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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2023

Cassazione n. 44074/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di c:ui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; Considerato che è inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolvtik nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611) e delle norme di legge, privi di un pur minimale riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di c:ui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; Considerato che è inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolvtik nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611) e delle norme di legge, privi di un pur minimale riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 44074/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris