CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17399/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'impugnazione è manifestamente infondata; Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] contesta la dichiarazione di inammissibilità, per genericità dei motivi ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., dell' appello da lui proposto avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 4 1.110/75; Rilevato che a seguito dell'introduzione dell'art. 581 comma 1- bis cod. proc. pen., ad opera della c.d. 'riforma Cartabia', il legislatore ha normativizzato il principio espresso dalle Sezioni Unite Galtelli secondo cui il principio devolutivo, che connota il giudizio di appello di cui all'art. 597 del codice di rito , deve necessariamente correlarsi alle norme sulle formalità dell'impugnazione, che richiedono - tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame - quello della specificità dei motivi (art. 581 cod. proc. pen., lett. c, e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), (Sez. 6, n. 7994 del 17/06/2014, Riondino, Rv. 262455); Considerato che dal combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lettera c), 591, comma 1, lettera c), e 597, comma 1, cod. proc. pen., emerge che l'ultima di tali disposizioni — nello stabilire che la cognizione del procedimento è attribuita al giudice d'appello limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti — non può essere interpretata nel senso che sia sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, che í motivi si riferiscano semplicemente a "punti della decisione". Dunque, il giudizio di appello è pur sempre un giudizio di merito circoscritto sui punti e capi specificatamente indicati e contenenti doglianze specifiche che ne circoscrivono l'ambito del devoluto, da cui il requisito di specificità estrinseca, ora espressamente introdotto al comma 1-bis dell'art. 581 cod. proc. pen.; Rilevato che dalla lettura dell'atto di appello emerge che il ricorrente, lungi da proporre critiche specifiche ai punti della decisione, si è limitato ad una serie di enunciazioni prive di correlazione alla decisione impugnata e dunque prive di specificità estrinseca. A sua volta il ricorso per cassazione che contesta la decisione di inammissibilità dell'appello è anch'esso generico e dunque inammissibile; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 4 ap