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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2021

Cassazione n. 35541/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12532-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S. PIETRO DELL'[OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 959/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2008 [OSCURATO:PERSONA], mentre era degente presso l'ospedale "Fatebenefratelli" di Roma, gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], cadde accidentalmente per due volte, ed in conseguenza del trauma morì.

Il figlio della donna, [OSCURATO:PERSONA], nel 2011 convenne dinanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA], ascrivendo ai sanitari da essa dipendenti la morte della madre e chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si costituì e chiese, in caso di soccombenza, di essere tenuta indenne dal proprio assicuratore della responsabilità civile, la società [OSCURATO:SOCIETA]..

La società assicuratrice si costituì eccependo l'inefficacia della polizza.

Dedusse che quest'ultima prevedeva una clausola (c.d. claims made) in virtù della quale la copertura assicurativa sarebbe stata operante nel Ric. 2019 n. 12532 sez.

M3 - ud. 14-09-2021 -2- solo caso in cui la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato fosse pervenuta all'assicurato entro il periodo di vigenza del contratto, condizione nella specie non ricorrente.

3. All'eccezione di inoperatività della polizza la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] replicò invocando la nullità della clausola sopra ricordata.

4. Con sentenza 25 novembre 2014 n. 23642 il Tribunale di Roma accolse la domanda attorea e rigettò la domanda di garanzia formulata dalla [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello di Roma, con sentenza 11 febbraio 2019 n. 959 rigettò il gravame proposto sul punto dalla Provincia.

La Corte d'appello ritenne che la clausola claims made invocata dalla società assicuratrice non fosse nulla per contrarietà all'ordine pubblico; non fosse nulla per violazione dell'articolo 2965 c.c., e non fosse nemmeno vessatoria.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su tre motivi.

Ha resistito la [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente accolta l'eccezione di giudicato esterno, sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

Tale eccezione si fonda sull'assunto che questa Corte, con sentenza 23.4.2020 n. 8117, ha rigettato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], in una controversia analoga alla presente e "avente ad oggetto la medesima copertura assicurativa di cui oggi si discute".

Ric. 2019 n. 12532 sez.

M3 - ud. 14-09-2021 -3-

1.1. Dalla motivazione della suddetta sentenza, p. 5, secondo capoverso, si apprende che quel giudizio ebbe ad oggetto la validità della clausola claims made inserita nella polizza n. 708/1280, stipulata dalla [OSCURATO:PERSONA] con la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi fusa per incorporazione nella società Amissirna.

Si apprende altresì che tale polizza aveva durata dal 1°.1.2001 al 30.5.2009.

Si tratta, dunque, della medesima polizza oggetto del presente giudizio, per come individuata a p. 2 del ricorso.

1.2. Ancora dalla motivazione della suddetta sentenza si apprende che, in quel giudizio, la controversia tra l'assicurato (la [OSCURATO:PERSONA]) e l'assicuratore (la [OSCURATO:SOCIETA]) aveva ad oggetto la seguente questione di diritto: se fosse valida la clausola che escludeva la copertura assicurativa per i danni causati dall'assicurato in costanza di efficacia della polizza, ma per i quali la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato gli fosse pervenuta dopo la scadenza del contratto.

Si tratta, dunque, della medesima clausola oggetto del presente giudizio.

1.3. Infine, dalla motivazione di Cass. 8117/20 si rileva che in quel caso la provincia Religiosa impugnò la sentenza di merito, reiettiva della sua domanda di garanzia proposta nei confronti dell'assicuratore, prospettando questioni di diritto in tutto sovrapponibili a quelle agitate nel presente giudizio.

1.4. La sentenza 8117/20 ha dunque avuto ad oggetto una controversia che ha in comune con la presente sìa le parti, sia l'oggetto (il medesimo Ric. 2019 n. 12532 sez.

M3 - ud. 14-09-2021 -4- contratto), sia ilpetitum (la dichiarazione di nullità d'una clausola), sia la causa petendi (la violazione degli artt. 1321, 1882, 1917, 1932 c.c.).

Deve dunque rilevarsi l'avvenuta formazione del giudicato sulla questione della validità della clausola di cui oggi si discute.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Dio - Fatebenefratelli alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 14 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] ante ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] 1 9 NOV 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12532-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S. PIETRO DELL'[OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 959/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2008 [OSCURATO:PERSONA], mentre era degente presso l'ospedale "Fatebenefratelli" di Roma, gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], cadde accidentalmente per due volte, ed in conseguenza del trauma morì. Il figlio della donna, [OSCURATO:PERSONA], nel 2011 convenne dinanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA], ascrivendo ai sanitari da essa dipendenti la morte della madre e chiedendone la condanna al risarcimento del danno. 2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si costituì e chiese, in caso di soccombenza, di essere tenuta indenne dal proprio assicuratore della responsabilità civile, la società [OSCURATO:SOCIETA].. La società assicuratrice si costituì eccependo l'inefficacia della polizza. Dedusse che quest'ultima prevedeva una clausola (c.d. claims made) in virtù della quale la copertura assicurativa sarebbe stata operante nel Ric. 2019 n. 12532 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -2- solo caso in cui la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato fosse pervenuta all'assicurato entro il periodo di vigenza del contratto, condizione nella specie non ricorrente. 3. All'eccezione di inoperatività della polizza la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] replicò invocando la nullità della clausola sopra ricordata. 4. Con sentenza 25 novembre 2014 n. 23642 il Tribunale di Roma accolse la domanda attorea e rigettò la domanda di garanzia formulata dalla [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello di Roma, con sentenza 11 febbraio 2019 n. 959 rigettò il gravame proposto sul punto dalla Provincia. La Corte d'appello ritenne che la clausola claims made invocata dalla società assicuratrice non fosse nulla per contrarietà all'ordine pubblico; non fosse nulla per violazione dell'articolo 2965 c.c., e non fosse nemmeno vessatoria. 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito la [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente accolta l'eccezione di giudicato esterno, sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Tale eccezione si fonda sull'assunto che questa Corte, con sentenza 23.4.2020 n. 8117, ha rigettato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], in una controversia analoga alla presente e "avente ad oggetto la medesima copertura assicurativa di cui oggi si discute". Ric. 2019 n. 12532 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -3- 1.1. Dalla motivazione della suddetta sentenza, p. 5, secondo capoverso, si apprende che quel giudizio ebbe ad oggetto la validità della clausola claims made inserita nella polizza n. 708/1280, stipulata dalla [OSCURATO:PERSONA] con la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi fusa per incorporazione nella società Amissirna. Si apprende altresì che tale polizza aveva durata dal 1°.1.2001 al 30.5.2009. Si tratta, dunque, della medesima polizza oggetto del presente giudizio, per come individuata a p. 2 del ricorso. 1.2. Ancora dalla motivazione della suddetta sentenza si apprende che, in quel giudizio, la controversia tra l'assicurato (la [OSCURATO:PERSONA]) e l'assicuratore (la [OSCURATO:SOCIETA]) aveva ad oggetto la seguente questione di diritto: se fosse valida la clausola che escludeva la copertura assicurativa per i danni causati dall'assicurato in costanza di efficacia della polizza, ma per i quali la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato gli fosse pervenuta dopo la scadenza del contratto. Si tratta, dunque, della medesima clausola oggetto del presente giudizio. 1.3. Infine, dalla motivazione di Cass. 8117/20 si rileva che in quel caso la provincia Religiosa impugnò la sentenza di merito, reiettiva della sua domanda di garanzia proposta nei confronti dell'assicuratore, prospettando questioni di diritto in tutto sovrapponibili a quelle agitate nel presente giudizio. 1.4. La sentenza 8117/20 ha dunque avuto ad oggetto una controversia che ha in comune con la presente sìa le parti, sia l'oggetto (il medesimo Ric. 2019 n. 12532 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -4- contratto), sia ilpetitum (la dichiarazione di nullità d'una clausola), sia la causa petendi (la violazione degli artt. 1321, 1882, 1917, 1932 c.c.). Deve dunque rilevarsi l'avvenuta formazione del giudicato sulla questione della validità della clausola di cui oggi si discute. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Dio - Fatebenefratelli alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 14 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] ante ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] 1 9 NOV 2