CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 aprile 2024
Cassazione n. 09903/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23721/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , nella sua duplice qualità di legale rappresentante pro tempore e socio della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Ab. s pagnolo [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura speciale in calce al ricorso , ex lege domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione in ROMA, piazza Cavour (pec: [OSCURATO:EMAIL] o [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - Oggetto: Somministrazione – PDA – [OSCURATO:PERSONA]. CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 23721/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi contro [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), i n persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in calce al contro ricorso , elettivamente domiciliatain ROMA, via Germanico n. 79 presso il suo studio (pec: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorre nte - avverso la sentenza n. 3714/2022 della Corte d’appello di Roma , pubblicata in data31 maggio 2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024dalla Consigliera Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA] . Ritenuto che 1. il Tribunale di Roma con sentenza n.1282/2020 ha accolto la domanda della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.proposta nei confronti della società convenuta [OSCURATO:SOCIETA].,condannando quest’ultima al pagamento della somma di €81.420,25, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno, nonché al pagamento di €3.635,10 a titolo di penale contrattuale e al rilascio di n. 5 visualizzatori consegnati per il punto vendita sito in Taranto; per quanto ancora qui di rilievo, le parti avevano stipulato in data 5/12/2012 un contratto di fornitura di servizi in outsourcingper i giochi pubblici su rete fisica, ai sensi del quale la [OSCURATO:PERSONA] si impegnava a fornire servizi telematici di connettività (art. 3), mentre la [OSCURATO:SOCIETA] assumeva l’obbligo di pagare un corrispettivo (art. 4), nonché di avvalersi per tutte le nuove concessioni in via esclusiva dei servizi forniti dall’attrice (art. 2); parte attrice ha dedotto l’inadempimento della controparte in relazione al pagamento di numerose fatture, all’omesso utilizzo dei propri servizi, alla CC 6.12.2024 Ric. n. 23721/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi circostanza che la convenuta avesse iniziato ad accettare scommesse per mezzo di un diverso service provider ed infine all’omessa restituzione dei materiali dati in comodato; aseguito dell’invio di diffida al pagamento delle somme in data 27/3/2013, rimasta priva di riscontro, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto con lettera in data 10/09/2013 la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., richiamato l’art. 7 del contratto stipulato in data 5/12/2012; 2. la Corte d’appello di R oma dopo aver dichiarato l’interruzione del giudizio stante il fallimento [OSCURATO:SOCIETA] con sentenza n. 47 del 24/03/2021,riassunta la causa da parte della Curatela del [OSCURATO:PERSONA] con comparsa di costituzione del 26/09/2021,con la sentenza qui impugnata, ha respinto il gravame proposto d alla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di prime cure, confermandone integralmente il decisum e ha condanna to l’appellante a rifondere all’appellat a [OSCURATO:SOCIETA]. , succeduta per incorporazione per fusione ai sensi dell’art. 2504 bis c.c. alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,le spese del giudizio d’appello ed il risarcimento dei danni, ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; 3. a vverso la sentenza d ella Corte d’ appello, [OSCURATO:PERSONA], nella duplice qualità di legale rappresentante pro- tempore e socio della Itaproinvests.r.l., ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi d'impugnazione. Ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]. (quale società incorporante lasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.); 4. il ricorso è stato assegnato alla Terza Sezione Civile di questa Corte e la nominata Consigliera Relatrice, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], in data 16 / 03 / 202 4 ha formulato una sintetica proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ravvisando CC 6.12.2024 Ric. n. 23721/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi l’inammissibilità del ricorso e di essa veniva data comunicazione alle parti in data 18/03/2024; 4.1.parte ricorrente ha formulato istanza di richiesta di decisione depositata in data 2/04/2024, corredata da nuova procura speciale; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; Considerato che 1.con il primo motivo il ricorrent e denuncia la “ violazione del punto 3) del disposto dell’art. 360 c.p.c. -violazione o falsa applicazione di norme di diritto (estinzione della società per avvenuta cancellazione)”; in particolare,il ricorrente evidenzia: -che in data 22.08.2020 la [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito di una verifica eseguita presso l’Agenzia delleEntrate, aveva appreso che la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era stata cancellata percessazione in data 11.04.2017; - che la sentenza di prime cure n. 1282/2020 era stata emessa dal tribunale di Roma in data 21.02.2020 in favore della predetta societá la quale risultava estinta ; - che ai sensi dell’art. 2495 c.c. alla cancellazione della società dal registro delle imprese è attribuita efficacia estintiva (Cass. Sez. U n. 4026/2010) di conseguenza, la società cancellata è priva della titolarità del diritto o del rapporto giuridico dedotto in giudizio, né ha legittimazione processuale attiva o passiva e il fatto della cancellazione provoca l’interruzione del giudizio; il ricorrente assume sulla base di quanto sopra evidenziato che la sentenza di prime cure sarebbe stata inutiliter data e ritiene che “anche in caso di fusione societaria il soggetto incorporante subentra nei diritti dell’incorporato esistenti al momento della fusione, non certo in quelli che si cristallizzano successivamente. Chiaramente, come espressamente previsto ex articolo 2504bis del codice civile, la società che risulta dalla CC 6.12.2024 Ric. n. 23721/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi fusione ovvero quella incorporante assume il diritto di proseguire nei rapportiprocessuali anteriori alla fusione; dovrà tuttavia costituirsi nel giudizio pendente al fine di dare validamente impulso allo stesso”; richiama in proposito, alcuni precedenti di merito “che appaiono interessanti” per affermare la nullità della sentenza di primo grado e contesta la motivazione della Corte d’appello nella parte in cuirileva che il richiamo fatto dalla difesa della [OSCURATO:SOCIETA]. all’art. 2495 c.c. e alla relativa giurisprudenza,sarebbe inconferente rispetto al caso di specie perché attinente ad un diverso ambito di applicazione; 2. con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione del punto 3) del disposto dell’art. 360 c.p.c. - violazione o falsa applicazione di norme di diritto (rimessione in termini)-”; nello specifico, sottolinea che la società [OSCURATO:SOCIETA]., come da documentazione in atti, ha avuto conoscenza della sentenza n.1282/2020 delTribunale Roma, solo a seguito della notifica della sentenza e del pedissequo precetto di pagamento,e che , pertanto, costituendo dette notifiche per la [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. un fatto nuovo , esso giustific herebbe la rimessione in termini dell’odierno ricorrente/appellante per quanto afferisce la difesa processuale al fine di consentire nel contraddittorio delle parti costituite ildeposito delle memorie ex art. 183, 6° comma, con articolazione di mezzi istruttori e, istruitala causa, della comparsa conclusionale e della memoria di replica; reputa necessario, pertanto, che la sentenza d’appello sia cassata e la causa sia rimessa innanzi al Giudice di prime cure; contesta come “ristretta” l’interpretazione dell’art.153 c.p.c. data dalla Corted’appello di Roma laddove ritiene che sarebbe orientamento consolidato quello secondo cui la rimessione in termini non può essere accordata nel caso in cui la tardività dell’attività difensiva sia dovuta ed eventi estranei al CC 6.12.2024 Ric. n. 23721/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi processo;rileva, infine , che “ la soccombenza incolpevole della [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio di primo grado ha dato inizio ad una vicenda processuale che, anche in considerazione della condotta tenuta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ha portato alla dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], oggi ricorrente a mezzo del proprio legale rappresentante e socio, d ottore commercialistaGaetano Telegrafo, stante l’inerzia della curatela fallimentare”; 3.con il terzo motivo, lamenta la “ Violazione del punto 5) del disposto dell’art. 360 c.p.c. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.