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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26301/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 6569 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate- [OSCURATO:PERSONA] di Venazi, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Rorna, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica sa [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 280/03/2020, depositata in data 19 giugno 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 563/03/2017 della Commissione Tributaria provinciale di Venezia che aveva accolto il ricorso del suddetto contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia del Territorio - a seguito di dichiarazione DOCFA avanzata da quest'ultimo di variazione in categoria A/3, classe 3, delle unità immobiliari di sua proprietà site in Noventa di Piave, [OSCURATO:PERSONA] n. 51, distinte all'NCEU al foglio 20, particella 324 sub 4 (ora 8) e sub 3 (ora 9)- confermando la classificazione catastale in A/7, classe 2, rettificava la rendita catastale pari a euro 361,52 (sub 8) e euro 768,23 (sub 9); - la CTR, per quanto di interesse, confermava l'illegittimità dell'avviso di accertamento in questione per vizio di motivazione e per non correttezza del classamento operato; -il contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - il contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c. la violazione degli artt. 1, comma 3, del DM n. 701/94 e 7 della

I. n. 212/00 per avere la CTR ritenuto l'avviso in questione carente di motivazione (in quanto "privo di ogni indicazione riguardante le caratteristiche degli immobili, la variazione del numero dei vani, l'ubicazione del contesto edilizio e l'insussistenza di elementi di comparabilità con altri immobili") sebbene, essendo la rettifica avvenuta a seguito di dichiarazione Docfa, la motivazione del relativo avviso doveva considerarsi soddisfatta con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, non essendo stati gli elementi di fatto indicati dal contribuente disattesi dall'Ufficio e derivando la differenza tra la rendita proposta e quella attribuita da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del d.P.R. 1142/49 e del decreto n. 701/94 per avere la CTR ritenuto non corretto il classamento operato dall'Ufficio ("la rendita catastale consegue al corretto classamento e quest'ultimo consegue alla comparazione con l'insieme delle unità censite in quella zona censuaria che nel caso di specie sono prevalentemente in A/2 o A/3") ancorché quest'ultimo, a fronte di una dichiarazione DOCFA del contribuente di variazione catastale del tutto incongruente avuto riguardo alla effettuata ristrutturazione totale degli immobili, avesse ripreso precedenti classamenti già in atti ( A/7) rettificando la rendita catastale attesi gli interventi di ampliamento avvenuti soprattutto nell'unità sub 9; - va premesso che la sentenza impugnata si fonda su una duplice ratio decidendi: la prima concernente l'asserito vizio di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato ("Nel caso di specie, l'avviso di accertamento è privo di ogni indicazione riguardante le caratteristiche degli immobili, la variazione del numero dei vani, l'ubicazione del contesto edilizio e l'insussistenza di elementi di comparabilità con altri immobili"); la seconda relativa al ritenuto non corretto classamento operato dall'Ufficio, conseguendo quest'ultimo "alla comparazione con l'insieme delle unità già censite in quella zona censuaria che, nel caso specifico, sono prevalentemente in categoria A/2 o A/3"; - il primo motivo- che aggredisce la prima rado decidendi- si profila inammissibile; - l'Agenzia delle entrate ha trascurato di trascrivere integralmente o produrre l'atto impugnato con i relativi allegati ovvero di localizzare il documento nel fascicolo di merito; -questa Corte ha in più occasioni affermato, con riferimento all'autosufficienza del ricorso per cassazione, che "in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro N acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019); "il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre verificare anche in quale sede processuale il documento sia prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportarne il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico" (Cass. n. 28184 del 2020); -in particolare, con riferimento alla censura concernente la motivazione di un atto impositivo, è stato chiarito che nell'ipotesi in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, che non è atto processuale ma amministrativo (Cass. 3 dicembre 2001, n. 15234), è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass. 13 febbraio 2014, n. 3289; Cass. n.16147/2017; Cass.n.28570/2019; n. 40735 del 2021); - il secondo motivo- che aggredisce la seconda ratio decidendi- è inammissibile per carenza di interesse in applicazione del principio di diritto secondo il quale "quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome "rationes decidendi" ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite "rationes", dall'altro che tali censure risultino tutte fondate.

Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta" (Cass. n. 11275/22; n. 4809 del 2017; n. 12372 del 24/05/2006; in termini: Cass. 16.8.06 n.18170; Cass.29.9.05 n.19161 ed altre); - in conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; - rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.

