CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38289/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; upg OSSERVA 1. Ritenuto che i due motivi di ricorso formulati dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - dedicati alla richiesta di riqualificazione del reato accertato nei suoi confronti come furto ex art. 624-bis cod. pen. consumato nella fattispecie meno grave di tentato furto ex art. 624 cod. pen. - sono inammissibili, perché manifestamente infondati, basati su argomentazioni giuridiche che si pongono in contrasto con la consolidata lettura del dato normativo che propone da tempo la giurisprudenza di legittimità, in tema di furto in abitazione e di consumazione del reato. Il ricorrente è accusato di aver sottratto, insieme ad un complice, materiale termoidraulico dal magazzino attiguo all'abitazione di campagna di Carmine e [OSCURATO:PERSONA]: l'azione è stata interrotta dall'arrivo dei proprietari e la fuga degli imputati dall'intervento dei carabinieri, che li hanno sorpresi a bordo del furgone ove erano stati caricati i beni sottratti. 1.1. Considerato che il delitto di furto in abitazione si consuma una volta che l'autore della condotta abbia conseguito, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (cfr. Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 2017, Pavone, Rv. 269088; Sez. 5, n. 48880 del 17/9/2018, S., Rv. 274016; Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278): e resta inteso che la refurtiva può essere anche solo "parte" di quella che l'agente avesse in programma di rubare e di cui non abbia potuto impossessarsi del tutto, poiché scoperto dalle persone offese e costretto ad interrompere la sua azione, come accaduto nel caso di specie, con il ricorrente ed il suo complice che si sono dati alla fuga con il furgone sul quale avevano già caricato alcune delle merci sottratte, per l'arrivo improvviso dei proprietari, e sono stati intercettati da una pattuglia di carabinieri intervenuta per caso. 1.2. Ritenuto, altresì, quanto alla configurabilità della fattispecie di l'urto in privata dimora piuttosto che di furto semplice, che le abitazioni, pur se non stabilmente luogo di dimora, in quanto solo periodicamente teatro di atti della vita privata, conservano la loro natura abitativa e di luogo privato. In altre parole, integra la nozione di privata dimora l'immobile adibito a casa vacanze o abitato soltanto in determinati periodi dell'anno, poichè non è necessaria ad integrare la nozione in parola la permanenza continuativa nell'immobile dell'a/ente diritto, essendo sufficiente un suo utilizzo "stabilmente ricorrente" per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata al riparo da intrusioni esterne (nel caso di specie, la casa familiare era completamente arredata poiché i proprietari erano soliti trascorrervi lunghi periodi pari a sei mesi all'anno).get La giurisprudenza di legittimità converge senza dubbio nel sostenere tale interpretazione della nozione di "privata dimora": cfr. Sez. 5, n. 37875 del 4/7/2019, Bondì, Rv. 277637, in tema di violazione di domicilio, e la ricostruzione che si ritrova nelle motivazioni e nelle affermazioni di principio sia della sentenza Sez. U, n. 26795 del 28/3/2006, Prisco, Rv. 234269, sia della più recente Sez. U, n. 31345 del 23/3/2017, D'Amico, Rv. 270076. 2. Considerato, pertanto, che entrambe le censure del ricorrente sono prive di pregio, anche nella misura in cui, infine, evidenziano che il magazzino da cui sono stati sottratti i beni non fosse parte dell'abitazione: come noto, le "pertinenze" dell'immobile che costituisca luogo di privata dimora sono esplicitamente contemplate dalla disposizione normativa dell'art. 624-bis cod. pen. sicchè questa Corte regolatrice ha più volte affermato che integra il delitto di furto in abitazione l'introdursi in un garage attiguo all'abitazione (cfr. Sez. 2, n. 22937 del 29/5/2012, Muffatti, Rv. 253193; Sez. 5, n. 35764 del 27/3/2018, C., Rv. 273597). Non vi è differenza tra tale fattispecie e quella in esame di un magazzino adibito a locale- lavoro e rimessa di attrezzi e materiali, attiguo alla casa della persona offesa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend