CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04918/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e per il ricorrente gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai motivi di ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 marzo 2021 (dep. il 19 marzo 2021) il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - a seguito del riesame interposto nell'interesse di Giovanni GRASSO - ha confermato l'ordinanza del 7 gennaio 2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziato di aver portato in luogo pubblico, in concorso con Salvatore BELCASTRO, un'arma da sparo (una pistola cal. 9 LUGER) al fine di commettere un danneggiamento, agendo con metodo mafioso e al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso (artt. 110, 61 n. 2) cod. pen., 4 L. n 895/1967, 416-bis.1 cod. pen. 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore della persona sottoposta a indagini ha proposto ricorso per cassazione, formulando sei motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., 6 e 13 Carta EDU, 309, comma 9, 125, comma 3, e 292, comma 2, lett. c) e c -bis), cod. proc. pen. - è stata prospettata la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità a cagione del difetto di autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari da parte dei Giudici di merito, deducendo altresì che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe del tutto carente. 2.2. Con i rimanenti cinque motivi, esposti congiuntamente - rassegnando che deve aversi riguardo a quanto in essi rappresentato anche in relazione all'eccepito difetto di autonoma valutazione e alla mancanza e all'apparenza della motivazione del provvedimento impugnato -, sono stati prospettati: - l'irrazionalità e il difetto della motivazione, l'apparenza di essa in relazione alla gravità indiziaria (avuto riguardo agli art. 273, comma 1, -bis, 192, commi 3 e 4, 195 cod. proc. pen.); - l'omessa considerazione degli elementi favorevoli al ricorrente; - il difetto di motivazione, l'apparenza della stessa, l'irrazionalità e l'erronea interpretazione della legge con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; - il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.; - la violazione degli artt. 3, 24, 27, 111 Cost., 6 e 14 Carta EDU. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo la difesa ha rappresentato di aver dedotto innanzi al Collegio distrettuale la mancanza di autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari da parte del G.i.p.; e che il Tribunale non avrebbe per nulla vagliato tale censura, così incorrendo in una totale mancanza di motivazione; difatti, nonostante nel provvedimento di prima istanza siano stati riportati per esteso ampi stralci di informative e del provvedimento di fermo, l'argomentazione in forza della quale è stata disattesa la censura difensiva - alla luce della giurisprudenza di legittimità - dovrebbe ritenersi apparente perché del tutto generica e priva di qualsivoglia «effettivo aggancio al contenuto dell'ordinanza» del primo Giudice, non avendo indicato in quali punti, passaggi o pagine possa ravvisarsi tale autonoma valutazione. Ancora, ad avviso del ricorrente, anche il Collegio del riesame avrebbe aderito acriticamente all'impianto accusatorio, così reiterando il vizio dell'ordinanza genetica, ricopiando valutazioni contenute nell'informativa di reato, senza esaminare i profili critici evidenziati dalla difesa con la memoria depositata e alla luce degli atti a essa compiegati (in particolare, relativi alla valutazione delle conversazioni nel corso delle quali i soggetti captati hanno riferito circostanze apprese de relato senza indicare la fonte di conoscenza, «sia con riferimento alla contestata aggravante che alla condotta specifica del ricorrente»). Pertanto, anche l'ordinanza di seconda istanza sarebbe affetta da nullità. 1.1. Invero: - al di là della genericità del ricorso in ordine al difetto dell'autonoma valutazione da parte del primo Giudice (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01; conf., Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), profilo rispetto al quale l'impugnazione non ha svolto deduzioni puntuali, in sostanza limitandosi - al netto del richiamo di taluni arresti giurisprudenziali - ad affermare di aver sottoposto la questione al Collegio del riesame ed a riportare il passo - che per vero non si riscontra nel provvedimento impugnato - con il quale esso (rilevando la complessità della vicenda de qua compendiata in una ordinanza emessa a seguito di provvedimento di fermo - ipotesi che nella specie non consta - avrebbe riportato ampi stralci di informative e del provvedimento di fermo, affermando che tuttavia il G.i.p. avrebbe compiuto la prescritta autonoma valutazione) avrebbe disatteso la prospettazione difensiva; - e pur ribadendosi che non vi è dubbio che - ai sensi dell'art. 309, comma 9, c.p.p. (nel testo vigente a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47) - il tribunale del riesame debba annullare il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento e degli elementi forniti dalla difesa, in quanto in tali ipotesi opera la deroga «al principio generale secondo cui il tribunale del riesame ha la possibilità di confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella sua motivazione», «con la conseguenza che nessun intervento ad adiuvandum del Tribunale del riesame è consentito» rispetto al provvedimento di prima istanza (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507 - 01); - è dirimente considerare quanto segue. La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che: - l'autonoma valutazione (prescritta a pena di nullità dall'art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen.) deve consistere in una autonoma decisione che ricorre allorché «dal contenuto complessivo del provvedimento emerga una conoscenza degli atti del procedimento e, ove necessario, una rielaborazione critica o un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale» (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018 - dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 - 01) e che deve ravvisarsi anche qualora «l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza» sotto il profilo della sussistenza «nel caso concreto» sia del prescritto compendio indiziario sia delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273659 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 31370 del 19/06/2018, Berardi, Rv. 273450 - 01); - difatti, la riferita necessità di una autonoma valutazione «impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all'adozione della misura», sia pure «attraverso un discorso giustificativo sintetico ma che d[ia] conto del fatto che le ragioni poste a fondamento del vincolo cautelare sono state effettivamente studiate e meditate da parte del giudice» (Sez. 6, n. 46792/2017, cit.); - «in definitiva ciò che è richiesto al giudice è di manifestare attraverso la motivazione del provvedimento cautelare - rendendole così controllabili in sede di impugnazione - le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire al compendio indiziario un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non già di provvedere altresì ad una originale parafrasi del contenuto degli atti a contenuto probatorio sottoposti alla sua valutazione» (Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Belsito, Rv. 266428 - 01). Nel caso in esame l'ordinanza applicativa della misura cautelare personale, dopo aver riportato l'esito dell'attività di captazione relativa in particolare al reato de quo (e al danneggiamento per cui pure si procede nei confronti del GRASSO), ha compiuto una valutazione sintetica del compendio indiziario (osservando che le stesse affermazioni di Salvatore BELCASTRO e l'attendibilità della descrizione da lui offerta deponessero per l'attribuzione dei reati in parola, in concorso, a lui e all'odierno ricorrente, puntualizzando come il BELCASTRO avesse inteso coprire il correo e ravvisando la finalità del loro agire nell'affermazione della supremazia delle rispettive consorterie mafiose e a vantaggio di esse: cfr. ordinanza di prima istanza, p. 263), rigettando peraltro la domanda cautelare con riguardo al delitto di danneggiamento di cui pure il GRASSO è incolpato (rilevando in ordine a esso la mancanza dei limiti edittali per disporre la chiesta misura) ed espressamente ravvisando il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio (rispettivamente, richiamando la spregiudicatezza del GRASSO nel porre in essere il reato in materia di armi al fine di commettere un danneggiamento con «modalità mafiosa» e la possibilità anche del ricorrente di tenere contatti con soggetti compiacenti: cfr. ivi, p. 1567). Dunque, alla luce di quanto appena compendiato, dal provvedimento del G.i.p., «indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento» (Cass., n. 30774/2018, cit.), può trarsi l'esame critico degli