M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 6569 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate- [OSCURATO:PERSONA] di Venazi, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Rorna, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica sa [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 280/03/2020, depositata in data 19 giugno 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 563/03/2017 della Commissione Tributaria provinciale di Venezia che aveva accolto il ricorso del suddetto contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia del Territorio - a seguito di dichiarazione DOCFA avanzata da quest'ultimo di variazione in categoria A/3, classe 3, delle unità immobiliari di sua proprietà site in Noventa di Piave, [OSCURATO:PERSONA] n. 51, distinte all'NCEU al foglio 20, particella 324 sub 4 (ora 8) e sub 3 (ora 9)- confermando la classificazione catastale in A/7, classe 2, rettificava la rendita catastale pari a euro 361,52 (sub 8) e euro 768,23 (sub 9); - la CTR, per quanto di interesse, confermava l'illegittimità dell'avviso di accertamento in questione per vizio di motivazione e per non correttezza del classamento operato; -il contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - il contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c. la violazione degli artt. 1, comma 3, del DM n. 701/94 e 7 della I. n. 212/00 per avere la CTR ritenuto l'avviso in questione carente di motivazione (in quanto "privo di ogni indicazione riguardante le caratteristiche degli immobili, la variazione del numero dei vani, l'ubicazione del contesto edilizio e l'insussistenza di elementi di comparabilità con altri immobili") sebbene, essendo la rettifica avvenuta a seguito di dichiarazione Docfa, la motivazione del relativo avviso doveva considerarsi soddisfatta con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, non essendo stati gli elementi di fatto indicati dal contribuente disattesi dall'Ufficio e derivando la differenza tra la rendita proposta e quella attribuita da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del d.P.R. 1142/49 e del decreto n. 701/94 per avere la CTR ritenuto non corretto il classamento operato dall'Ufficio ("la rendita catastale consegue al corretto classamento e quest'ultimo consegue alla comparazione con l'insieme delle unità censite in quella zona censuaria che nel caso di specie sono prevalentemente in A/2 o A/3") ancorché quest'ultimo, a fronte di una dichiarazione DOCFA del contribuente di variazione catastale del tutto incongruente avuto riguardo alla effettuata ristrutturazione totale degli immobili, avesse ripreso precedenti classamenti già in atti ( A/7) rettificando la rendita catastale attesi gli interventi di ampliamento avvenuti soprattutto nell'unità sub 9; - va premesso che la sentenza impugnata si fonda su una duplice ratio decidendi: la prima concernente l'asserito vizio di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato ("Nel caso di specie, l'avviso di accertamento è privo di ogni indicazione riguardante le caratteristiche degli immobili, la variazione del numero dei vani, l'ubicazione del contesto edilizio e l'insussistenza di elementi di comparabilità con altri immobili"); la seconda relativa al ritenuto non corretto classamento operato dall'Ufficio, conseguendo quest'ultimo "alla comparazione con l'insieme delle unità già censite in quella zona censuaria che, nel caso specifico, sono prevalentemente in categoria A/2 o A/3"; - il primo motivo- che aggredisce la prima rado decidendi- si profila inammissibile; - l'Agenzia delle entrate ha trascurato di trascrivere integralmente o produrre l'atto impugnato con i relativi allegati ovvero di localizzare il documento nel fascicolo di merito; -questa Corte ha in più occasioni affermato, con riferimento all'autosufficienza del ricorso per cassazione, che "in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro N acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019); "il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre verificare anche in quale sede processuale il documento sia prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportarne il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico" (Cass. n. 28184 del 2020); -in particolare, con riferimento alla censura concernente la motivazione di un atto impositivo, è stato chiarito che nell'ipotesi in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, che non è atto processuale ma amministrativo (Cass. 3 dicembre 2001, n. 15234), è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass. 13 febbraio 2014, n. 3289; Cass. n.16147/2017; Cass.n.28570/2019; n. 40735 del 2021); - il secondo motivo- che aggredisce la seconda ratio decidendi- è inammissibile per carenza di interesse in applicazione del principio di diritto secondo il quale "quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome "rationes decidendi" ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite "rationes", dall'altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta" (Cass. n. 11275/22; n. 4809 del 2017; n. 12372 del 24/05/2006; in termini: Cass. 16.8.06 n.18170; Cass.29.9.05 n.19161 ed altre); - in conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; - rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per sp
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