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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23810/2026

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a sentenza del 24/06/2025 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleinammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto di quello di ReBruna;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per entrambi i ricorrenti, che ha conclusoriportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 24 giugno 2025 la Corte d’Appello di Brescia,in parziale riforma della sentenza emessa il 21 dicembre 2023 dal Tribunale diBrescia, per quel che qui interessa dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato diriciclaggio continuato ascrittole al capo 162) e confermava la statuizione dicondanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di favoreggiamento reale ascrittoglial capo 165).In particolare, alla Re era stato contestato di essersi intestata presso laZagrebacka Banka di Umago, in Croazia, una cassetta di sicurezza sulla qualeera stata depositata la somma di euro 699.500,00, sottoposta a sequestro nelgennaio 2019 e derivante dalla commissione dei reati fiscali contestati ai capi diimputazione precedenti, e di essersi inoltre intestata un conto corrente sulquale era stata trasferita la somma di euro 261.000,00, pure sottoposta asequestro nel gennaio 2019 e derivante dalla commissione dei suddetti reati, iltutto in modo tale da celare la provenienza delittuosa del denaro.[OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di essersi recato presso il suddetto istituto dicredito al fine di organizzare il trasferimento del denaro proveniente dai reaticontestati ai capi precedenti e detenuto da [OSCURATO:PERSONA] all’interno dicassette di sicurezza intestate alla madre, l’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e alcompagno [OSCURATO:PERSONA], su un conto corrente aperto presso la UnicreditNulbank di Sofia, in Bulgaria, dopo aver depositato la somma su un nuovo contocorrente aperto presso l’istituto di credito croato, in tal modo aiutando FranzoniStefania ad assicurare il profitto dei reati.2.

Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distintirispettivi difensori, chiedendone l’annullamento.3.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava due motivi di doglianza.3.1.

Con il primo motivo deduceva violazione di legge, manifestacontraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla dedotta carenzadi prova dell’elemento soggettivo del reato di riciclaggio.Assumeva che la Corte d’Appello aveva ritenuto la sussistenza in capo allaRe del dolo eventuale del reato contestato senza fornire alcuna giustificazionelogica e razionale di tale conclusione, che veniva fondata su elementiinsufficienti a dimostrare la sussistenza del dolo richiesto dalla normaincriminatrice.In relazione al primo di tali elementi, costituito dal fatto che la Re si eraintestata conti correnti e cassette di sicurezza presso l’istituto di credito croatonel marzo 2018, la difesa osservava che in tale epoca non erano ancora iniziatele indagini nei confronti della figlia della Re, [OSCURATO:PERSONA],commercialista e incensurata, così che la ricorrente non poteva sospettare chel’operazione bancaria fosse collegata ad attività illecite, risultando del tuttoragionevole il riferimento a normali esigenze professionali della figlia, la qualenel corso del dibattimento aveva dichiarato che la madre aveva sottoscritto icontratti bancari solo per farle un piacere.Il secondo elemento, pure utilizzato dalla Corte d’Appello per ritenere lasussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato e costituito dal ruolodi rappresentante legale sella società ungherese “Ing.

Immo KFT” assunto dallaRe dal 1 febbraio 2018 al 1 giugno 2018, in uno all’intestazione di un contocorrente presso la [OSCURATO:PERSONA] ungherese fino al 4 maggio 2018, non potevaavere, ad avviso della difesa, valenza di prova della sussistenza del dolo deldelitto di riciclaggio, dovendosi considerare – come già osservato dal giudice diprimo grado, che aveva assolto la Re dal reato contestatole – che i rapportibancari e societari in discorso erano stati gestiti esclusivamente dalla [OSCURATO:PERSONA],essendo rimasta la Re relegata al ruolo di mero prestanome.Il terzo elemento valorizzato dalla Corte territoriale ai fini dell’affermazionedi responsabilità e costituito dal contenuto di colloqui intercettati nel mese diaprile 2019, e dunque oltre un anno dopo l’apertura dei conti e diversi mesidopo il sequestro del denaro, risaliva a un’epoca successiva ai fatti e pertanto,ad avviso della difesa, non poteva essere utilizzato per ricostruire ex post unaconsapevolezza in capo alla Re che, per ritenere integrato il reato, avrebbedovuto necessariamente sussistere al momento della condotta materialecontestata.Deduceva, per altro verso, che da tali conversazioni non emergeva alcunriferimento specifico alle cassette di sicurezza, ai conti correnti aperti in Croaziae a operazioni di deposito di denaro.3.2.

