CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 11659/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di L'Aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e viziodi motivazione, anche per travisamento, in ordine all'affermazione della penaleresponsabilità dell’odierno ricorrente per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen., non èformulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, con doglianze in fatto, èfinalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie in relazione ai medesimiprofili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da entrambe lesentenze di merito, che hanno congruamente e logicamente sottolineato come emergessecon tutta evidenza la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per l'indebito utilizzo della carta di creditodella persona offesa;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge inrelazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen. per asserita mancata declaratoria di nullità delverbale di rinvenimento, non è deducibile in questa sede in quanto fondato su censure che sirisolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmentedisattese dalla Corte territoriale (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata), laquale ha ritenuto non solo la validità del detto verbale, ma anche raggiunta la prova dellaresponsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione del telefono cellulare, uniformandosiall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui risponde diricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementiprobatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, nonfornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità, come emergedalla valutazione espressa in modo specifico in tal senso sia dal giudice di primo grado chedalla Corte di appello (cfr. Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019 Ud.(dep. 31/01/2020), Slavov, Rv.278225 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01; Sez. 2, n. 43427 del07/09/2016, Ancona, Rv. 267969);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11659/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4524/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38752/2025MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di L'Aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e viziodi motivazione, anche per travisamento, in ordine all'affermazione della penaleresponsabilità dell’odierno ricorrente per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen., non èformulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, con doglianze in fatto, èfinalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie in relazione ai medesimiprofili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da entrambe lesentenze di merito, che hanno congruamente e logicamente sottolineato come emergessecon tutta evidenza la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per l'indebito utilizzo della carta di creditodella persona offesa;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge inrelazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen. per asserita mancata declaratoria di nullità delverbale di rinvenimento, non è deducibile in questa sede in quanto fondato su censure che sirisolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmentedisattese dalla Corte territoriale (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata), laquale ha ritenuto non solo la validità del detto verbale, ma anche raggiunta la prova dellaresponsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione del telefono cellulare, uniformandosiall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui risponde diricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementiprobatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, nonfornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità, come emergedalla valutazione espressa in modo specifico in tal senso sia dal giudice di primo grado chedalla Corte di appello (cfr. Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019 Ud.(dep. 31/01/2020), Slavov, Rv.278225 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01; Sez. 2, n. 43427 del07/09/2016, Ancona, Rv. 267969);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]