CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10196/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16548/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], controricorrente – avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],n. 1980 / 2016 depositata il 2 0 / 05 /201 6 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 aprile2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 1. L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r., nella contumacia dell’intimato, ha accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Catania che, a propria volta , aveva accolto parzialmente i l ricorso avverso iscrizione ipotecaria sui beni del contribuente annullando quest’ultima solo con riferimento ad alcune cartelle. Considerato che: 1.Deve rilevarsi che dalla sentenza impugnata, sia nell’intestazione che nella esposizione dei fatti,risulta che [OSCURATO:PERSONA] era rimasto contumace in appello. Ciononostante, l’Agenzia delle entrate ha notificato il ricorso per cassazione presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], indicata come difensore del medesimo. 1.1. L a notifica del ricorso per cassazione, anche nel processo tributario, alla parte rimastacontumace in appello, sempre che sia stata effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla (e non inesistente) in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall'art. 330, comma 3, cod. proc. civ. ma non privo di collegamento con il des tinatario ; ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di dettanotifica (Cass. 11/05/2018, n. 11485). 1.2. Di conseguenza, deve disporsi la rinnovazione della notifica alla parte personalmente. Deve, altresì,procedersi all’acquisizione dei fascicoli di merito per verificare che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse il difensore nel primo grado di giudizio. 2. Sotto altro profilo, deve purerilevarsi che il giudizio di secondo grado si è svolto nel contraddittorio anche della società di riscossione, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che, tuttavia, non è stata evocata in questo giudizio di cassazione. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 2.1. In numerosi precedenti di questa Corte si è ritenut o che l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge,non solo quando la sentenza sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti, tra le quali esistelitisconsorzio necessario sostanziale, e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddettolitisconsorzio n e cessario processuale se l’i mpugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti alprecedente grado giudizio, sebbene non legati tra loro da un rapporto dilitisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti ex art. 331 cod. proc. civ.; in questo caso la necessità dellitisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal sol o fatto che tutte le parti sono state presenti nel precedente grado di giudizio(Cass., 27/04/2021, n. 11044; Cass. 08/11/2017, n. 26433). Per altro, la questione, in parte assimilabile a quella in esame, dell’unitarietà del litisconsorzio nel processo tributario di appello, da ricondurre nell’alveo normativo di cui all’art. 53, comma 2, deldecreto legislativo n. 546 del 1992, con specifico riferimento alle cause scindibili ed inscindibili, e della compatibilità o meno delle regole contenute negli artt. 331 e 332 cod. proc. civ. con il processo tributario, è stata rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente al ai fini dell’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite (Cass. 01/03/2023, n. 6204). 2.2 Di conseguenza, nelle more, e stante la necessità del rinvio a nuovo ruolo per la rinnovazione della notifica all’intimato, de v e ordinarsi ex art. 331 cod. proc. civ. l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:PERSONA] sia la rinnovazione della notifica a [OSCURATO:PERSONA] personalmente sia l’integrazione del co ntraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia a nuovo ruolo disponendo l