CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024
Cassazione n. 03555/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che ARMENISE Claudio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari, che ha parzialmente riformato (riducendo la pena e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Bari, in relazione al delitto di illecita detenzione continuata di diverse tipologie di stupefacente; rilevato che il ricorrente lamenta la mancata riduzione nel massimo per le attenuanti generiche e alla misura della pena applicata; ritenuto che il primo ordine di doglianze sia manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato la mancata riduzione nel massimo, attesa la tardività dell'ammissione e soprattutto la conclamata responsabilità dell'ARMENISE anche per la droga rinvenuta nei bagni pubblici, "atteso che in quella zona non era rilevata la presenza di altri soggetti dediti allo spaccio" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla residua censura, avendo la Corte territoriale chiarito la necessità - ferma l'applicazione del comma 5 dell'art. 73 disposta dal primo giudice - di conferire rilievo alle concrete circostanze accertate, "che hanno diretta incidenza sulla pena" (pag. 3, cit.): in particolare la detenzione di tre diverse tipologie di sostanza ("20 dosi di cocaina, 65 di marijuana e ben 776 di hashish"), nonché il foglio manoscritto con nomi e importi comprovante il giro di affari tenuto dall'ARMENISE (cfr. pagg. 3-4); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2024 Il consiger estensore Il