elementi allegati a sostegno della domanda cautelare e le ragioni per cui egli li ha ritenuti idonei a supportare l'applicazione della misura (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Pellegrino, Rv. 266336 - 01); ragion per cui non possono ravvisarsi nel caso in esame i presupposti perché il Tribunale del riesame - ai sensi dell'art. 309, comma 9, c.p.p. (nel testo vigente a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47) - annullasse il provvedimento di prima istanza senza poter esercitare alcun «intervento ad adiuvandum» rispetto ad esso - in deroga «al principio generale secondo cui il tribunale del riesame ha la possibilità di confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella sua motivazione» (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507 - 01). Ne deriva che, nonostante l'ordinanza collegiale impugnata nulla abbia esposto sul denunciato difetto di autonoma valutazione da parte del G.i.p., la medesima eccezione di nullità era manifestamente infondata. Ragion per cui, sotto tale profilo, non può annullarsi il provvedimento del Tribunale: - in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (cfr. Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01); - e atteso che, «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi; Rv. 275636 - 01; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01). Infine, quanto alla dedotta nullità a cagione del difetto di autonoma valutazione da parte del Giudice del riesame, deve osservarsi che «l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante» (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020 - dep. 2021, Galletta, Rv. 280603 - 01, che in motivazione ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente). 2. Con i rimanenti cinque motivi sono stati prospettati: - l'irrazionalità e il difetto della motivazione, l'apparenza di essa in relazione alla gravità indiziario (avuto riguardo agli art. 273, comma 1,-bis, 192, commi 3 e 4, 195 cod. proc. pen.); - l'omessa considerazione degli elementi favorevoli al ricorrente; - il difetto di motivazione, l'apparenza della stessa, l'irrazionalità e l'erronea interpretazione della legge con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; tr--) 5 (1; - il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.; - la violazione del artt. 3, 24, 27, 111 Cost., 6 e 14 Carta EDU. Segnatamente, si è rappresentato che: - la statuizione cautelare sarebbe stata fondata su dialoghi captati ai quali il GRASSO non ha mai preso parte e nei quali i soggetti intercettati hanno riportato fatti in maniera contraddittoria e voci correnti; e tali affermazioni sarebbero state esposte senza alcun vaglio critico, riproducendo il provvedimento del primo Giudice e mediante una lettura disarticolata e parcellizzata ed ignorando gli elementi di segno opposto pure emergenti da essi, e con argomentazioni del tutto illogiche e congetturali, così recependo quanto esposto nell'informativa di reato in maniera acritica e dunque con una motivazione apparente, essendo pertanto affetta - come già esposto nel primo motivo - da nullità; - il Tribunale non avrebbe fatto applicazione dei «principi sanciti in tema di chiamate etero-accusatorie in conversazioni fra terzi, il che avrebbe consentito di valutare autonomamente la posizione del ricorrente, slegandola da ogni inopportuna sovrapposizione con vicende riguardanti altri soggetti e pretendere dalle conversazioni captate», sia pure a livello indiziario, «un maggior rigore logico, oltre che un minimo di riscontro»; ed avrebbe disatteso il disposto degli artt. 273, comma 1-bis, e 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen.; - sotto tale profilo, si sarebbe affermata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del GRASSO in maniera illogica e congetturale, in particolare attribuendogli il porto dell'arma da sparo, sulla scorta di intercettazioni dal contenuto poco chiaro cui quest'ultimo non ha preso parte e facendo riferimento alla narrazione di più soggetti (e a quanto da loro riportato de relato, senza che possa affermarsi la credibilità della fonte originaria, ovvero sulla scorta di voci correnti nel pubblico), correlandola alla vendita di un'arma da fuoco da parte dei Mattia LIGATO a Marco PETRINI tramite Salvatore BELCASTRO (e restituita perché già utilizzata in altri illeciti) e traendo dai dialoghi che sarebbe stato il PETRINI a comunicare al GRASSO che era stato il BELCASTRO ad affermare che la pistola