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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 ottobre 2022

Cassazione n. 37175/2022

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17677/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] SRL, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] N 79, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di CATANZARO n. 1022/2018 depositatoi l 04/05/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. –[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” ricorre con due motivi avverso il decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Catanzaro ha accolto l’opposizione ex art. 98 l.fall. dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ammettendola allo stato passivo fallimentare per l’intero importo richiesto, con il privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.

2. –La parte intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. – Con il primo motivo, rubricato «Vizio di omessa pronuncia sulla decadenza dalla proposizione del ricorso ex art. 98 e 99 legge fallimentare.

Violazione e falsa applicazione della norma di cui agli artt. 99, 98 e 97 legge fallimentare.

Art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.», il Fallimento ricorrente si duole che il Tribunale di Catanzaro non abbia verificato d’ufficio, stante la contumacia della curatela fallimentare, e conseguentemente accertato la tardività dell’opposizione ex art. 98 l.fall. spiegata solo in data 27 febbraio 2018 (All. 4), a distanza di quasi tre anni dalla esecutività dello stato passivofallimentare, dichiarato il 25 novembre 2015 (All. 5) e comunicato ai creditori, compreso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 2 dicembre 2015 (All. 6), senza che costei proponesse opposizione nel termine di 30 giorni previsto a pena di decadenza dall’art. 99 l.fall.

Precisa il ricorrente che la predetta opposizione è stata proposta all’esito della comunicazione, inviata a tutti i creditori concorsuali, delle sopraggiunte modifiche dello stato passivo a seguito dei provvedimenti di definizione di autonomi giudizio di opposizione p di rettifiche di errori materiali, non riguardanti l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (All. 7).

2.2. –Il secondo mezzo lamenta la «Violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 93 legge fallimentare; Violazione delle norme sui privilegi di cui al 2751 bis n. 2 c.c.; Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

3. –Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

3.1. – Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, la verifica della tempestività dell'opposizione allo stato passivo, ex art. 98 l.fall., è questione rilevabile d'ufficio, indipendentemente dall'eccezione di parte e dalla eventuale contumacia del curatore, ed è pertanto dovere del tribunale controllare la data di ricezione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dello stato passivo allegata al fascicolo fallimentare (previa sua acquisizione) o al ricorso in opposizione (Cass.18496/2014, 24551/2016, 12171/2020, 21205/2021), poiché il termine imposto dall’art. 99 l.fall. per la proposizione dell’opposizione ex art. 98 l.fall., a pena di decadenza (Cass.9617/2016), decorre pacificamente dalla data di comunicazione del decreto con cui il giudice delegato rende esecutivo lo stato passivo in cui è contenuta la decisione sulla domanda del creditore opponente (ex multis, Cass. 16306/2021, 9464/2021, 16804/2019).

4. – Poiché, alla luce della documentazione allegata dal Fallimento ricorrente, l’opposizione ex art. 98 l.fall. risulta tardiva, la decisione impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto il giudizio di opposizione non poteva essere proposto.

5. – S egue la condanna alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, non essendovi luogo a provvedere su quelle del giudizio di opposizione, stante la contumacia della curatela fallimentare.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto impugnato.

Condanna l’intimata [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17677/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] SRL, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] N 79, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di CATANZARO n. 1022/2018 depositatoi l 04/05/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” ricorre con due motivi avverso il decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Catanzaro ha accolto l’opposizione ex art. 98 l.fall. dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ammettendola allo stato passivo fallimentare per l’intero importo richiesto, con il privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. 2. –La parte intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. – Con il primo motivo, rubricato «Vizio di omessa pronuncia sulla decadenza dalla proposizione del ricorso ex art. 98 e 99 legge fallimentare. Violazione e falsa applicazione della norma di cui agli artt. 99, 98 e 97 legge fallimentare. Art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.», il Fallimento ricorrente si duole che il Tribunale di Catanzaro non abbia verificato d’ufficio, stante la contumacia della curatela fallimentare, e conseguentemente accertato la tardività dell’opposizione ex art. 98 l.fall. spiegata solo in data 27 febbraio 2018 (All. 4), a distanza di quasi tre anni dalla esecutività dello stato passivofallimentare, dichiarato il 25 novembre 2015 (All. 5) e comunicato ai creditori, compreso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 2 dicembre 2015 (All. 6), senza che costei proponesse opposizione nel termine di 30 giorni previsto a pena di decadenza dall’art. 99 l.fall. Precisa il ricorrente che la predetta opposizione è stata proposta all’esito della comunicazione, inviata a tutti i creditori concorsuali, delle sopraggiunte modifiche dello stato passivo a seguito dei provvedimenti di definizione di autonomi giudizio di opposizione p di rettifiche di errori materiali, non riguardanti l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (All. 7). 2.2. –Il secondo mezzo lamenta la «Violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 93 legge fallimentare; Violazione delle norme sui privilegi di cui al 2751 bis n. 2 c.c.; Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 3. –Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. 3.1. – Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, la verifica della tempestività dell'opposizione allo stato passivo, ex art. 98 l.fall., è questione rilevabile d'ufficio, indipendentemente dall'eccezione di parte e dalla eventuale contumacia del curatore, ed è pertanto dovere del tribunale controllare la data di ricezione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dello stato passivo allegata al fascicolo fallimentare (previa sua acquisizione) o al ricorso in opposizione (Cass.18496/2014, 24551/2016, 12171/2020, 21205/2021), poiché il termine imposto dall’art. 99 l.fall. per la proposizione dell’opposizione ex art. 98 l.fall., a pena di decadenza (Cass.9617/2016), decorre pacificamente dalla data di comunicazione del decreto con cui il giudice delegato rende esecutivo lo stato passivo in cui è contenuta la decisione sulla domanda del creditore opponente (ex multis, Cass. 16306/2021, 9464/2021, 16804/2019). 4. – Poiché, alla luce della documentazione allegata dal Fallimento ricorrente, l’opposizione ex art. 98 l.fall. risulta tardiva, la decisione impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto il giudizio di opposizione non poteva essere proposto. 5. – S egue la condanna alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, non essendovi luogo a provvedere su quelle del giudizio di opposizione, stante la contumacia della curatela fallimentare. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto impugnato. Condanna l’intimata [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento,
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