CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 1995
Cassazione n. 06095/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/03/1995 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Leonardo (k Perchinunno avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si risolve in censure tutte afferenti alla determinazione del trattamento punitivo in punto di commisurazione della pena, bilanciamento delle circostanze e applicazione della recidiva a fronte di un pregresso motivo di appello nel quale del tutto genericamente si contestava la misura della pena applicata in primo grado e di una motivazione spesa sul punto dalla sentenza impugnata che, prescindendo dal tenore del gravame di merito, risulta, su tali punti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].k,..,LERIA 22 )2022