era stata utilizzata (proprio dallo stesso BELCASTRO e dal ricorrente); e, dunque, ravvisando i gravi indizi a carico del GRASSO: • alla luce della ritenuta reazione di lui verso il BELCASTRO (nonostante il GRASSO abbia solo convocato il BELCASTRO presso la propria abitazione, dove era ristretto agli arresti domiciliari, senza che consti il tenore del loro dialogo quantunque la casa del GRASSO fosse sottoposta a captazione in altro procedimento - e senza verificare con un'attività di polizia se in effetti l'incontro avesse avuto luogo e, comunque, ben potendo attribuirsi la visita a qualsivoglia ragione); • e del tentativo del BELCASTRO di dirimere la vicenda della compravendita dell'arma, il che potrebbe trovare spiegazione in altro modo;• nonché senza considerare i passi dei dialoghi in cui si fa riferimento a tale Nunzio, cui l'arma apparterebbe; e senza argomentare (o argomentando) in maniera apparente sui rilievi difensivi. La difesa ha poi denunciato la genericità della motivazione sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., motivazione secondo cui il GRASSO e il suo concorrente avrebbero agito con la finalità di «affermare la supremazia mafiosa delle rispettive consorterie di appartenenza ed a vantaggio delle stesse». Tuttavia, nel caso in esame i presupposti della circostanza - in ossequio ai principi posti dalla giurisprudenza (compreso, da ultimo, quanto statuito dalle Sez. Unite con la sentenza n. 5848/2020) - non possono ravvisarsi, poiché: - l'esistenza delle associazioni di appartenenza non è stata giudizialmente acclarata né vi è alcuna sentenza irrevocabile a carico del GRASSO che ne sancisca lo status di affiliato a una cosca di 'ndrangheta; e l'ordinanza impugnata si riferisce ai soggetti coinvolti nella vicenda definendoli «affiliati», «sodali», «associati», senza mai argomentare sul punto; - inoltre, nel caso di specie «sono totalmente assenti» gli «indici sintomatici» dell'impiego del metodo mafioso (che non possono trarsi dalla mera «percezione dell'offeso») né potrebbe ravvisarsi «il dolo specifico di favorire l'associazione» (per la cui sussistenza non rilevano possibili vantaggi indiretti né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca); - nell'ordinanza impugnata non viene mai indicato il «movente dell'asserito danneggiamento» in relazione al quale il GRASSO non è stato sottoposto a misura cautelare, ragion per cui non può escludersi che «i motivi alla base» di esso «fossero strettamente personali», essendosi attribuito rilievo sul punto a «dicerie di "quarta mano"», a «pettegolezzi, riportati da ragazzi della cui credibilità ed attendibilità non è dato sapere nulla». Infine, sulle esigenze cautelari e sulla «possibilità di adottare una misura meno grave», l'ordinanza impugnata avrebbe genericamente fatto riferimento al pericolo di reiterazione del reato, nonostante il fatto in discorso risalga a più di cinque anni fa, e al pericolo di inquinamento probatorio, quantunque la gravità indiziaria venga tratta da «captazioni, che sono immutabili», tratto dalla spregiudicatezza attribuita al GRASSO. Tale affermazione sarebbe apodittica, perché non potrebbe trarsi da alcun dato probatorio, dato che il GRASSO non ha partecipato ad alcuno dei dialoghi sopra richiamati; né potrebbe avere rilievo sul punto il suo coinvolgimento in altro procedimento penale; e non terrebbe conto della necessaria concretezza e attualità delle esigenze cautelari e dei principi elaborati al riguardo dalla giurisprudenza costituzionale (in particolare in relazione alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.) di legittimità (anche alla luce delle pronunce della Corte EDU) e sarebbe stata fondata su una ricostruzione fattuale del tutto ipotetica, senza che sia stata vagliata la personalità del GRASSO «in prima persona» mediante un «atto investigativo»; - il Tribunale - in ciò discostandosi dal G.i.p. - avrebbe ravvisato il pericolo di fuga e di inquinamento probatorio, quest'ultimo palesato dalla capacità del GRASSO di influire su soggetti di marcato spessore criminale (come Salvatore BELCASTRO), inducendoli a ritrattare le dichiarazioni rese, e ciò sulla scorta di una ricostruzione illogica e fondata su mere congetture; - la custodia cautelare sarebbe sproporzionata e non adeguata e il pericolo di reiterazione potrebbe essere neutralizzato anche da una misura meno afflittiva. 2.1. Al fine di provvedere sul motivo in esame, deve considerarsi che: - anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso, a pena di inammissibilità, rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01; conf., Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782); per quel che qui più rileva, anche quando abbia ad oggetto un'ordinanza de libertate, è inammissibile per difetto di specificità l'atto di impugnazione per cassazione che, dunque, difetti di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce poiché «contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è [...] innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che non può ravvisarsi quando l'impugnazione si limiti a reiterare le allegazioni già sottoposte al Giudice del gravame; - il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione di un provvedimento in materia di misure cautelari personali (ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) è ammissibile (oltre quando si denuncia la violazione di specifiche norme di legge) se allega la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884); - in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame; il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.); - «il controllo di logicità, inoltre, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese siano congrue 8 4r rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, alla stregua dei parametri, giustapposti, dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda il provvedimento e dell'assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 15138/2020, cit.). 2.2. Alla luce dei princìpi di diritto appena esposti, i motivi in esame sono inammissibili. Invero, il ricorrente: - ha proposto irritualmente a questa Corte di legittimità una diversa interpretazione del compendio sulla scorta del quale il Tribunale (confermando la decisione di prima istanza) ha ritenuto i gravi indizi di colpevolezza; - ha speso pure argomentazioni erronee in diritto, segnatamente allorché ha assunto che le dichiarazioni oggetto di intercettazione necessitino di riscontri e siano da qualificare dichiarazioni de relato (vedi ora per tutte Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 - 01: «Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.» e, da ultimo, Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 02); - e, reiterando il medesimo ordine di deduzioni già avanzate in sede di riesame, non si è confrontato in effetti con la motivazione che: • ha rimarcato come sia stato lo stesso Salvatore BELCASTRO ad ammettere di aver posto in essere il danneggiamento e dunque - quel che qui più rileva - aver portato la pistola in luogo pubblico unitamente Giovanni GRASSO; • ha fatto riferimento pure allo stupore espresso dal GRASSO per il fatto che il BELCASTRO (come riportato da Armando DELISI proprio al BELCASTRO) avesse potuto tradire la sua fiducia, traendo da ciò in maniera logica un'ammissione da parte del ricorrente, ossia la conferma di aver posto in essere la condotta in discorso in concorso con il BELCASTRO, chiarendo le ragioni per cui non ha ritenuto deponesse in senso contrario la successiva assunzione di responsabilità esclusiva da parte del BELCASTRO; • ha dato conto del perché non ha ritenuto che tale conclusione fosse confutata dalle allegazioni difensive, in particolare con riferimento al ruolo che nella vicenda avrebbe svolto tale Nunzio, non solo in quanto a quest'ultimo soggetto si fa riferimento in passaggi isolati che non consentono di comprendere il ruolo che avrebbe ricoperto (e che è rimasto privo di riscontri investigativi) ma essenzialmente perché smentita dalla concatenazione dei fatti che si trae dalle conversazioni in discorso che - secondo la logica spiegazione del Tribunale - in ragione dei contrasti e delle tensioni emerse tra i protagonisti della vicenda medesima, consentono la lettura convergente nel senso della gravità indiziaria a carico anche del GRASSO e di spiegare perché (in maniera solo apparentemente contradditoria) il BELCASTRO abbia mutato versione proprio dopo che era divenuto noto al GRASSO quanto riferito a terzi dal complice. L'ordinanza impugnata, sotto tale profilo, ha fatto riferimento al rischio che il BELCASTRO ha ammesso di aver corso per le frizioni con il GRASSO; ed ha pure chiarito le ragioni per cui ha ritenuto del tutto priva di intento calunniatorio l'iniziale dichiarazione del BELCASTRO (che ha ammesso di aver agito in prima persona e non avrebbe avuto alcun interesse ad attribuire al GRASSO il delitto in parola). In conclusione, il Tribunale, cui la difesa aveva offerto le medesime allegazioni qui dedotte, ha fornito una ricostruzione logica dei fatti, sulla scorta di una lettura congrua degli elementi a sostegno (e, in particolare, del dato intercettivo), così compiutamente argomentando rispetto alla prospettazione difensiva. Non occorre, allora, dilungarsi oltre per rilevare come non possa ravvisarsi nella specie una motivazione apparente (che ricorre in presenza di vizi «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» - Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01 - , «cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» - Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 - dep. 2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno, Rv. 221437 - 01). Con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., il ricorso, anzitutto, ha mosso censure non alla motivazione dell'ordinanza impugnata, bensì a quella del G.i.p. (in quanto è stato il provvedimento di prima istanza ad attribuire al GRASSO la finalità di «affermare la supremazia mafiosa delle rispettive consorterie di appartenenza ed a vantaggio delle stesse»), non confrontandosi effettivamente con la decisione del Tribunale. In secondo luogo, nella parte in cui ha rassegnato che l'esistenza delle associazioni di appartenenza non sarebbe stata giudizialmente acclarata e non sarebbe stata accertata con statuizione definitiva l'intraneità del GRASSO a una cosca di 'ndrangheta, ha irritualmente avanzato allegazioni non oggetto di gravame, sulle quali in questa sede non occorre dilungarsi, atteso che «in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 - 01; Sez. 10 5, n. 3560 del 10/12/2013 - dep. 2014, Palmas, Rv. 258553 - 01). Nel resto ha censurato in maniera del tutto generica e, in parte ipotetica, la ricostruzione sul punto dei Giudici di merito. Con riguardo, infine, alle esigenze cautelari e alla scelta della misura - pur dovendosi fare applicazione nella specie del disposto dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (nella parte in cui prevede che «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, comm[a] 3-bis» cod. proc. pen. - nel cui novero rientra quello di cui il GRASSO è gravemente indiziato, «è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure» - il Tribunale: - ha argomentato, in relazione anzitutto al pericolo di reiterazione (art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), dando conto della pericolosità del GRASSO e, in particolare, attribuendogli un ruolo di spicco nella consorteria di riferimento e nel resto richiamando i suoi evidenti e risalenti contatti con appartenenti ad altre cosche, quali anzitutto il BELCASTRO, gestore dell'arsenale dei PISANO; ed ha fatto anche riferimento ai suoi precedenti, uno dei quali relativo a un reato in materia di armi (commesso nel 2018) nonché al fatto che in altro procedimento (c.d. ARES) gli siano stati ascritti il delitto di associazione di tipo mafioso e numerosissimi episodi di detenzione di armi da fuoco (compresa proprio una LUGER 9), ritenendo dimostrativo del suo ruolo criminale il fatto che egli abbia potuto convocare il BELCASTRO a dimostrazione del suo ruolo criminale; infine, ha ritenuto concreto e attuale il pericolo di fuga, traendolo dalla facilità con la quale il ricorrente ha già violato le prescrizioni impostegli e il pericolo di inquinamento probatorio, palesato dalla sua capacità di indure alla ritrattazione anche soggetti di marcato spessore criminale con Salvatore BELCASTRO; - ed ha motivato l'applicazione della custodia intramuraria sia sulla base del contesto criminale nel quale è maturato il fatto sia della finalità mafiosa di esso; e - ciò non è affrontato dal ricorso - sulla scorta della violazione da parte del GRASSO del divieto di comunicare Rispetto a tale motivazione - che non può dirsi omessa e fondata solo sulle presunzioni di legge - il ricorso ha mosso censure del tutto generiche, sulla scorta delle quali non può ritenersi che il Tribunale abbia pretermesso la valutazione di elementi atti ad incidere sull'impianto argomentativo sopra riportato e a superare le predette presunzioni (Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197 - 01; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M.,Rv. 274180 - 02). 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Infine, devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 7( 11 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle