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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 44836/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di ASSISE di APPELLO di MILANO, giudice dell'esecuzione,con ordinanza in data 11/03/2021, rigettava le istanze avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volte a ottenere la rideterminazione della pena dell'ergastolo in pena detentiva temporanea, ritenendo la legittimità della pena perpetua.

Propone ricorso per cassazione il condannato, anche con motivi aggiunti sottoscritti personalmente e perciò irricevibili, deducendo violazione di legge con riferimento alla illegittimità della pena perpetua.

Il ricorso è inammissibile.

Si è da tempo chiarito che "E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost., perché la pena dell'ergastolo, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera.

In motivazione, la Corte ha rilevato come anche nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU la pena dell'ergastolo sia ritenuta compatibile con i principi di cui all'art. 3 CEDU, in tutti quei casi in cui la legislazione nazionale consente al soggetto adulto la possibilità di riesame della pena stessa per commutarla, sospenderla, porvi fine o accordare la liberazione anticipata" (Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267656).

Il ricorso si limita a sostenere l'illegittimità della pena dell'ergastolo in modo generico.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 28/10/2021 Il Consigliere,Estensor E,FANO 7 Il Presidente _IpPPO F DEPOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di ASSISE di APPELLO di MILANO, giudice dell'esecuzione,con ordinanza in data 11/03/2021, rigettava le istanze avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volte a ottenere la rideterminazione della pena dell'ergastolo in pena detentiva temporanea, ritenendo la legittimità della pena perpetua. Propone ricorso per cassazione il condannato, anche con motivi aggiunti sottoscritti personalmente e perciò irricevibili, deducendo violazione di legge con riferimento alla illegittimità della pena perpetua. Il ricorso è inammissibile. Si è da tempo chiarito che "E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost., perché la pena dell'ergastolo, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera. In motivazione, la Corte ha rilevato come anche nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU la pena dell'ergastolo sia ritenuta compatibile con i principi di cui all'art. 3 CEDU, in tutti quei casi in cui la legislazione nazionale consente al soggetto adulto la possibilità di riesame della pena stessa per commutarla, sospenderla, porvi fine o accordare la liberazione anticipata" (Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267656). Il ricorso si limita a sostenere l'illegittimità della pena dell'ergastolo in modo generico. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 Il Consigliere,Estensor E,FANO 7 Il Presidente _IpPPO F DEPOSITAT