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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 10790/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2017 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,/ Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato d'acqua, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente reiterative dei motivi d'appello, ai quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione; in particolare, nel contestare l'omesso accertamento del quantitativo illecitamente sottratto, il ricorrente prospetta la rilevanza del tema ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., senza confrontarsi con i limiti edittali ostativi; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine all'aggravante di .cui all'art. 625, n. 2 cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, dep. 2020, Cigna, Rv. 278307), ed è, comunque tardivo, in quanto proposto per la prima volta con il ricorso di legittimità; Ritenuto che l'incensurabilità della sentenza impugna assorbe la censura proposta con il terzo motivo, ed intesa alal qualificazione del fatto ai sensi dell'art.626, n. 2 cod. pen.; Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2017 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,/ Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato d'acqua, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente reiterative dei motivi d'appello, ai quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione; in particolare, nel contestare l'omesso accertamento del quantitativo illecitamente sottratto, il ricorrente prospetta la rilevanza del tema ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., senza confrontarsi con i limiti edittali ostativi; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine all'aggravante di .cui all'art. 625, n. 2 cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, dep. 2020, Cigna, Rv. 278307), ed è, comunque tardivo, in quanto proposto per la prima volta con il ricorso di legittimità; Ritenuto che l'incensurabilità della sentenza impugna assorbe la censura proposta con il terzo motivo, ed intesa alal qualificazione del fatto ai sensi dell'art.626, n. 2 cod. pen.; Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10790/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris