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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38316/2024

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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NA POLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza irni lugnata.

1. Rilevato che il primo motivo relativo alla mancata ai: pliCazione dell'attenuante della collaborazione di cui all'art. 416-bis, terzo cornma, cod. pen. nella massima estensione, non supera il vaglio di ammissibilità perché bndato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione di elemer ti fattuali.

In ogni caso articola censure manifestamente infondate' La Corte distrettuale ha esaustivamente giustificato la misura della riduzione correlata all'attenuante della collaborazione, peraltro assi vicina al minimo di anni dodici, non solo con la personalità dell'imputato e la gravità del reato ma soprattutto con le caratteristiche del contributo informativo fornito, evicenziando, al riguardo, che la sua utilità ai fini investigativi era stata nega .ivamente condizionata dal notevole ritardo della scelta collaborativa e dalla conseguente Fisalara.za nel tempo dei fatti riferiti e correlata difficoltà nel repe -ire i necessari riscontri.

2. Rilevato che è parimenti inammissibile il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze. attenuanti generiche, )erch í oltre ad essere anch'esso versato interamente in fatto sviluppa questioni giuridiche manifestamente infondate.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le attenuanti w neriche e l'attenuante ora prevista dall'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. per. si fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma iemmeno necessariamente implicano l'applicazione della seconda, poiché l'3rt 6 .!-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di ni. merosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre d atlenuare la pena edittale, mentre l'attenuante della collaborazione presuppone un valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo sco DO di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa (per tutte v.

Sez. 2, n. :7808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111-02: nella fattispecie la Corte ha -Kern to esente da censure la sentenza che aveva concesso i benefici conseguen:i ali.: scelta di collaborare con la giustizia, ma non le circostanze attenuanti sieneriche, considerato il ruolo di rilievo svolto dall'imputato in ambito associativo e i numerosi e gravi suoi precedenti penali) Nel caso di specie la sentenza, in applicazione del conso idatc principio giurisprudenziale in forza del quale nel motivare il diniego delle a :tenianti di cui all'art. 62-bis cod. pen non è necessario che il giudice di m rito :venda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dal e parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli el !men negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, ha ri 'na rcato il pregante ruolo svolto dall'imputato nell'esecuzione dell'omicidio, l'effer !itezza del crimine, i numerosi precedenti penali e l'assenza di elementi positivi.

Il ricorrente nulla di concreto ha opposto, non indicando nemmeno quali elementi/i/possono essere valorizzati in suo favore, sicché, sotto q Jestc. profilo, il motivo è anche generico. 3.

Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità cl l ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro: essuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione cl ?Ala causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favDre cl 21Ia Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p -igarn,mto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C; ssa delle ammende.

Così deciso, in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NA POLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza irni lugnata. 1. Rilevato che il primo motivo relativo alla mancata ai: pliCazione dell'attenuante della collaborazione di cui all'art. 416-bis, terzo cornma, cod. pen. nella massima estensione, non supera il vaglio di ammissibilità perché bndato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione di elemer ti fattuali. In ogni caso articola censure manifestamente infondate' La Corte distrettuale ha esaustivamente giustificato la misura della riduzione correlata all'attenuante della collaborazione, peraltro assi vicina al minimo di anni dodici, non solo con la personalità dell'imputato e la gravità del reato ma soprattutto con le caratteristiche del contributo informativo fornito, evicenziando, al riguardo, che la sua utilità ai fini investigativi era stata nega .ivamente condizionata dal notevole ritardo della scelta collaborativa e dalla conseguente Fisalara.za nel tempo dei fatti riferiti e correlata difficoltà nel repe -ire i necessari riscontri. 2. Rilevato che è parimenti inammissibile il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze. attenuanti generiche, )erch í oltre ad essere anch'esso versato interamente in fatto sviluppa questioni giuridiche manifestamente infondate. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le attenuanti w neriche e l'attenuante ora prevista dall'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. per. si fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma iemmeno necessariamente implicano l'applicazione della seconda, poiché l'3rt 6 .!-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di ni. merosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre d atlenuare la pena edittale, mentre l'attenuante della collaborazione presuppone un valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo sco DO di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa (per tutte v. Sez. 2, n. :7808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111-02: nella fattispecie la Corte ha -Kern to esente da censure la sentenza che aveva concesso i benefici conseguen:i ali.: scelta di collaborare con la giustizia, ma non le circostanze attenuanti sieneriche, considerato il ruolo di rilievo svolto dall'imputato in ambito associativo e i numerosi e gravi suoi precedenti penali) Nel caso di specie la sentenza, in applicazione del conso idatc principio giurisprudenziale in forza del quale nel motivare il diniego delle a :tenianti di cui all'art. 62-bis cod. pen non è necessario che il giudice di m rito :venda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dal e parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli el !men negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, ha ri 'na rcato il pregante ruolo svolto dall'imputato nell'esecuzione dell'omicidio, l'effer !itezza del crimine, i numerosi precedenti penali e l'assenza di elementi positivi. Il ricorrente nulla di concreto ha opposto, non indicando nemmeno quali elementi/i/possono essere valorizzati in suo favore, sicché, sotto q Jestc. profilo, il motivo è anche generico. 3. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità cl l ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro: essuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione cl ?Ala causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favDre cl 21Ia Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p -igarn,mto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C; ssa delle ammende. Così deciso, in Rom
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