CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 novembre 1973
Cassazione n. 01464/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/11/1973 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/10/1974 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede impugnata, ha rideterminato la pena loro inflitta per il reato di furto in otto mesi di reclusione ed C 150 di multa, con riferimento a Hudorovich, ed in quattro mesi di reclusione ed C 120 di multa, condizionalmente sospesa, in relazione alla [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo di ricorso, proposto dal comune difensore nell'interesse di Hudorovich, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva, è dedotto per la prima volta in sede di legittimità ed è, pertanto, tardivo; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia - per il medesimo ricorrente - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, omette il confronto con la motivazione della sentenza di appello, che ha valorizzato elementi di segno negativo in ordine alla personalità dell'imputato al fine della negazione del beneficio; Considerato che il terzo motivo di ricorso, proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la mancata declaratoria di prescrizione prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato in quanto, alla luce del tempo di commissione del reato (13.12.2013) e dei 217 giorni di sospensione, la prescrizione è maturata soltanto in data 16.1.2022, successivamente alla sentenza di secondo grado; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in Favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022