Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 57/1964
ECLI:IT:COST:1964:57
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ordinanza del 2 ottobre 1963 il Tribunale di Isernia, nel corso
di procedimento penale in grado di appello contro [OSCURATO:PERSONA]
imputato di contravvenzione all'art. 80 del T. U. 15 giugno 1959, n.
393, sulla circolazione stradale, in accoglimento di eccezione proposta
dalla difesa di costui, sollevava questione di legittimità
costituzionale, nella considerazione che il T. U. predetto è stato
emesso in virtù di delegazione conferita con l'art. 2 della legge 26
aprile 1959, n. 207, la quale, in contrasto con l'art. 76 della
Costituzione, non conteneva alcuna indicazione di limiti temporali per
l'esercizio della medesima.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata a termini di
legge, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA], n. 299 del 16
novembre 1963.
Nel giudizio avanti a questa Corte si è costituito il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale
dello Stato, con deduzioni depositate il 25 ottobre 1963. In esse si
osserva che l'art. 2 della legge n. 207 del 1959 non ha conferito alcun
potere di delegazione legislativa, essendosi limitato ad autorizzare il
Governo all'esercizio del normale potere di raccolta, coordinamento e
compilazione in testo unico delle norme di legge vigenti in materia, e
pertanto non poteva trovar luogo la prefissione di termine per
l'esercizio del potere prescritto dall'art. 76 della Costituzione. In
conseguenza chiede sia dichiarata l'infondatezza della questione
sollevata.
Con successiva memoria, in data 11 maggio 1964, l'Avvocatura si
richiama alla distinzione accolta dalla Corte con la sentenza n. 54 del
1957 fra testi unici per la cui emanazione si rende necessaria apposita
delegazione e quelli per i quali basta la semplice autorizzazione e,
riaffermato che quello in esame rientra nella seconda di dette
categorie, insiste nelle conclusioni già prese.
:
1. - La questione sollevata dal Tribunale di Isernia muove
evidentemente dall'accoglimento dell'opinione, rappresentata da larga
parte della dottrina, secondo la quale ogni specie di testo unico la
cui formazione sia avvenuta in virtù di apposita autorizzazione
legislativa, viene ad essere necessariamente rivestito della forza di
legge, quale che sia l'entità degli adattamenti e variazioni del
tenore originario delle norme da unificare, che ogni attività rivolta
a tale unificazione di per sé implica, e quindi rimane subordinato
alle condizioni poste dalla Costituzione per la valida emanazione degli
atti governativi forniti di tale efficacia.
La Corte con sue precedenti pronuncie (sentenze nn. 54 del 1957 e 24
del 1961) ha ritenuto che tale orientamento dottrinale non fosse da
accogliere, e che invece forza di legge possono venire ad assumere solo
quelli fra i testi unici i quali non si limitino ad operare un mero
coordinamento fra le norme da riunire, ma siano abilitati ad apportare
innovazioni o integrazioni alle norme stesse.
La Corte non rinviene motivi che la inducono a discostarsi dalla sua
costante giurisprudenza, tanto più in presenza di un testo, come
quello denunciato, che si è limitato alla materiale riproduzione in
ogni loro parte, delle disposizioni del decreto delegato 27 ottobre
1958, n. 956, e pedissequamente delle modifiche di cui all'art. 1 della
legge 26 aprile 1959, n. 207, e quindi non ha reso necessario
l'esercizio neppure di quel minimo di attività interpretativa, che
appare inseparabile dall'operazione del coordinamento.
La rilevata mancanza della forza di legge dell'atto denunciato ha
per conseguenza l'inammissibilità della questione sollevata.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
sollevata nei confronti dell'art. 2, comma terzo, della legge 26 aprile
1959, n. 207, in relazione all'art. 134, primo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.
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