Con il secondo motivo deduceva manifesta illogicità dellamotivazione in relazione al principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio,assumendo che il detto principio esigeva che l’affermazione di responsabilitàfosse fondata sulla certezza processuale assoluta e che, invece, nel caso dispecie la sentenza assolutoria di primo grado aveva individuato una ipotesialternativa della ricostruzione dei fatti dotata di razionalità e plausibilità, ritendoche [OSCURATO:PERSONA], anziana casalinga priva di competenze finanziarie, avesse agitoin buona fede su richiesta della figlia, inconsapevole delle finalità illecite dellerichiamate operazioni bancarie, in tutto in un contesto di normalità familiare.Deduceva che la Corte di merito non aveva fornito una spiegazione logica inrelazione alla possibilità di conciliare l’accertato ruolo meramente formale dellaricorrente con la rappresentazione da parte di quest’ultima della concretapossibilità che il denaro versato sui conti croati fosse di provenienza delittuosa,spiegazione logica che avrebbe dovuto fornire per ritenere manifestamenteirrazionale il dubbio derivante dall’ipotesi alternativa dell’innocenza.4.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava due motivi di doglianza.4.1.

Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 379 cod. pen. evizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato difavoreggiamento reale.Assumeva che il ricorrente aveva agito senza essere consapevole del fattoche le somme di denaro che aveva cercato di trasferire fossero state sottopostea sequestro penale e che le notizie ricevute al riguardo dal collega avv. [OSCURATO:PERSONA] ad oggetto esclusivamente la complessità della vicenda, senza che glifosse stata comunicata l’emissione di un provvedimento di ablazione deldenaro.Deduceva che non appena venuto a conoscenza del rilievo penale dellavicenda il [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso ogni attività e si era limitato a consigliare allaConcludeva sul punto affermando che all’atto dell’organizzazione del viaggioa Umago per prelevare le somme da trasferire il [OSCURATO:PERSONA] non aveva contezzadella natura penale del blocco delle somme effettuato nel gennaio 2019.4.2.

Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 62-bis, 132e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione in relazione alla dosimetria dellapena, assumendo che gli elementi indicati nell’atto di appello come meritevoli diapprezzamento al fine dell’irrogazione di una sanzione più mite e dellaconcessione delle circostanze attenuanti generiche, con particolare riguardo allecondotte concomitanti e susseguenti al reato, non erano stati valutati dallaCorte d’Appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Si esamina dapprima il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Entrambi i motivi devono essere trattati congiuntamente in quantoinvolgono questioni relative all’elemento soggettivo del reato contestato alla Re.La Corte d’appello ha reso una motivazione immune da vizi in relazione allaritenuta responsabilità della ricorrente per il reato di riciclaggio e in particolarein relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato,costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirnel’identificazione della provenienza delittuosa (v., ex multis,Sez. 2, Sentenza n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302 – 01).Premesso che la condotta materiale ascritta alla Re – consistita, inparticolare, nell’essersi l’imputata intestata un conto corrente e una cassetta disicurezza accesi su una banca estera che contenevano denaro derivante da reatifiscali commessi dalla figlia [OSCURATO:PERSONA] e che era stato sottoposto asequestro, in modo tale da celarne la provenienza delittuosa – non vienecontestata dalla difesa nella sua oggettività, la Corte di merito ha ritenuto incapo alla ricorrente l’elemento soggettivo del reato di riciclaggio sotto il profilodel dolo eventuale, che pure risulta configurabile in relazione al delitto indiscorso (v. in proposito, ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 36893 del 28/05/2018,dolo eventuale quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi,accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto edinvestito).In relazione a tale valutazione ha, innanzitutto, passato in rassegna inmaniera analitica gli elementi di fatto utilizzati per il giudizio, costituiti:- dal tenore delle conversazioni captate, fra le quali quelle richiamate apag. 32 del provvedimento impugnato, nel corso delle quali l’imputatamanifestava alla figlia la propria preoccupazione in relazione ai sequestri deiquali erano state destinatarie le somme di denaro depositate sulle cassette disicurezza e sui conti intestati alla Re, con chiaro riferimento all’attività diindagine della quale l’imputata si mostrava ben consapevole;- dalla circostanza che la Re si era recata insieme alla figlia e al ricorrente[OSCURATO:PERSONA] all’estero per recuperare il denaro depositato negli istituti di credito;- dal fatto che la Re era risultata amministratrice della società “Ing-ImoKFT”, utilizzata per dirottare i proventi delittuosi derivanti dalle pratiche diaccollo fiscale;- dall’elemento di natura logica costituito dalla circostanza che l’imputatasi era intestata per conto della figlia conti correnti, cassette di sicurezza esocietà all’estero pur essendo consapevole che la quest’ultima esercitaval’attività professionale di commercialista in Italia e solo in Italia, precisamentein uno studio sito in Brescia;- dall’ulteriore elemento di natura logica costituito dal fatto che la Re nonaveva mai dedotto una propria incolpevole ignoranza e non aveva mai fornitouna spiegazione alternativa del contenuto delle conversazioni captate.La Corte di merito ha, infine, tratto dalla valutazione di tali elementiconseguenze improntate a logica, ritenendo in capo all’imputata il dolo delriciclaggio quantomeno nella forma del dolo eventuale, ritennedo pienamenteprovato, alla luce di una valutazione complessiva degli elementi rassegnati, chela Re si fosse rappresentate “come seriamente possibile, sebbene non certa,l’esistenza dei presupposti della condotta, ovvero il verificarsi dell’evento comeconseguenza dell’azione e, pur di non rinunciare ad essa, accetta che il fattopossa verificarsi, decidendo di agire comunque” (v. pag. 34 della sentenzaimpugnata).Il ricorso non confuta, sotto il profilo dei vizi deducibili ai sensi dell’art. 606cod. proc. pen., tali argomentazioni, ma si limita a proporre una diversavalutazione nel merito – non consentita nella presente sede - di alcuni deglielementi di fatto considerati dalla Corte territoriale, in particolare laconsapevole intestazione da parte dell’imputata di conti correnti, cassette disicurezza e di una società operanti all’estero e il contenuto delle conversazionifatte oggetto di captazione, senza tuttavia argomentare in maniera specifica inrelazione al dolo eventuale prospettato dalla Corte di merito.Risultano, pertanto, insussistenti i vizi di violazione di legge e dellamotivazione denunciati.2.

Si esamina a questo punto il ricorso proposto nell’interesse di BitontiAlessandro.2.1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.La Corte d’appello, invero, ha reso una motivazione immune da vizi inrelazione alla ritenuta sussistenza del dolo del reato di favoreggiamento realeascritto al [OSCURATO:PERSONA].Ha, in particolare, ritenuto che questi fosse consapevole del fatto che lesomme di denaro, riconducibili alla [OSCURATO:PERSONA], che aveva cercato di trasferirefossero state sottoposte a sequestro penale richiamando una serie di elementidi fatto dai quali ha tratto, in maniera, logica, tale conclusione, costituiti daisotterfugi utilizzati per il recupero del denaro depositato nei conti e nellecassette di sicurezza intestate alla Re, sotterfugi concretatisi nell’apertura di unaltro conto corrente in Croazia e nel successivo dirottamento del denaro inBulgaria senza passare per l’Italia, e ancora dalla conversazione intervenuta frail ricorrente e tale [OSCURATO:PERSONA] (soggetto che si avvaleva di prestanomeper l’apertura di conti correnti su cui dirottare i profitti illeciti di clienti italiani) esottoposta a captazione, nel corso della quale i discutevano anche di altri conticorrenti che, come quelli intestati alla Re, erano stati fatti oggetto di sequestroda parte dell’autorità giudiziaria croata in forza di un decreto emesso dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, e ciò anche se inrelazione a tali conti correnti il [OSCURATO:PERSONA] non rivestiva alcun ruolo formale,circostanza quest’ultima che, in maniera non illogica, la Corte d’appello haritenuto significativa del coinvolgimento del ricorrente nelle operazioni di“ripulitura” del denaro collocato all’estero e provento di attività delittuose.In relazione a tali specifiche argomentazioni, che risultano immuni da vizi, ilricorso non si sofferma in maniera specifica.Restano, pertanto, esclusi i vizi di violazione di legge e di motivazionedenunciati con il motivo in trattazione.2.2.

Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato.Si deve, invero, ritenere che la Corte d’appello abbia reso una motivazionecompleta e immune da vizi in relazione al diniego delle circostanze attenuantigeneriche e alla dosimetria della pena, con il congruo richiamo alla vicendaillecita assai articolata, alla contestuale violazione da parte del ricorrente, diprofessione avvocato, delle regole deontologiche professionali e alla tenuitàdella pena inflitta dal giudice di primo grado (un anno di reclusione).Si deve, peraltro, rammentare, in tema di circostanze attenuanti generiche,che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze di cui all’art. 62-biscod. pen. è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra glielementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto adeterminare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elementoche attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità diesecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuantimedesime. (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5,n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 4790 del16/01/1996, Romeo, Rv 204768).3.

Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono, dunque, essere dichiaratiinammissibili; i ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentatisenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma, determinatain via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 15/04/2025Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a sentenza del 24/06/2025 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleinammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto di quello di ReBruna;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per entrambi i ricorrenti, che ha conclusoriportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 24 giugno 2025 la Corte d’Appello di Brescia,in parziale riforma della sentenza emessa il 21 dicembre 2023 dal Tribunale diBrescia, per quel che qui interessa dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato diriciclaggio continuato ascrittole al capo 162) e confermava la statuizione dicondanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di favoreggiamento reale ascrittoglial capo 165).In particolare, alla Re era stato contestato di essersi intestata presso laZagrebacka Banka di Umago, in Croazia, una cassetta di sicurezza sulla qualeera stata depositata la somma di euro 699.500,00, sottoposta a sequestro nelgennaio 2019 e derivante dalla commissione dei reati fiscali contestati ai capi diimputazione precedenti, e di essersi inoltre intestata un conto corrente sulquale era stata trasferita la somma di euro 261.000,00, pure sottoposta asequestro nel gennaio 2019 e derivante dalla commissione dei suddetti reati, iltutto in modo tale da celare la provenienza delittuosa del denaro.[OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di essersi recato presso il suddetto istituto dicredito al fine di organizzare il trasferimento del denaro proveniente dai reaticontestati ai capi precedenti e detenuto da [OSCURATO:PERSONA] all’interno dicassette di sicurezza intestate alla madre, l’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e alcompagno [OSCURATO:PERSONA], su un conto corrente aperto presso la UnicreditNulbank di Sofia, in Bulgaria, dopo aver depositato la somma su un nuovo contocorrente aperto presso l’istituto di credito croato, in tal modo aiutando FranzoniStefania ad assicurare il profitto dei reati.2. Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distintirispettivi difensori, chiedendone l’annullamento.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava due motivi di doglianza.3.1. Con il primo motivo deduceva violazione di legge, manifestacontraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla dedotta carenzadi prova dell’elemento soggettivo del reato di riciclaggio.Assumeva che la Corte d’Appello aveva ritenuto la sussistenza in capo allaRe del dolo eventuale del reato contestato senza fornire alcuna giustificazionelogica e razionale di tale conclusione, che veniva fondata su elementiinsufficienti a dimostrare la sussistenza del dolo richiesto dalla normaincriminatrice.In relazione al primo di tali elementi, costituito dal fatto che la Re si eraintestata conti correnti e cassette di sicurezza presso l’istituto di credito croatonel marzo 2018, la difesa osservava che in tale epoca non erano ancora iniziatele indagini nei confronti della figlia della Re, [OSCURATO:PERSONA],commercialista e incensurata, così che la ricorrente non poteva sospettare chel’operazione bancaria fosse collegata ad attività illecite, risultando del tuttoragionevole il riferimento a normali esigenze professionali della figlia, la qualenel corso del dibattimento aveva dichiarato che la madre aveva sottoscritto icontratti bancari solo per farle un piacere.Il secondo elemento, pure utilizzato dalla Corte d’Appello per ritenere lasussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato e costituito dal ruolodi rappresentante legale sella società ungherese “Ing. Immo KFT” assunto dallaRe dal 1 febbraio 2018 al 1 giugno 2018, in uno all’intestazione di un contocorrente presso la [OSCURATO:PERSONA] ungherese fino al 4 maggio 2018, non potevaavere, ad avviso della difesa, valenza di prova della sussistenza del dolo deldelitto di riciclaggio, dovendosi considerare – come già osservato dal giudice diprimo grado, che aveva assolto la Re dal reato contestatole – che i rapportibancari e societari in discorso erano stati gestiti esclusivamente dalla [OSCURATO:PERSONA],essendo rimasta la Re relegata al ruolo di mero prestanome.Il terzo elemento valorizzato dalla Corte territoriale ai fini dell’affermazionedi responsabilità e costituito dal contenuto di colloqui intercettati nel mese diaprile 2019, e dunque oltre un anno dopo l’apertura dei conti e diversi mesidopo il sequestro del denaro, risaliva a un’epoca successiva ai fatti e pertanto,ad avviso della difesa, non poteva essere utilizzato per ricostruire ex post unaconsapevolezza in capo alla Re che, per ritenere integrato il reato, avrebbedovuto necessariamente sussistere al momento della condotta materialecontestata.Deduceva, per altro verso, che da tali conversazioni non emergeva alcunriferimento specifico alle cassette di sicurezza, ai conti correnti aperti in Croaziae a operazioni di deposito di denaro.3.2. Con il secondo motivo deduceva manifesta illogicità dellamotivazione in relazione al principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio,assumendo che il detto principio esigeva che l’affermazione di responsabilitàfosse fondata sulla certezza processuale assoluta e che, invece, nel caso dispecie la sentenza assolutoria di primo grado aveva individuato una ipotesialternativa della ricostruzione dei fatti dotata di razionalità e plausibilità, ritendoche [OSCURATO:PERSONA], anziana casalinga priva di competenze finanziarie, avesse agitoin buona fede su richiesta della figlia, inconsapevole delle finalità illecite dellerichiamate operazioni bancarie, in tutto in un contesto di normalità familiare.Deduceva che la Corte di merito non aveva fornito una spiegazione logica inrelazione alla possibilità di conciliare l’accertato ruolo meramente formale dellaricorrente con la rappresentazione da parte di quest’ultima della concretapossibilità che il denaro versato sui conti croati fosse di provenienza delittuosa,spiegazione logica che avrebbe dovuto fornire per ritenere manifestamenteirrazionale il dubbio derivante dall’ipotesi alternativa dell’innocenza.4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava due motivi di doglianza.4.1. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 379 cod. pen. evizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato difavoreggiamento reale.Assumeva che il ricorrente aveva agito senza essere consapevole del fattoche le somme di denaro che aveva cercato di trasferire fossero state sottopostea sequestro penale e che le notizie ricevute al riguardo dal collega avv. [OSCURATO:PERSONA] ad oggetto esclusivamente la complessità della vicenda, senza che glifosse stata comunicata l’emissione di un provvedimento di ablazione deldenaro.Deduceva che non appena venuto a conoscenza del rilievo penale dellavicenda il [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso ogni attività e si era limitato a consigliare allaConcludeva sul punto affermando che all’atto dell’organizzazione del viaggioa Umago per prelevare le somme da trasferire il [OSCURATO:PERSONA] non aveva contezzadella natura penale del blocco delle somme effettuato nel gennaio 2019.4.2. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 62-bis, 132e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione in relazione alla dosimetria dellapena, assumendo che gli elementi indicati nell’atto di appello come meritevoli diapprezzamento al fine dell’irrogazione di una sanzione più mite e dellaconcessione delle circostanze attenuanti generiche, con particolare riguardo allecondotte concomitanti e susseguenti al reato, non erano stati valutati dallaCorte d’Appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Si esamina dapprima il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Entrambi i motivi devono essere trattati congiuntamente in quantoinvolgono questioni relative all’elemento soggettivo del reato contestato alla Re.La Corte d’appello ha reso una motivazione immune da vizi in relazione allaritenuta responsabilità della ricorrente per il reato di riciclaggio e in particolarein relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato,costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirnel’identificazione della provenienza delittuosa (v., ex multis,Sez. 2, Sentenza n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302 – 01).Premesso che la condotta materiale ascritta alla Re – consistita, inparticolare, nell’essersi l’imputata intestata un conto corrente e una cassetta disicurezza accesi su una banca estera che contenevano denaro derivante da reatifiscali commessi dalla figlia [OSCURATO:PERSONA] e che era stato sottoposto asequestro, in modo tale da celarne la provenienza delittuosa – non vienecontestata dalla difesa nella sua oggettività, la Corte di merito ha ritenuto incapo alla ricorrente l’elemento soggettivo del reato di riciclaggio sotto il profilodel dolo eventuale, che pure risulta configurabile in relazione al delitto indiscorso (v. in proposito, ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 36893 del 28/05/2018,dolo eventuale quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi,accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto edinvestito).In relazione a tale valutazione ha, innanzitutto, passato in rassegna inmaniera analitica gli elementi di fatto utilizzati per il giudizio, costituiti:- dal tenore delle conversazioni captate, fra le quali quelle richiamate apag. 32 del provvedimento impugnato, nel corso delle quali l’imputatamanifestava alla figlia la propria preoccupazione in relazione ai sequestri deiquali erano state destinatarie le somme di denaro depositate sulle cassette disicurezza e sui conti intestati alla Re, con chiaro riferimento all’attività diindagine della quale l’imputata si mostrava ben consapevole;- dalla circostanza che la Re si era recata insieme alla figlia e al ricorrente[OSCURATO:PERSONA] all’estero per recuperare il denaro depositato negli istituti di credito;- dal fatto che la Re era risultata amministratrice della società “Ing-ImoKFT”, utilizzata per dirottare i proventi delittuosi derivanti dalle pratiche diaccollo fiscale;- dall’elemento di natura logica costituito dalla circostanza che l’imputatasi era intestata per conto della figlia conti correnti, cassette di sicurezza esocietà all’estero pur essendo consapevole che la quest’ultima esercitaval’attività professionale di commercialista in Italia e solo in Italia, precisamentein uno studio sito in Brescia;- dall’ulteriore elemento di natura logica costituito dal fatto che la Re nonaveva mai dedotto una propria incolpevole ignoranza e non aveva mai fornitouna spiegazione alternativa del contenuto delle conversazioni captate.La Corte di merito ha, infine, tratto dalla valutazione di tali elementiconseguenze improntate a logica, ritenendo in capo all’imputata il dolo delriciclaggio quantomeno nella forma del dolo eventuale, ritennedo pienamenteprovato, alla luce di una valutazione complessiva degli elementi rassegnati, chela Re si fosse rappresentate “come seriamente possibile, sebbene non certa,l’esistenza dei presupposti della condotta, ovvero il verificarsi dell’evento comeconseguenza dell’azione e, pur di non rinunciare ad essa, accetta che il fattopossa verificarsi, decidendo di agire comunque” (v. pag. 34 della sentenzaimpugnata).Il ricorso non confuta, sotto il profilo dei vizi deducibili ai sensi dell’art. 606cod. proc. pen., tali argomentazioni, ma si limita a proporre una diversavalutazione nel merito – non consentita nella presente sede - di alcuni deglielementi di fatto considerati dalla Corte territoriale, in particolare laconsapevole intestazione da parte dell’imputata di conti correnti, cassette disicurezza e di una società operanti all’estero e il contenuto delle conversazionifatte oggetto di captazione, senza tuttavia argomentare in maniera specifica inrelazione al dolo eventuale prospettato dalla Corte di merito.Risultano, pertanto, insussistenti i vizi di violazione di legge e dellamotivazione denunciati.2. Si esamina a questo punto il ricorso proposto nell’interesse di BitontiAlessandro.2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.La Corte d’appello, invero, ha reso una motivazione immune da vizi inrelazione alla ritenuta sussistenza del dolo del reato di favoreggiamento realeascritto al [OSCURATO:PERSONA].Ha, in particolare, ritenuto che questi fosse consapevole del fatto che lesomme di denaro, riconducibili alla [OSCURATO:PERSONA], che aveva cercato di trasferirefossero state sottoposte a sequestro penale richiamando una serie di elementidi fatto dai quali ha tratto, in maniera, logica, tale conclusione, costituiti daisotterfugi utilizzati per il recupero del denaro depositato nei conti e nellecassette di sicurezza intestate alla Re, sotterfugi concretatisi nell’apertura di unaltro conto corrente in Croazia e nel successivo dirottamento del denaro inBulgaria senza passare per l’Italia, e ancora dalla conversazione intervenuta frail ricorrente e tale [OSCURATO:PERSONA] (soggetto che si avvaleva di prestanomeper l’apertura di conti correnti su cui dirottare i profitti illeciti di clienti italiani) esottoposta a captazione, nel corso della quale i discutevano anche di altri conticorrenti che, come quelli intestati alla Re, erano stati fatti oggetto di sequestroda parte dell’autorità giudiziaria croata in forza di un decreto emesso dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, e ciò anche se inrelazione a tali conti correnti il [OSCURATO:PERSONA] non rivestiva alcun ruolo formale,circostanza quest’ultima che, in maniera non illogica, la Corte d’appello haritenuto significativa del coinvolgimento del ricorrente nelle operazioni di“ripulitura” del denaro collocato all’estero e provento di attività delittuose.In relazione a tali specifiche argomentazioni, che risultano immuni da vizi, ilricorso non si sofferma in maniera specifica.Restano, pertanto, esclusi i vizi di violazione di legge e di motivazionedenunciati con il motivo in trattazione.2.2. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato.Si deve, invero, ritenere che la Corte d’appello abbia reso una motivazionecompleta e immune da vizi in relazione al diniego delle circostanze attenuantigeneriche e alla dosimetria della pena, con il congruo richiamo alla vicendaillecita assai articolata, alla contestuale violazione da parte del ricorrente, diprofessione avvocato, delle regole deontologiche professionali e alla tenuitàdella pena inflitta dal giudice di primo grado (un anno di reclusione).Si deve, peraltro, rammentare, in tema di circostanze attenuanti generiche,che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze di cui all’art. 62-biscod. pen. è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra glielementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto adeterminare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elementoche attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità diesecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuantimedesime. (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5,n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 4790 del16/01/1996, Romeo, Rv 204768).3. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono, dunque, essere dichiaratiinammissibili; i ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentatisenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma, determinatain via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 15/04/2025Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23810/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris