CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13737/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] COMPIUTADott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 20076/2020ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 20076/2020 R.G., propostoRagni Marika, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Vaglio,con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzopec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al ricorsointroduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Bologna, in persona del Sindaco pro tempore,autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù didecreto reso dal medesimo Sindaco il 27 luglio 2020, p.g. n.292215/2020, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambe con studio in Bologna(presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), oveelettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in allegato al controricorso di costituzione nel presenteprocedimento;Numero registro generale 20076/2020Numero sezionale 3187/2026Numero di raccolta generale 13737/2026Data pubblicazione 11/05/2026CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per l’Emilia-Romagna il 4 novembre 2019, n.2042/14/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 16 aprile 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale perl’Emilia-Romagna il 4 novembre 2019, n. 2042/14/2019, che,in controversia su impugnazione dell’ingiunzione di pagamenton. 2017004110496000002818 del 9 marzo 2017 da parte delComune di Bologna, notificata il 13 aprile 2017, per omessadichiarazione e omesso versamento della TARSU relativa aglianni 2009, 2010 e 2011, per l’importo complessivo di €1.313,53, in dipendenza dell’avviso di accertamento n.6222/2015 del 7 ottobre 2015, che sarebbe stato notificato(per compiuta giacenza) il 23 novembre 2015, dopo il vanotentativo di consegna per assenza della destinataria il 22ottobre 2015, con riguardo ad immobile detenuto il locazionedall’1 settembre 2009, ha rigettato l’appello proposto dallamedesima nei confronti del Comune di Bologna avverso lasentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diBologna il 14 settembre 2018, n. 752/5/2018, con condannaalla rifusione delle spese giudiziali.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha confermato ladecisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorsooriginario della contribuente - sul presupposto: a) che l’avvisodi accertamento era stato regolarmente notificato allacontribuente a mezzo del servizio postale, perfezionandosi ilNumero registro generale 20076/2020Numero sezionale 3187/2026Numero di raccolta generale 13737/2026Data pubblicazione 11/05/2026recapito con la compiuta giacenza; b) che, essendo divenutodefinitivo l’atto impositivo per mancata impugnazione dinanzial giudice tributario, si era prodotta l’interruzione dellaprescrizione eccepita dalla contribuente; c) che l’ingiunzione dipagamento non presentava vizi propri sotto il profilo dellamotivazione, atteso che era sufficiente richiamare il precedenteprovvedimento presupposto.3. Il Comune di Bologna ha resistito con controricorso.4. Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a tre motivi.Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità ditale ricorso ex art. 360-bis cod. proc. civ. per conformità dellasentenza impugnata alla giurisprudenza di legittimità, nonessendo stati chiaramente esplicitati dal giudice del gravamegli orientamenti ormai prevalenti sulle questioni controverse(vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 21 marzo 2017, n.7155; Cass., Sez. 6^-5, 10 ottobre 2019, n. 25452; Cass.,Sez. 6^-5, 9 dicembre 2020, n. 28099; Cass., Sez. 5^, 7dicembre 2021, n. 38767; Cass., Sez. 6^-Trib., 22 dicembre2022, n. 37587; Cass., Sez. Trib., 27 dicembre 2023, n.36079; Cass., Sez. Trib., 18 dicembre 2024, n. 33097; Cass.,Sez. Trib., 16 giugno 2025, n. 16047).2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1, comma 161, della legge 27 dicembre2006, n. 296, 8 e 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890,116 cod. proc. civ., 24, 111 e 113 Cost., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere statoerroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’enteimpositore avesse idoneamente documentato che la giacenzadella raccomandata contenente il prodromico avviso diNumero registro generale 20076/2020Numero sezionale 3187/2026Numero di raccolta generale 13737/2026Data pubblicazione 11/05/2026accertamento era stata portata a conoscenza dellacontribuente.2.1 Il predetto motivo è infondato.2.2 Come è stato accertato dalla Commissione tributariaregionale, l’avviso di accertamento era stato ritualmentenotificato a mezzo di lettera raccomandata con avviso diricevimento (per compiuta giacenza dopo la immissione incassetta postale della comunicazione di deposito) el’ingiunzione di pagamento non era stata impugnata per vizipropri stante il rituale ricevimento della relativa notifica.Invero, l’avviso di accertamento è stato notificato a mezzo delservizio postale con lettera raccomandata A.R., della quale laconsegna in mani della destinataria non è stata possibile per lasua assenza dal luogo di recapito. Per cui, l’agente postale hainserito nella cassetta postale l’avviso di giacenza (mod. 26) il22 ottobre 2015 e la compiuta giacenza si è perfezionata il 23novembre 2015, come si desume dalle annotazioni riportatesul riprodotto avviso di ricevimento (vedasi pagina 10 delricorso).2.3 Peraltro, in tema di riscossione delle imposte, l'omissione(o invalidità) della notifica di un atto presupposto costituiscevizio comportante la nullità dell'atto consequenziale notificato,la quale può farsi valere mediante la scelta, ex art. 19, comma3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'attoconsequenziale notificato, deducendo il vizio dell'omessanotifica dell'atto presupposto, o di impugnare anchequest'ultimo per contestare la pretesa tributaria; pertanto, laverifica circa la scelta compiuta dal contribuente compete algiudice del merito, il quale, nel primo caso, dovrà acclararesolo il difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullitàdell'atto consequenziale, mentre, nel secondo, la pronunciaNumero registro generale 20076/2020Numero sezionale 3187/2026Numero di raccolta generale 13737/2026Data pubblicazione 11/05/2026dovrà riguardare l'esistenza della pretesa fiscale (da ultime:Cass., Sez. Trib., 19 maggio 2025, n. 13329; Cass., sez. Trib.,17 febbraio 2026, n. 3567),Invero, è pacifico che, nel caso di notifica a mezzo del serviziopostale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualitàdel soggetto cui l’atto viene consegnato, come accade, invece,nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre1982, n. 890 – l’agente postale si limita ad attestare l’avvenutaconsegna al domicilio del destinatario (con conseguentepresunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.) piuttosto chela consegna a mani del destinatario (Cass., Sez. 5^, 12gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 6^-5, 3 marzo 2014, n.4895; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2016, n. 14501; Cass., Sez.6^-5, 12 novembre 2018, n. 28872; Cass., Sez. 6^-5, 10aprile 2019, n. 10037; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, 12832;Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2023, n. 19576; Cass., Sez. Trib.,28 dicembre 2025, n. 34362; Cass., Sez. Trib., 3 aprile 2026,n. 8404); in tal senso, si è detto che si tratta di una procedura«meno garantita per il destinatario di quanto accadaordinariamente per gli atti giudiziari» (la cui notifica è soggettaalla più rigorosa disciplina della legge 20 novembre 1982, n.890), alla quale, pertanto, non è applicabile la giurisprudenzarelativa alle notifiche effettuate ai sensi dell’art. 149 cod. proc.civ. (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708).2.4 Peraltro, le norme concernenti il servizio postale ordinarionon prevedono, a differenza dell'art. 7 della legge 20 novembre1982, n. 890, che si renda necessario l'invio dellaraccomandata informativa del deposito degli atti notificatiall’ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito pertemporanea assenza del destinatario o per mancanza,Numero registro generale 20076/2020Numero sezionale 3187/2026Numero di raccolta generale 13737/2026Data pubblicazione 11/05/2026inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, ilregolamento postale (d.m. 1 ottobre 2008), contenente ladisciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedereche gli "invii a firma" (tra i quali, le raccomandate) che non siastato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altrapersona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l’ufficiopostale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono ingiacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivoal rilascio dell’avviso di giacenza (art. 25); nessunadisposizione di detto regolamento conteneva, quindi, unaregola analoga a quella dettata in materia di notificheeffettuate a mezzo posta dall’art. 8, comma 4, della legge 20novembre 1982, n. 890, sul momento in cui si dovesse ritenerepervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avessedepositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa dellaimpossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimodestinatario o di altra persona abilitata.2.5 Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento dellanotifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", devefarsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dall'art. 8,comma 4, della legge 20 novembre 1982 n. 890, secondo cui:«La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalladata di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondocomma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore».D’altra parte, poiché il citato regolamento del servizio direcapito non prevede la spedizione di una raccomandatacontenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilasciodell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuarela data di perfezionamento della notifica ex art. 14 della legge20 novembre 1982, n. 890, in caso di mancato recapito dellaraccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che laNumero registro generale 20076/2020Numero sezionale 3187/2026Numero di raccolta generale 13737/2026Data pubblicazione 11/05/2026notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla datadel rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agentepostale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso digiacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione diquest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, seanteriore (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 2 febbraio 2016, n.2047; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. 