CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 25628/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 12 aprile 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Terni, in data 4 giugno 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di tentata estorsione, riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato contestato, invocandone la derubricazione, nonché un'omessa valutazione delle prove, deve considerarsi non previamente dedotto davanti al giudice di secondo grado, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il motivo di appello risulta del tutto generico e limitato alla censura in punto di responsabilità, a nulla rilevando il motivo nuovo, il cui contenuto è stato sostanzialmente riproposto in questa sede, travolto dall'inammissibilità della doglianza originaria (v. Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo, Rv. 260851; Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice a pagina 3 della motivazione della sentenza impugnata, peraltro a fronte di un motivo di appello generico, ha fissato la sanzione in misura pari al minimo edittale nella reclusione e di poco superiore nella multa (sul punto, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), indicando altresì le ragioni per cui non potessero essere riconosciute le generiche nella massima estensione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso, cui è seguita memoria ex art. 611 cod. proc. pen. datata 05/05/2023, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]