CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 04313/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4313/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 02/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * D * Presidente * n. sez. 1318/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 29489/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE * di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso di * * *[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge in ordine allaqualificazione giuridica del fatto in rapina impropria è manifestamente infondato inconsiderazione del dato normativo e dell orientamento consolidato della giurisprudenza dilegittimitàche in particolare la corte di merito nella ricostruzione dei fatti ha spiegato comel imputato ebbe a reagire per sottrarsi al controllo dopo essere stato rinvenuto in possesso diun motociclo di origine furtivaosservato che il secondo motivo di ricorso che contesta mancanza di motivazione inrelazione al mancato riconoscimento della fattispecie della lieve entità di cui alla sentenzadella Corte costituzionale n. 86 del 24 è manifestamente infondato dal momento che dallalettura del provvedimento impugnato detta motivazione dimostra essere esistente econnotata da lineare e coerente logicità conforme all esauriente disamina dei dati probatori si veda in particolare pag. 7 e i riferimenti a mezzi e modalità dell azioneche manifestamente infondati debbano ritenersi il terzo il quarto e il quinto motivoaventi ad oggetto rispettivamente l illogicità della motivazione posta alla base del mancatoriconoscimento della fattispecie della lieve entità di cui all art. 4 della Legge n. 110 del 1975della declaratoria di responsabilità in ordine al capo C dell impugnazione nonché il diniegodel beneficio della sospensione condizionaleche detti motivi denunziano asserite contraddittorietà e palese illogicità dellamotivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente econnotata da lineare e coerente logicità conforme all esauriente disamina dei dati probatori sia con riferimento alla ricettazione del ciclomotore * che con riguardo alle dimensionidel coltello che infine al giudizio posto a fondamento della negazione della sospensionecondizionalerilevato infine che trattandosi di procedimento a carico di minorenni è esclusa lacondanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore dellacassa delle ammende * U n. 15 del 31/05/2000 * 216704CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4313/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 02/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * D * Presidente * n. sez. 1318/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 29489/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE * di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso di * * *[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge in ordine allaqualificazione giuridica del fatto in rapina impropria è manifestamente infondato inconsiderazione del dato normativo e dell orientamento consolidato della giurisprudenza dilegittimitàche in particolare la corte di merito nella ricostruzione dei fatti ha spiegato comel imputato ebbe a reagire per sottrarsi al controllo dopo essere stato rinvenuto in possesso diun motociclo di origine furtivaosservato che il secondo motivo di ricorso che contesta mancanza di motivazione inrelazione al mancato riconoscimento della fattispecie della lieve entità di cui alla sentenzadella Corte costituzionale n. 86 del 24 è manifestamente infondato dal momento che dallalettura del provvedimento impugnato detta motivazione dimostra essere esistente econnotata da lineare e coerente logicità conforme all esauriente disamina dei dati probatori si veda in particolare pag. 7 e i riferimenti a mezzi e modalità dell azioneche manifestamente infondati debbano ritenersi il terzo il quarto e il quinto motivoaventi ad oggetto rispettivamente l illogicità della motivazione posta alla base del mancatoriconoscimento della fattispecie della lieve entità di cui all art. 4 della Legge n. 110 del 1975della declaratoria di responsabilità in ordine al capo C dell impugnazione nonché il diniegodel beneficio della sospensione condizionaleche detti motivi denunziano asserite contraddittorietà e palese illogicità dellamotivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente econnotata da lineare e coerente logicità conforme all esauriente disamina dei dati probatori sia con riferimento alla ricettazione del ciclomotore * che con riguardo alle dimensionidel coltello che infine al giudizio posto a fondamento della negazione della sospensionecondizionalerilevato infine che trattandosi di procedimento a carico di minorenni è esclusa lacondanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore dellacassa delle ammende * U n. 15 del 31/05/2000 * 216704 *Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * D *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * D *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *