CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15228/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] paolo s.p.a., rappresentat a e difes a da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA],15 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Napoli n. 1954 /20 20 pubblicata il3.6.2020, notificata il 18.6 .2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 . 3 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: conto corrente 1. ─Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 2 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appelloavverso la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli aveva respinto la domanda formulata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere la declaratoria di nullità del rapporto di conto corrente, nonché del conto anticipi intrattenuti con la banca e conseguente restituzione delle spese e interessi in misura ultralegale applicati dall'istituto di credito in carenza di valida pattuizione scritta. 2. ─ L’adito Tribunale rigettava la domanda poiché riteneva che il Barretta avesse omesso di specificare la decorrenza del conto corrente, i saldi contabili sui quali erano stati applicati i lamentati interessi anatocistici, i tassi di interessi convenuti, le CMSconvenute. 3. ─ L’attuale controricorrenteproponevagravame dinanzi alla Corte di Appello di Napoli,che, con la sentenza qui impugnata , ha accolto l’appello. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche: a) Le indicazioni in fatto fornite permettevano di individuare il rapporto in contestazione e anche la richiesta della somma indebitamente percepita era individuata; la documentazione contabile esibita era sufficiente alla ricostruzione dell’andamento del rapporto; b) l’esistenza della non contestata apertura di credito consentiva di ritenere che le rimesse effettuate avessero funzione ripristinatoria e non solutoria e, pertanto , il termine di prescrizione decorre dalla chiusura del conto; c)l’assenza di allegazione sulla stipulazione scritta sull’entità degli interessi ultralegali consente l’applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB e va esclusa ogni capitalizzazione, nonché l’applicazione di commissioni e spese, non pattuite per iscritto; d) l’espletata CTU consente di determinare il saldo a favore del correntista in € 65.967,76;4. ─ [OSCURATO:PERSONA] paolo s.p.a. ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] presentato controricorso ed anche memori a . [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduc e : 5.─ Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt.2934,2935, 2938 e 2967 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Viene contestato il rigetto dell’eccezione di prescrizione, erroneamente motivato dalla Corte d’appello con la sussistenza di un’apertura di credito, dedotta in giudizio dall’attore e non contestata dalla banca convenuta, dalla quale scaturiva il carattere meramente ripristinatorio dei versamenti oggetto di causa, con conseguente decorrenza della prescrizione dalla data di chiusura del conto. 5.1 ─ La censura è fondata. Come esattamente sostiene la ricorrente, infatti, il carattere solutorio dei versamenti discende dall’essere gli stessi effettuati su un conto scoperto, oltre che passivo. Ciò può avvenire sia in assenza di un affidamento (apertura di credito, per l’esattezza), sia, pur in presenza di un affidamento, allorché il limite dello stesso sia stato superato; altrimenti la rimessa ha carattere meramente ripristinatorio della provvista assicurata dalla banca con l’apertura di credito e non costituisce, perciò, pagamento in senso proprio. Conseguentemente, per potersi rigettare l’eccezione di prescrizione della banca sull’assunto del carattere ripristinatorio delle rimesse del correntista, non è sufficiente l’accertamento dell’esistenza di un generico affidamento,privo dell’indicazione del suo limite massimo, perché solo i versamenti affluiti sul conto, il cui limite di affidamento non sia stato superato, possono definirsi ripristinatori della provvista e non già solutori. Dal che deriva, altresì, che al correntista –cui incombe, per contrastare l’eccezione di prescrizione della banca, la prova del carattere ripristinatorio delle proprie rimesse (Cass. 27704/2018, 2660/2019 e successive conformi) – non è sufficiente dedurre e dimostrare la presenza di una generica apertura di credito, ma è indispensabile che egli deduca e dimostri anche il limite massimo della stessa, solo superato il quale una rimessa potrebbe qualificarsimeramente ripristinatoria della p rovvista , la quale in tanto può essere “ripristinata” in quanto sia appunto limitata . 