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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 20666/2026

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lla Corte di Appello di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTOLa Corte di appello di Catania, con sentenza di concordato ex art. 599 bis cod. proc.pen. in data 26/02/2026, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale diCatania in data 19/02/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna inrelazione al reato di cui all' art. 628 cod. pen..Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendodifetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi diimpugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso sentenzadi concordato in appello.Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sullapena sono inammissibili; difatti secondo l’interpretazione di questa Corte di legittimità intema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenzaemessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione dellavolontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sullarichiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili ledoglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazionedella pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto nonrientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01).Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati iprofili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte di Appello di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTOLa Corte di appello di Catania, con sentenza di concordato ex art. 599 bis cod. proc.pen. in data 26/02/2026, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale diCatania in data 19/02/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna inrelazione al reato di cui all' art. 628 cod. pen..Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendodifetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi diimpugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso sentenzadi concordato in appello.Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sullapena sono inammissibili; difatti secondo l’interpretazione di questa Corte di legittimità intema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenzaemessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione dellavolontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sullarichiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili ledoglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazionedella pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto nonrientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01).Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati iprofili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20666/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris