CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 18062/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 18153/20 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 9.3.2023; -ricorrenti - contro -) Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 5 febbraio 2020 n. 358; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2003 venne dichiarato fallito [OSCURATO:PERSONA], socio illimitatamente responsabile della società “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”. L’imprenditore fallito era proprietario di un immobile abitato dai genitori. Oggetto:spese di lite La curatela fallimentare, sei anni dopo l’apertura del fallimento, intimò agli occupanti il rilascio dell’immobile, che avvenne però solo nel 2011. 2. Allegando questi fatti, nel 2012 la curatela convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente, genitori e sorella del fallito), chiedendone la condanna al risarcimento del danno, per avere occupato sine titulo il suddetto appartamento dal momento di apertura del fallimento (2003) a quello del rilascio (2011). I convenuti eccepirono la legittimità dell’occupazione: sia ex art. 47 l. fall., sia, in subordine, in virtù di un contratto di comodato concluso dal fallito [OSCURATO:PERSONA] col proprio padre. Il Tribunale di Busto con sentenza 30.1.2018 n. 200 accolse la domanda. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. Con sentenza 5.2.2020 n. 358 la Corte d’appello di Milano accolse il gravame e rigettò la domanda del fallimento. La Corte d’appello ritenne: -) infondati i motivi di gravame concernenti l’an debeatur; -) fondati i motivi di gravame concernenti il quantum debeatur, e di conseguenza non dimostrata l’esistenza del danno da ritardato rilascio. -) che l’accoglimento parziale dei motivi di gravame giustificava la compensazione delle spese. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso unitario fondato su sei motivi ed illustrato da memoria. La curatela fallimentare non si è difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti e sei i motivi di ricorso censurano, sotto vari aspetti, la decisione di compensare le spese di ambo i gradi di giudizio. In essi si deduce, in buona sostanza, che la Corte avrebbe violato l’art.91 c.p.c., per avere compensato integralmente le spese, pur in assenza di una soccombenza reciproca o parziale. In subordine, i ricorrenti deducono che se per ipotesi la sentenza fosse corretta in diritto, allora essa sarebbe manifestamente irrazionale, dal momento che le spese da essi sostenute nei due gradi di merito sono state di gran lunga superiori all’importo che, vincendo la causa, hanno evitato di dover pagare al Fallimento. 1.1. I primi cinque motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati; il sesto motivo resta conseguentemente assorbito. 1.2. Il presente giudizio ebbe ad oggetto nei gradi di merito una domanda di danno. Tale domanda, accolta in primo grado, fu rigettata in grado di appello. Gli odierni ricorrenti, pertanto, sono risultati totalmente vittoriosi all’esito dei due gradi di merito. La circostanza che la Corte d’appello, per pervenire al rigetto della domanda attorea, abbia accolto soltanto alcuni dei motivi di gravame proposti dagli appellanti soccombenti in primo grado non costituiva una ipotesi di “soccombenza parziale”, né di “soccombenza reciproca”, quanto meno con riferimento al giudizio di appello. Quando il diritto di cui si domanda l’accertamento in giudizio sia ritenuto non provato, la parte convenuta resta integralmente vittoriosa, e nulla rileva che il giudice abbia escluso l’esistenza di quel diritto per una, per dieci o per tutte le ragioni dedotte dal convenuto. Questi sono i princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte che, componendo precedenti contrasti, hanno affermato che non costituisce una ipotesi di “soccombenza reciproca” la circostanza che una domanda unitaria sia accolta solo in parte, oppure in misura minore rispetto al richiesto (Sez. U- , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 - 01). 2. La ritenuta erroneità della sentenza impugnata non ne impone la cassazione con rinvio. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, provvedendo alla liquidazione delle spese di lite dell’intero giudizio. 2.1. Reputa questa Corte che le spese del primo grado di giudizio debbano essere compensate per intero, in considerazione di due circostanze: da un lato l’oggettiva difficoltà, se non impossibilità, per la curatela fallimentare di valutare ex ante la fondatezza della propria pretesa; dall’altro l’esito alterno della lite nei gradi di merito (come già ritenuto in altre occasioni da questa Corte: ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 12222 del 25/05/2007, Rv. 597255 -01). 2.2. Le spese del secondo grado di giudizio seguono invece la soccombenza, e si liquidano in euro 5.532, in base al valore della causa (inferiore a euro 26.000) ed alla tariffa vigente ratione temporis. 2.3. Anche le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nel dispositivo. Reputa la Corte non rimborsabile il compenso professionale dovuto per il deposito della memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., in quanto atto superfluo a fronte della mancata costituzione del fallimento. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito: (a) compensa le spese di lite del primo grado di giudizio; (b) condanna il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, delle spese del grado di appello, che si liquidano nella somma di euro 5.532, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.410, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55. Così deciso in Roma, n