-”; in particolare, contesta che i Giudici di merito abbiano del tutto ignorato, “ anzi peggio, ritenuto irrilevante e non valutabile,la copiosa documentazione allegata al fascicolo di parte della [OSCURATO:SOCIETA]. comprovante sia l'inadempimento contrattuale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. che i danni materiali e all'immagine, diretti ed indiretti, subiti dalla suddetta società”,e precisa che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva segnalato, con raccomandata a.r. in data 28 / 06 / 2013 all’A.A.M.S. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli “le gravissime condotte ed inadempienze contrattuali perpetrate dal service provider [OSCURATO:SOCIETA].” e che le carenze del controllo da parte dell’Ente concessionario erano finite per gravare su [OSCURATO:SOCIETA]causandone la culpa in vigilando ; insiste nel ritenere che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. abbia tenuto,sin dall’inizio del rapporto, in danno di [OSCURATO:SOCIETA]., una condotta del tutto contraria ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.; 4.I primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attenendo entrambi a questioni connesse, sono inammissibili; con essi,parte ricorrente ripropone aspecificatamente le tesi difensive svolte nella fas e d’appello dalla Curatela del fallimento CC 6.12.2024 Ric. n. 23721/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi della società [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. di cui l’odierno ricorrente è rappresentante legale e socio; è sufficiente richiamare in proposito il principio affermato da questa Corte, anche a Sezioni unite, secondo cui la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c. (Cass. Sez. U, 30/07/2021 Sentenza n. 21970, da ultimo, v. Cass. Sez. 3 - , 21/03/2024 n. 7711) ; alla luce di tale principio, il ricorrente si limita a richiamare stralci di motivazione, senza contrastarne il fondamentoe senza considerare le ragioni offerte dal giudice dell’appello, richiamandosi altresì a precedenti di merito e di legittimità non pertinenti alla fattispecie esaminata, in tal modo determinando una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 366, nn. 4 e 6 c.p.c. (Cass. 24/09/2018, n. 22478); vale aggiungere che nonostante la formale intestazione, le paventate violazioni o false applicazioni di legge non sussistono,e il ricorrente tende ad introdurreuna critica alla sentenza d’appello in ordine all’accertamento dei fatti, inammissibile in questa sede; 5.Inammissibile infine il terzo motivo; il ricorrente attraverso il riferimento al preteso “omesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio” riconduce al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. censure che nulla hanno a che vedere con l’individuazione di un fatto storico, attenendo propriamente alla valutazione, operata dal giudice di merito, circa la ricorrenza degli CC 6.12.2024 Ric. n. 23721/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi elementi costitutivi della fattispecie giuridica posta a base dell’originaria domanda; ebbene, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte “il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio” (Cass., n. 10525/2022; v. anche Cass., n. 26305/2018; Cass., n. 14802/2017 e Cass., n. 22397/2019, secondo cui “l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo”); nella stessa prospettiva, è stato infine precisato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, sicché il fatto storico non può identificarsi con il difettoso esame dei parametri della liquidazione dell'indennità ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, sui quali il giudice di merito conduce la valutazione ai fini della liquidazione della stessa; non può, dunque, CC 6.12.2024 Ric. n. 23721/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi all’evidenza, essere ascritta all’area del “fatto storico” il denunziato errore di giudizio sulla “copiosa documentazione” “ritenuta irrilevante” dal giudice d’appello che, di converso, avrebbe consentito la verifica della esistenza della fattispecie di inadempimento da attribuire alla controparte. 6.il ricorso va dichiarato inammissibile ; per essere stato il presente giudizio definito in modo sostanzialmente conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui al 3 e 4 comma dell’art. 96 cod. proc. civ., non sussistendo per le caratteristiche del caso concreto ragioni di non applicazione (Cass. Sez. U, 27/12/2023 n.36069); P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso . C ondanna il ricorrente al pagamento , in favore dell a part e controricorrente : delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3 . 200 , 00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 3.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di Euro 1.000,00in favore della Cassa delle ammende, ex art. 96, 4° co., c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa