è, comeanticipato, infondata e, anzi, non si confronta puntualmente con i passaggi in cuiil Tribunale ha valorizzato elementi specificamente riferiti alla posizione del Vaiano.Il Tribunale ha ritenuto che Vaiano fosse stabilmente inserito nell’area diGallucci [OSCURATO:PERSONA] sulla base di alcuni dati convergenti: contatti con esponenti delclan, riconoscimento nominativo come “[OSCURATO:PERSONA], quello grosso grosso”, suaidentificazione attraverso la corporatura e l’indirizzo di casa e, soprattutto, ripetutiincontri con vari esponenti del clan, quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli Zoppino presso il bar Gioya e la barberiaEuphoria. A ciò ha aggiunto l’indicazione proveniente da [OSCURATO:PERSONA], che lo qualificacome “guardia spalla” di [OSCURATO:PERSONA].In chiave ulteriormente corroborativa, il Tribunale ha poi valorizzato il suocoinvolgimento nel settore delle scommesse clandestine, come uno dei referentidell’agenzia PJ Nola e soggetto incaricato anche delle “imbasciate” e delleinterlocuzioni sui debiti; inoltre ha richiamato la sua presenza a conversazioniinterne al clan del 6 dicembre 2023 (sulle contrapposizioni fra gruppi) e del 22dicembre 2023 (in cui si parlava di somme ancora dovute a “[OSCURATO:PERSONA]”, indicatocome uomo della squadra di [OSCURATO:PERSONA]).Trattasi di motivazione certamente esaustiva, con cui parte ricorrente non siconfronta se non per la detta, ed infondata, deduzione di carenza motivazionale.4. Il terzo motivo – relativo alle esigenze cautelari e alla scelta della misura– è infondato.In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazionead associazioni mafiose "storiche", la presunzione di sussistenza delle esigenzecautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solocon il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attivitàassociativa, mentre il cd. "tempo silente" – ossia il decorso di un apprezzabile lassodi tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati – non può, da solo,costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio,potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibilielementi, volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di unasituazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari (Sez. 5, n. 16434 del21/02/2024, Tavella, Rv. 286267-01).Nel caso di specie, il ricorrente valorizza soltanto il tempo trascorso rispettoai fatti, ma non allega alcun dato idoneo a dimostrare il recesso dal sodalizio, ladisgregazione del clan o un effettivo e stabile allontanamento dell’indagato dalcontesto criminale di riferimento. Al contrario, il Tribunale ha posto in evidenza laperdurante operatività del clan [OSCURATO:PERSONA], il ruolo di rilievo del Vaiano qualeguardaspalle del capo del gruppo di riferimento, la sua disponibilità a operare neidiversi settori di interesse del sodalizio e la vicinanza cronologica dei fatti, elementilogicamente idonei a giustificare la ritenuta attualità del pericolo di reiterazione e,con essa, la misura adottata, in applicazione dell’art. 275, comma 3, secondoperiodo, cod. proc. pen.3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento.Trattandosi di provvedimento da cui non consegue la rimessione in libertàdel detenuto, una sua copia va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziarioperché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp. att. cod.proc. pen. (ai sensi del comma 1-ter del medesimo articolo). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 07/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17254/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris