CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 24191/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 3195-2026 - Udienza del 13/05/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'omessa valutazione della richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità ex art.131-bis cod. pen.— non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] che, nel caso di specie, l'applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art.131-bis cod. pen. è stata richiesta per la prima volta con conclusioni scritte inviate alla Corte di appello in data 21.11.2025, oltre i termini per la presentazione di motivi nuovi ai sensi dell'art.585 co.1,4 e 5 cod. proc. pen; [OSCURATO:PERSONA], infine, che il ricorrente è anche parzialmente privo di interesse a dolersi della lacuna motivazionale, giacché, data la pena edittale, per il furto pluriaggravato non è possibile il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammis P.Q.M