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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08514/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - violazione dell'art. 54

I. 26 luglio 1975, n. 354 e motivazione apparente - non sono consentite in sede di legittimità, perché manifestamente infondate e costituite da mere doglianze in fatto.

Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari, oggetto di impugnazione.

In essa, invero, nel rigettare il reclamo avverso il diniego della liberazione anticipata in relazione al periodo 19.2.2000 - 19.9.2004, si evidenzia che: - correttamente il Magistrato di sorveglianza, a fronte di detto periodo detentivo, ha dato rilevanza ai gravi reati commessi nel 2007 da [OSCURATO:PERSONA] per ricavarne la conclusione che, durante la detenzione, al di là della condotta formalmente corretta, il suddetto non ha preso parte all'opera di rieducazione; - in aggiunta a dette valutazioni, va ulteriormente osservato che, con sentenza del 18/09/2017 del G.u.p. del Tribunale di Napoli, il detenuto è stato condannato alla pena di anni dieci per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., commesso fino al febbraio 2009, pena rideterminata in continuazione con la precedente condanna, per delitto di associazione di tipo mafioso, della Corte di appello di Napoli del 2004 per fatti commessi fino al giugno 2000, il che vale a dire che anche durante la detenzione dal febbraio del 2000 all'agosto del 2004 mai è venuto meno l'apporto all'associazione mafiosa da parte del detenuto, al di là del dato formale del corretto comportamento carcerario.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dell' ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannano ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - violazione dell'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354 e motivazione apparente - non sono consentite in sede di legittimità, perché manifestamente infondate e costituite da mere doglianze in fatto. Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari, oggetto di impugnazione. In essa, invero, nel rigettare il reclamo avverso il diniego della liberazione anticipata in relazione al periodo 19.2.2000 - 19.9.2004, si evidenzia che: - correttamente il Magistrato di sorveglianza, a fronte di detto periodo detentivo, ha dato rilevanza ai gravi reati commessi nel 2007 da [OSCURATO:PERSONA] per ricavarne la conclusione che, durante la detenzione, al di là della condotta formalmente corretta, il suddetto non ha preso parte all'opera di rieducazione; - in aggiunta a dette valutazioni, va ulteriormente osservato che, con sentenza del 18/09/2017 del G.u.p. del Tribunale di Napoli, il detenuto è stato condannato alla pena di anni dieci per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., commesso fino al febbraio 2009, pena rideterminata in continuazione con la precedente condanna, per delitto di associazione di tipo mafioso, della Corte di appello di Napoli del 2004 per fatti commessi fino al giugno 2000, il che vale a dire che anche durante la detenzione dal febbraio del 2000 all'agosto del 2004 mai è venuto meno l'apporto all'associazione mafiosa da parte del detenuto, al di là del dato formale del corretto comportamento carcerario. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dell' ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannano ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio
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