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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35315/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Torino, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro seicento i con rinua.10g di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625, n. 2, cod. pen. etak, quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Torino del 20 ottobre 2016, irrevocabile il 3 luglio 2017.

2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Vizio di motivazione in ordine all'erronea statuizione di addebito delle spese di mantenimento in carcere.

2.2. Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

3. In ordine al primo motivo di ricorso, va ricordata la consolidata e recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la previsione di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., relativa all'esenzione dell'obbligo di pagamento delle spese pro- cessuali in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti non superiore a due anni (soli o congiunti a pena detentiva), deve intendersi riferita alle spese processuali in senso stretto, non estendendosi alle spese di custodia dei beni sequestrati - aventi un nesso pertinenziale con il reato - né a quelle di mantenimento in carcere dell'im- putato che, in ogni caso, debbono essere poste a suo carico (Sez. 4, n. 24390 del 12/05/2022, Silletti, Rv. 283243; Sez. 6, n. 46403 del 08/10/2019, Qata, Rv. 277409).

Ne consegue che le spese di custodia sono state correttamente addebitate agli imputati.

4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erro- nea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicu- rezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena, con cui si deduca il viziò di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 2 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

I ricorrenti contestano l'omessa valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ai fini della commisurazione del trattamento sanzionatorio, nonostante la pena sia stata ovviamente concordata tra loro e la Procura.

Tale doglianza, tuttavia, come si è sopra esposto, non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le quali è consentito il ricorso.

5. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle am- mende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Torino, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro seicento i con rinua.10g di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625, n. 2, cod. pen. etak, quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Torino del 20 ottobre 2016, irrevocabile il 3 luglio 2017. 2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in ordine all'erronea statuizione di addebito delle spese di mantenimento in carcere. 2.2. Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. 3. In ordine al primo motivo di ricorso, va ricordata la consolidata e recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la previsione di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., relativa all'esenzione dell'obbligo di pagamento delle spese pro- cessuali in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti non superiore a due anni (soli o congiunti a pena detentiva), deve intendersi riferita alle spese processuali in senso stretto, non estendendosi alle spese di custodia dei beni sequestrati - aventi un nesso pertinenziale con il reato - né a quelle di mantenimento in carcere dell'im- putato che, in ogni caso, debbono essere poste a suo carico (Sez. 4, n. 24390 del 12/05/2022, Silletti, Rv. 283243; Sez. 6, n. 46403 del 08/10/2019, Qata, Rv. 277409). Ne consegue che le spese di custodia sono state correttamente addebitate agli imputati. 4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erro- nea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicu- rezza»). Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena, con cui si deduca il viziò di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 2 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). I ricorrenti contestano l'omessa valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ai fini della commisurazione del trattamento sanzionatorio, nonostante la pena sia stata ovviamente concordata tra loro e la Procura. Tale doglianza, tuttavia, come si è sopra esposto, non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le quali è consentito il ricorso. 5. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle am- mende. Cos
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