6.−Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione de ll’art . 2967 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. Si lamenta che l a Corte d’appello abbia ritenuto ammissibile la ricostruzione dell’andamento del rapporto, nonostante l’incompletezza della documentazione esibita, e in particolare degli estratti conto, e che non abbia specifica to per quale motivo le scritture di raccordo nel caso di specie fossero condivisibili ed attendibili. 6.1 –La censura non merita accoglimento . Sotto il primo profilo, va ribadito quanto già chiarito in passato da questa Corte, e cioè che, in caso produzione incompleta degli estratti conto, è ben possibile, allorché attore in giudizio sia il correntista, elaborare i conteggi del dovuto partendo dal primo saldo debitore documentato (Cass. 11543/2019). Tale saldo, infatti, risulta da un documento – l’estratto conto – proveniente dalla banca, e dunque alla stessa pienamente opponibile come prova (art. 2702 c.c.). Sicché è priva di pregio l’obiezione della ricorrente, secondo cui altererebbe la parità delle parti in causa il consentire al solo correntista attore, e non anche alla banca attrice, di avvalersi, a fondamento delle rispettive pretese, della produzione di estratti conto anche incompleti. Solo il correntista, infatti, può avvalersi dell’estratto conto, ancorché parziale, come prova di quanto in esso dichiarato dalla stessa banca; quest’ultima, invece, in quanto autrice del documento, deve necessariamente integrarlo, in caso di contestazione avversaria del suo contenuto, con ulteriori mezzi di prova (nei quali può rientrare anche la produzione di tutti gli estratti conto anteriori, che, sottoposta alla dialettica processuale, può diventare essa stessa prova, in caso di successiva non contestazione di controparte, o comunque consente di definire, in caso di contestazione, i contenuti e limiti dell’ulteriore prova necessaria, la quale deve avere ad oggetto le sole poste specificamente contestate). Sotto il secondo profilo, va osservato che la valutazione di sufficienza della documentazione disponibile a ricostruire l’andamento del rapporto (nei limiti necessari per la decisione sulla domanda) è apprezzamento proprio del giudizio di merito, che può certamente essere oggetto di censure in sede di legittimità, ma a condizione che si tratti di specifiche censure di violazione di norme di diritto, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., o di omesso esame di fatti decisivi, ai sensi del n. 5 del medesimo articolo: censure nella specie non articolate dalla ricorrente, la qual si limita a lamentare la mancata indicazione, da parte della cda, delle ragioni della sufficienza della documentazione disponibile ritenuta dal CTU. Sotto tale profilo, però, la censura è inammissibile, omettendo la ricorrente di riprodurre i passaggi della relazione del CTU contenenti tale valutazione – cui rinvia per relationem la sentenza impugnata – onde consentire a questa Corte di apprezzarne l’eventuale carattere apodittico. 7. –Con il terzo motivo: Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.Si osserva che il cliente avrebbe dovuto provare l’esistenza delle convenzioni contrattuali considerate nulle eche a tale obbligo non era tenuta ad ottemperare la Banca , e si lamenta che sulla corrispondente eccezione , ritualmente formulata,la Corte aveva omesso ogni esame .7.1 –La censura è infondata Quella indicata dalla ricorrente non è una eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, consistendo non già nella deduzione di fatti ulteriori – impeditivi, modificativi o estintivi del diritto preteso in giudizio dall’attore – bensì nella sola contestazione di uno degli elementi costitutivi (la nullità o inesistenza delle dedotte pattuizioni sfavorevoli all’attore) dell’avversa domanda per difetto di prova dello stesso: contestazione da ritenersi implicitamente respinta, peraltro, dalla decisione di accoglimento della domanda. 8. ─ Per quanto esposto , il primo motivo del ricorso va accolto, mentre vanno rigettatigli altri. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo del ricorso e rigetta il secondo e il terzo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di [OSCURATO:PERSONA]