CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 febbraio 1990
Cassazione n. 11999/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/02/1990 avverso l'ordinanza del 08/06/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 giugno 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui agli artt. 56, 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen., nei confronti dell'ordinanza del 4 maggio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in forza della quale era stata applicata all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo, invocando mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione, il ricorrente ha lamentato la povertà del vaglio critico dell'ordinanza genetica. Per quanto infatti riguardava le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], le considerazioni di quest'ultimo circa la collocazione familiare del ricorrente nulla aggiungevano circa il novero degli elementi a carico dello stesso Cuturello in relazione al reato contestato. In ordine poi alla valutazione delle ulteriori risultanze investigative, ed al timore che sarebbe stato così indotto nel soggetto in tesi minacciato, mai "il cugino" - al quale sarebbe stato fatto riferimento come autore delle minacce - sarebbe stato identificato nominativamente col Cuturello, né costui rivestiva - secondo le stesse parole del collaboratore di giustizia - il ruolo di "portavoce" di quest'ultimo. Mentre in sede di interrogatorio il ricorrente aveva giustificato la sua presenza nel piazzale del distributore di carburante (dove era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza in compagnia di altri indagati). In tal senso la prospettazione accusatoria del Giudice per le indagini preliminari risultava destrutturata. 2.2. Col secondo motivo, quanto alla ritenuta attualità del pericolo di recidivanza in relazione ai contatti con gli asseriti ambienti delinquenziali, l'avvenuto trasferimento in altra regione e l'instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato rappresentavano elementi che davano conto di recesso territoriale con i luoghi del reato e con i soggetti legati a detti ambienti. Ciò posto, non sussistevano elementi che dessero conto di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, facendo tra l'altro difetto previsioni individualizzate di configurabilità di effettive occasioni di delitto, anche in ragione del tempo - oltre tre anni e due mesi - trascorso senza manifestazioni di pericolosità sociale tra il fatto e l'esecuzione della misura. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. 4.1. In relazione al primo motivo di censura, è nozione comune che, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiedè la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1- bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805). Ciò posto, e per quanto di interesse nella vicenda processuale (dove in definitiva, al di là della ribadita intenzione di non intaccare la ricostruzione del fatto siccome operata in sede cautelare, le doglianze proprio su questo si appuntano), è costante l'affermazione secondo cui il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti l'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). 4.1.1. Ciò posto, costituisce altresì questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni in materia di intercettazioni telefoniche, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr. ad es. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 4.1.2. Alla stregua dei rilievi che precedono, il provvedimento impugnato non appare ictu °cui/ viziato da manifesta illogicità, laddove per un verso il collaboratore di giustizia Mancuso non ha escluso la partecipazione dell'odierno ricorrente alle condotte estorsive, volte al recupero del credito illecito del collaboratore (ristretto in carcere) derivante dalla cessione di stupefacenti; d'altro canto il ricorrente è stato ripreso dai sistemi di videosorveglianza nel luogo di un incontro con [OSCURATO:PERSONA], ossia del soggetto minacciato ed escusso per il debito che, proprio nella contrada Critaro di [OSCURATO:PERSONA] da Crissa, aveva fissato un appuntamento con coloro che pretendevano il saldo dell'esposizione. Né, per vero, nel ricorso la difesa ha allegato le giustificazioni che - secondo lo stesso ricorrente - sarebbero state fornite al riguardo in sede di interrogatorio (in proposito il Tribunale del riesame si è limitato a dare conto che l'indagato aveva semmai inteso accreditare un generico preteso ridimensionamento dei suoi rapporti col Mancuso, in sé peraltro insufficiente a contrastare le ulteriori emergenze investigative). Mentre, per quanto già osservato, l'univoca esegesi delle conversazioni captate, dando non illogico conto della partecipazione del ricorrente alla condotta per la quale è indagato, è insindacabile in questa sede. 4.2. In ordine poi alla tutela delle esigenze cautelari, è stato osservato che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può ad es. essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131). In proposito il Tribunale ha fatto prudente e corretto uso dei propri poteri. Da un lato, infatti, ha dato conto della disposta misura degli arresti domiciliari, col superamento quindi della presunzione di adeguatezza della sola custodia carceraria. Per altro verso, invece, tenuto conto comunque dell'esistenza della presunzione cautelare, ha non illogicamente ritenuto che gli elementi oggettivi evidenziati, quali il trasferimento in altra regione e l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non fossero di per sé idonei al superamento della stessa, altresì in ragione degli stretti rapporti pregressi del ricorrente (anche di natura familiare) con contesti di criminalità, contatti e relazioni che - con valutazione invero assorbente anche rispetto al decorso del tempo dai fatti contestati - sono stati ritenuti non essere venuti sicuramente 'meno. Tutto ciò con ogni conseguenza sul regime cautelare siccome previsto ex lege. 5. La complessiva infondatezza dell'impugnazione non può che condurre al rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente altresì al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il rico