CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 37532/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente - ORDINANZA sul ricorso 28905-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 152/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Nella controversia promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello dell'Aquila, per quanto interessa in questa sede, ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale i convenuti erano stati condannati alla restituzione della somma di € 30.000,00, prelevati dalla [OSCURATO:PERSONA] dal conto corrente dell'attore, in forza di delega ad operare sul medesimo rilasciata dal titolare (il prelievo era avvenuto mediante emissione di tre assegni circolari intestati a [OSCURATO:PERSONA], coniuge della [OSCURATO:PERSONA]). La Corte d'appello ha ritenuto infondata la censura degli appellanti, i quali avevano sostenuto che il prelevamento della somma era stato eseguito per spirito di liberalità; essa ha ritenuto che mancasse la prova dell'animus donandi e dei requisiti della donazione remuneratoria. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 770 c.c., si dolgono perché la Corte d'appello non ha riconosciuto i presupposti della donazione remuneratoria. Essi sottolineano che, come riconosciuto dai giudici di merito in riferimento a un diverso spostamento patrimoniale oggetto della domanda del Cellini, la causa, anche in ordine al prelievo delle somme, doveva pur sempre rinvenirsi nella riconoscenza del disponente per i servizi ricevuti. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, perché proposto fuori termine. La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte, su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. Il ricorso è tempestivo. Non ci sono ragioni per dubitare che il termine lungo semestrale, incominciato a decorrere dal 29 gennaio 2020, Ric. 2020 n. 28905 sez. M2 - ud. 13-10-2021 -2- sospeso in ragione della sospensione durante il periodo c.d. covid, dal 9 marzo alli 1 maggio 2020, ha subito l'ordinaria sospensione durante il periodo feriale. Il richiamo di Cass. n. 10252 del 2020 non giova alla tesi del ricorrente: in quella occasione la Suprema corte ha escluso l'operatività della sospensione feriale sulla base di una ratio del tutto diversa, e cioè che la (ulteriore) sospensione, in quel caso disposta in via eccezionale da norma in materia tributaria, assorbiva interamente il periodo di sospensione feriale. Diversamente, nel caso della sospensione dei termini c.d. covid, questa è cessata precedentemente all'inizio del periodo feriale. Ciò vuol dire, con riferimento al caso in esame, che il termine lungo di impugnazione era in corso quando è poi sopraggiunto il periodo feriale, beneficiando pertanto dell'ordinaria sospensione dei termini per l'intero periodo. Il ricorso è ugualmente inammissibile. Infatti, la Corte d'appello ha avuto ben presenti i requisiti della fattispecie della donazione remuneratoria, ma ha negato che gli stessi requisiti ricorressero nel caso in esame. È evidente, pertanto, che sotto la veste della violazione di legge, i ricorrenti mirano a una diversa valutazione dei fatti, il che rende inammissibile la censura (Cass., S.U., n. 34476/2019). La Corte d'appello, del resto, ha dato congrua e adeguata motivazione del proprio convincimento; essa ha posto in luce che faceva difetto la prova del preventivo consenso del titolare rispetto all'emissione degli assegni da parte del delegato a operare sul conto, non essendoci neanche la prova che il Cellini fosse consapevole dell'operazione. La corte di merito ha inoltre condiviso la valutazione del Tribunale, nella parte in cui il primo giudice aveva evidenziato che il prelievo era stato eseguito quando i rapporti fra le parti si erano già deteriorati, tant'è vero che il Cellini, appena avuta cognizione della operazione, ha Ric. 2020 n. 28905 sez. M2 - ud. 13-10-2021 -3- provveduto a revocare immediatamente la delega alla [OSCURATO:PERSONA] ad operare sul conto. L'insieme di tali considerazioni costituiscono apprezzamenti di merito incensurabili in questa sede (Cass. n. 371/1969). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese Ci sono le condizioni per dare atto ex art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma dello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nell'importo di 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di