5^,28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5^, 21 settembre2020, n. 19680; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504;Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6^-5, 13maggio 2021, n. 12920; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2022, n.12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez.Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre2024, n. 29355; Cass., Sez. Trib., 19 dicembre 2025, n.33228; Cass., sez. Trib., 17 febbraio 2026, n. 3567).2.6 Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo delservizio di posta universale non troveranno applicazione lenorme dettate dall’art. 149 cod. proc. civ. e della legge 20novembre 1982, n. 890, ma unicamente quella concernente ilservizio postale ordinario (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2012, n. 9111;12081; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2017, n. 30824; Cass.,Sez. 6^-5, 17 maggio 2018, n. Cass., Sez. 5^, 28 dicembre2018, n. 33563; Cass., Sez. 5^, 29 agosto 2019, n. 21815;Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 16992; Cass., Sez. 6^-5,29 ottobre 2020, n. 23828; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021,n. 5154; Cass. Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7464; Cass., sez.Trib., 17 febbraio 2026, n. 3567).2.7 Pur non essendo direttamente applicabile il dispostodell’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in difetto, nelregolamento del servizio postale ordinario, di una regolaNumero registro generale 20076/2020Numero sezionale 3187/2026Numero di raccolta generale 13737/2026Data pubblicazione 11/05/2026(analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate amezzo posta dall’art. 8, comma 4, della legge 20 novembre1982, n. 890) sul momento in cui si debba ritenere pervenutoal destinatario un atto che l'agente postale abbia depositato ingiacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità direcapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altrapersona abilitata, debba farsi applicazione - non diretta maanalogica - della regola dettata nell’art. 8, comma 4, dellalegge 20 novembre 1982, n. 890, secondo cui: «Lanotificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla datadi spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore». [OSCURATO:PERSONA], quindi, ritenuto che la regola da applicare per individuarela data di perfezionamento della notifica ex art. 14 della legge20 novembre 1982, n. 890, in caso di mancato recapito dellaraccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che «lanotificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla datadel rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agentepostale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso digiacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione diquest'ultima), ovvero dalla data del ritiro dei piego, seanteriore» (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 2 giugno 2016, n.2047; Cass., Sez. 6^-5, 10 agosto 2017, n. 19958; Cass., Sez.6^-5, 10 agosto 2017, n. 19958; Cass., Sez. 6^-5, 20 febbraio2018, n. 4049; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass.,Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5^, 15novembre 2021, n. 34250; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2022, n.12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez.Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre2024, n. 29355).Numero registro generale 20076/2020Numero sezionale 3187/2026Numero di raccolta generale 13737/2026Data pubblicazione 11/05/20262.8 Né tale orientamento sulla c.d. “notifica postale diretta”risulta essere stato inciso dalla recente pronunzia delle SezioniUnite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n.10012), in tema di notifica degli atti impositivi e degli attiprocessuali a mezzo del servizio postale ex art. 8 della Legge20 novembre 1982 n. 890, con riguardo alla necessità diprodurre in giudizio l’avviso di ricevimento contenente lacomunicazione di avvenuto deposito (c.a.d.), per l’ipotesi diirreperibilità “relativa” del destinatario, avendosi riguardo allanotifica a mezzo del servizio postale da parte dell’ufficialegiudiziario (Cass., Sez. Trib., 16 novembre 2025, n. 30231).2.9 Per cui, risultando regolare la notifica dell’atto presupposto,l’atto presupponente non poteva che essere impugnato per vizipropri. In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensidell’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravamesolo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presuppostinon notificati, non è ammissibilel'impugnazione della cartella di pagamento [o dell’ingiunzionedi pagamento] per dolersi di vizi inerenti agli avvisi diaccertamento già notificati e non opposti nei termini (Cass.,Sez. 5^, 13 ottobre 2011, n. 21082; Cass., Sez. 6^-5, 24maggio 2017, n. 13102; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n.12759; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2019, n. 15452; Cass., Sez.5^, 10 febbraio 2021, n. 3227; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile2021, n. 11141; Cass., Sez. 5^, 8 giugno 2022, n. 18488;Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2022, n. 19507; Cass., Sez. Trib.,13 luglio 2023, n. 20148; Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2024,n. 32808; Cass., Sez. Trib., 24 luglio 2025, n. 21128).2.10 Ne discende che la sentenza impugnata avevacorrettamente ritenuto – seppur con scarna, ma congruaNumero registro generale 20076/2020Numero sezionale 3187/2026Numero di raccolta generale 13737/2026Data pubblicazione 11/05/2026motivazione - che: «L’atto prodromico all’ingiunzione dipagamento è stato regolarmente notificato a mezzo del serviziopostale e si è perfezionato con la compiuta giacenza».3. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4), deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132 e 115 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., peressere stato rigettato l’appello dal giudice di secondo grado conmotivazione assolutamente carente o meramente apparente.3.1 Il predetto motivo è infondato.3.2 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondocomma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45,comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che lasentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizionedelle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)».Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza dimotivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quantonelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tuttoinidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamentodell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra lorologicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n.8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez.Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337;Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19gennaio 2026, n. 1090).Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di“motivazione apparente”, allorquando la motivazione dellaNumero registro generale 20076/2020Numero sezionale 3187/2026Numero di raccolta generale 13737/2026Data pubblicazione 11/05/2026sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamentesovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita inmodo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezzae sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n.8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez.5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354;Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib.,5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n.1090).3.3 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenzaimpugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logicagiuridica, contenendo una sufficiente illustrazione delle ragionisottese, in generale, al rigetto dell’appello e, in particolare, alriconoscimento della regolare notifica dell’atto impositivomediante l’ausilio del servizio postale.4. Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenzaimpugnata per violazione del principio di corrispondenza tra ilchiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. eomessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice disecondo grado di pronunciarsi sull’eccepita prescrizione dellapretesa impositiva per gli anni 2009, 2010 e 2011.4.1 Il predetto motivo è inammissibile.4.2 Posto che, in base al tenore della censura (chetestualmente richiama l’art. 1, comma 161, della legge 27dicembre 2006, n. 296), il riferimento è alla decadenzaNumero registro generale 20076/2020Numero sezionale 3187/2026Numero di raccolta generale 13737/2026Data pubblicazione 11/05/2026dell’ente impositore dall’esercizio del potere impositivo,quest’ultima poteva essere dedotta soltanto in sede diimpugnazione dell’avviso di accertamento, che è ormaiincontrovertibile.4.3 Difatti, qualora il contribuente non presenti per temporicorso avverso l'avviso di accertamento (che è attopresupposto, ovvero primo atto impositivo impugnabile, resosi,nel frattempo, definitivo per mancata impugnazione), ladecadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento nonpotrà essere dedotta con ricorso avverso la cartella ol’ingiunzione di pagamento, posto che essa è, peraltro, titoloesecutivo, finalizzato alla riscossione coattiva del tributo e degliaccessori e, quindi, impugnabile solo per vizi propri, senzapossibilità di fare valere anche i vizi relativi agli atti presuppostinon tempestivamente eccepiti.5. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi l’infondatezza/inammissibilità dei motivi dedotti, ilricorso deve essere rigettato.6. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese giudiziali in favore della controricorrente,liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 1.800,00per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%Numero registro generale 20076/2020Numero sezionale 3187/2026Numero di raccolta generale 13737/2026Data pubblicazione 11/05/2026sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia