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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39212/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, articolati solo in fatto e ripetitivi delle argomentazioni dei motivi di appello senza reali critiche di legittimità alla decisione.

La Corte di appello ha con esauriente motivazione, immune da vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del suo ragionamento che ha portato all'affermazione della responsabilità della ricorrente, e all'accertamento del tempo dei commessi reati, rilevando che al momento dell'accertamento i lavori non erano completati nella loro unitarietà (Sez. 3, Sentenza n. 43173 del 05/07/2017 Ud. (dep. 21/09/2017 ) Rv. 271336 - 0).

2. Al momento della decisione di appello, quindi, i reati non erano prescritti.

L'inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata: «Linammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)» (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).

2. Generico, manifestamente infondato e, comunque, non proposto in sede di appello il motivo sulla applicazione della continuazione, tra le contravvenzioni edilizie e il reato di violazione dei sigilli (vedi per la configurabilità della continuazione Sez. 6, Sentenza n. 3353 del 02/12/1993 Ud. (dep. 18/03/1994 ) Rv. 198976 - 0).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, articolati solo in fatto e ripetitivi delle argomentazioni dei motivi di appello senza reali critiche di legittimità alla decisione. La Corte di appello ha con esauriente motivazione, immune da vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del suo ragionamento che ha portato all'affermazione della responsabilità della ricorrente, e all'accertamento del tempo dei commessi reati, rilevando che al momento dell'accertamento i lavori non erano completati nella loro unitarietà (Sez. 3, Sentenza n. 43173 del 05/07/2017 Ud. (dep. 21/09/2017 ) Rv. 271336 - 0). 2. Al momento della decisione di appello, quindi, i reati non erano prescritti. L'inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata: «Linammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). 2. Generico, manifestamente infondato e, comunque, non proposto in sede di appello il motivo sulla applicazione della continuazione, tra le contravvenzioni edilizie e il reato di violazione dei sigilli (vedi per la configurabilità della continuazione Sez. 6, Sentenza n. 3353 del 02/12/1993 Ud. (dep. 18/03/1994 ) Rv. 198976 - 0). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 39212/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris