CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2024
Cassazione n. 36231/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che si procede per un reato perseguibile a querela e che, dopo la presentazione del ricorso per cassazione, sono stati depositati la dichiarazione di remissione di querela e la relativa dichiarazione di accettazione. Rilevato che, pertanto, il reato è estinto per remissione di querela e che, dunque la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. L'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 2 Luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]