CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36450/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 23/6/2023 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] parte civile costituita nel proc. n. 2512/2014 r.g.n.r., instaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA] imputato del delitto di cui all'art. 640 c.p., così modificata l'originaria imputazione di cui al capo b) (art. 380 c.p.) ricorre, ai fini civili, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato dal delitto a lui ascritto, perchè il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili. Deduce la ricorrente che il giudice di secondo avrebbe effettuato una valutazione degli elementi fattuali ai fini penali, applicando quale regola di giudizio, quella di natura civilistica del "più probabile che non" anziché provvedere, in applicazione dell'art. 578 c.p.p., trattandosi di reato estinto per prescrizione, ad un accertamento del fatto ai soli fini civilistici, senza valutare neppure incidentalmente, nel merito, la responsabilità dell'imputato. Ad avviso della ricorrente la Corte di appello avrebbe trascurato le dichiarazioni della parte civile Armatore e valorizzato, a fini decisori, solo le dichiarazioni del Fiaccavento, procedendo così alla sua assoluzione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Nel caso in esame ci si trova di fronte ad una sentenza di appello che in riforma di quella di primo grado, pur rilevando l'intervenuta prescrizione del reato, ha assolto l'imputato nel merito revocando le statuizioni civili. A questo proposito, va ricordato che, come affermato dalle Sezioni U. Tettamanti del 28/05/2009, principio da ultimo ribadito dalle Sez. U. con notizia di decisione del 28/3/2024, quando vi è stata condanna in primo grado anche agli effetti civili, il Giudice dell'impugnazione, pur in presenza di prescrizione del reato, deve conoscere appieno la res iudicanda — ancorché al solo fine di vagliare il diritto al risarcimento del danno della parte civile — anche valutando l'eventuale contraddittorietà o insufficienza della prova rilevante ai sensi dell'art. 530, comma 2 e non solo l'evidenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv.244273; Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014, Rv. 262175; Sez.5, n. 24469 del 09/04/2019, Rv. 276513) La sentenza impugnata ha applicato tali principi. La Corte di appello, a fronte della presenza delle parti civili, è pervenuta al giudizio assolutorio effettuando un accertamento di merito sulla conducenza degli elementi probatori circa la responsabilità penale dell'imputato senza arrestarsi alla verifica, in termini di mera constatazione, della ricorrenza di cause evidenti di proscioglimento, svolgendo la verifica alla stregua del canone di giudizio penalistico dell' "oltre ragionevole dubbio" e non della regola civilistica del "più probabile che non" che, seppure nominativamente richiamata, non è stata in concreto applicata. La sentenza impugnata si è ampiamente confrontata con le argomentazioni di segno contrario esposte nella decisione di primo grado ed ha compiutamente analizzato ciascuno degli elementi di fatto ivi ritenuti dimostrativi della colpevolezza dell'imputato, prendendo in esame e confutando, sulla base di un percorso motivazionale congruamente articolato ed immune da vizi logico giuridici rilevanti nel giudizio di legittimità, le medesime censure ed obiezioni mosse dalla ricorrente poi riproposte in questa sede. Ed invero, per ricostruire l'elemento oggettivo del reato di truffa, si deve tener presente la concatenazione delle note modali della condotta e dei conseguenti eventi , nella sequenza indicata dal legislatore artifizi o raggiri - induzione in errore - atto dispositivo - danno patrimoniale e profitto ingiusto dovendosi sottolineare che, ai fini della individuazione della condotta truffaldina, occorre accertare l'idoneità ingannatoria degli artifizi o raggiri ed il nesso causale tra l'inganno e l'errore della vittima la quale, incisa nella sua sfera volitiva da falsi motivi, si determina ad una certa scelta patrimoniale che altrimenti non avrebbe effettuato. Nel caso in esame la Corte territoriale ha escluso che vi fosse tale concatenazione causale ed ha motivato l'assoluzione dell'imputato sul rilievo che la persona offesa, nel disporre il bonifico di euro 15.000,00 in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], non fosse stata indotta in errore posto che l'imputato aveva chiarito alla cliente la natura e destinazione del denaro e difatti il versamento, pur recando come causale "bonifico provvista concordato Azzarelli", era stato effettuato, su indicazione del legale e senza che la persona offesa lo contestasse, sul conto personale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre l'altro bonifico di 5.000,00 euro era stato effettuato sul libretto postale a nome della curatela fallimentare. La differenza dei due destinatari ha ragionevolmente condotto la Corte a ritenere che solo il bonifico di 5.000,00 euro fosse certamente destinato alla procedura fallimentare pendente presso il Tribunale di Modica mentre il primo, stante la certa ed univoca indicazione del beneficiario, dimostrava che la somma era parte della parcella del legale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). A ciò la Corte di merito ha aggiunto che, in base agli atti del processo era emerso che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso, per la sua prestazione professionale, una fattura di euro 25.530,00 ricevendo dalla persona offesa, compresi i 15.000,00, euro 23.144,00 ovvero una somma sostanzialmente corrispondente a quella fatturata sicchè non poteva ritenersi certamente provata la tesi accusatoria secondo la quale il Fiaccavento si era appropriato di somme che non gli competevano facendo credere alla persona offesa che fossero destinate alla procedura fallimentare. All'esito quindi, di una valutazione, specifica e globale, delle diverse implicazioni sottese al complesso dei dati probatori considerati rilevanti dal giudice di primo grado, la Corte territoriale ha ritenuto incerto ed insufficiente il quadro probatorio emerso a carico dell'imputato e lo ha pertanto assolto non ravvisando elementi di prova dimostrativi degli artifici o raggiri atti ad indurre in errore la p.o. Ciò posto, deve quindi ritenersi che la sentenza impugnata abbia motivato assolvendo all'obbligo di motivazione rafforzata, imposto nel caso di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, delineando le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e confutando specificamente i passaggi argomentativi centrali della prima sentenza, dando conto, con adeguata e puntuale motivazione, delle ragioni di incompletezza o incoerenza tali da giustificare la riforma in melius del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Rv. 272430) A fronte di un quadro argomentativo compiutamente illustrato e logicamente articolato nelle premesse come nelle relative conclusioni, i profili di doglianza dedotti dalla ricorrente risultano infondati perché volti a reiterare rilievi già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, prospettando una diversa ed alternativa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su una non consentita richiesta di rivisitazione del loro contenuto, senza addurre censure destinate a disarticolare, o anche solo a porre in crisi, la complessiva tenuta e la coerenza logica delle valutazioni al riguardo operate nella decisione impugnata. p.q.m. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 11 giugno 2024 Il consigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] V r